Si fa sempre più vicino il termine di attuazione della Direttiva 2023/2225/UE, c.d. “Consumer Credit Directive II – CCD II”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 ottobre del 2023.
La nuova direttiva CCD II ha come principale obiettivo quello di integrare e rafforzare il sistema di tutele delineate dalla precedente Direttiva 08/48/CE (c.d. Consumer Credit Directive o “CCD”), già finalizzata a garantire un adeguato livello di armonizzazione delle normative statali in tema di credito al consumo, nonché elevati standard di tutela dei consumatori che si interfacciano al mercato creditizio.
L’urgenza di attuare una riforma del settore è stata messa in evidenza dalla stessa Commissione Europea, la quale, nelle sue relazioni sull’adeguatezza e l’efficacia della CCD, ne ha rilevato i limiti intrinseci (come, ad esempio, il ridotto ambito di applicazione e l’eccessiva elasticità di alcune norme) ed estrinseci (come l’inflazione e l’evoluzione del commercio online), che hanno ostacolato, in questi anni, il pieno raggiungimento degli scopi che la direttiva del 2008 si prefiggeva.
Con la CCD II, il legislatore dell’Unione ha, dunque, inteso superare gli ostacoli incontrati dalla CCD nella creazione di un mercato unitario e tutelante del credito al consumo, in particolare, attraverso le seguenti aree di intervento:
- estensione dell’ambito di applicazione della CCD e, di conseguenza, della tutela al consumatore;
- introduzione di norme più stringenti in tema di pubblicità e di informazione rivolta al consumatore, al fine assicurare la corretta informazione e trasparenza sul costo totale del credito;
- imposizione ai finanziatori di rigorose procedure di valutazione del merito creditizio;
- regolamentazione delle pratiche commercializzazione e definizione di condotta per gli operatori finanziari;
- predisposizione di misure di educazione finanziaria del consumatore e di assistenza in caso di indebitamento.
Venendo alla timeline di attuazione, la nuova CCD II dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri entro il 20 novembre 2025, con disposizioni che saranno applicate a decorrere dal 20 novembre 2026. La precedente direttiva resterà, comunque, in vigore per i contratti di credito stipulati prima del 20 novembre 2026, fino alla loro estinzione.
L’implementazione CCD II comporterà, dunque, inevitabili modifiche e integrazioni al Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/1993, ovvero agli artt. 121-126 del T.U.B., in cui sono contenute tutte le principali disposizioni applicabili in caso di erogazione del credito ai consumatori.
Di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività, si prenderanno in esame alcune delle più rilevanti novità veicolate dalla CCD II, affinché si possa offrire al lettore uno spunto di riflessione in merito all’impatto che l’attuazione della direttiva europea avrà sul quadro normativo interno in materia di credito al consumo.
1. ESTENSIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE.
Il legislatore europeo ha, innanzi tutto, ritenuto necessario ampliare la “competenza per valore” della normativa consumeristica. Tale scopo viene perseguito, da un lato, innalzando la soglia massima di applicazione dall’attuale 75.000,00 euro a 100.000 euro – a fronte dell’inflazione registratasi negli ultimi anni – e, dall’altro, eliminando la soglia minima di 200,00 euro, al fine di consentire l’inclusione di nuove forme di “microcredito” in precedenza escluse dalle tutele del credito al consumo (art. 2 CCD II).
Quanto all’apertura al microcredito, non ci si può non soffermare, ancorché brevemente, sull’innovativa regolamentazione, da parte della CCD II, del fenomeno del c.d. “Buy Now, Pay Later”.
Con tale espressione, si fa riferimento ad una forma di finanziamento a breve termine e di importo contenuto, diffusosi principalmente in relazione ai contratti online, con cui il cliente/consumatore fraziona il pagamento del prezzo di un bene o di servizio in un numero variabile di rate, normalmente, senza la previsione di interessi e con l’applicazione dei soli costi connessi al servizio.
Tale operazione può avvenire attraverso una dilazione di pagamento concessa direttamente dal venditore, oppure con l’intervento di un intermediario finanziario.
Secondo l’assetto normativo attualmente vigente, questa particolare modalità creditizia rimane, infatti, il più delle volte esclusa dall’ambito di tutela del Capo II del Titolo VI del T.U.B., posto che la dilazione concessa è spesso inferiore al limite minimo di 200,00 euro, oppure esente dall’applicazione di un vero e proprio tasso di interesse.
Al fine di attrare nel campo d’azione della tutela consumeristica anche questa particolare forma di microcredito, che vede, comunque, i consumatori impegnati in un’obbligazione restitutoria che si protrae nel tempo nei confronti di un operatore finanziario – con tutte le conseguenze connesse all’eventuale inadempimento – la CCD II ingloba nella disciplina del credito al consumo, in particolare:
- le dilazioni gratuite concesse ai consumatori, accompagnate dall’offerta o dall’acquisto di crediti da parte di un terzo finanziatore;
- le dilazioni il cui termine di adempimento è posticipato ad oltre 50 giorni dalla consegna del bene o dalla prestazione del servizio;
- le dilazioni superiori a 14 giorni, in caso di contratti stipulati on linedai grandi player dell’e-commerce (art. 2, comma 2, lett. h).
Sempre in un’ottica di ampliamento del perimetro di applicazione delle norme speciali in tema di credito al consumo, sono state esplicitamente attratte nella CCD II ulteriori categorie contrattuali, quali:
- la locazione finanziaria, nel caso in cui si preveda l’obbligo o l’opzione di acquisto del bene;
- le carte di debito differito, salvo quando rimborso del credito debba avvenire entro quaranta giorni e senza oneri e spese, ad eccezione di quelle connesse per la prestazione del servizio di pagamento;
- il finanziamento tramite “crowdfunding” rivolto ai consumatori (finanziamento collettivo);
- crediti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale con importo totale superiore a € 100.000, se non garantiti da un’ipoteca o da altro diritto connesso a beni immobili;
- scoperto o sconfinamento su conto corrente, se la somma da rimborsare è superiore al saldo positivo del conto.
2. LA PUBBLICITÀ.
La nuova direttiva rafforza l’obbligo già esistente in capo agli intermediari del credito di diffondere comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti di credito che siano chiare, corrette e non ingannevoli. In particolare, si vietano le formulazioni che possano indurre il consumatore a false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito, oppure in merito all’importo totale che è tenuto a pagare (art. 7 CCD II).
Si prevede specificamente che ogni pubblicità relativa ai contratti di credito contenga l’avvertimento: “Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro”, o simili, al fine di scoraggiare i sempre più frequenti fenomeni di sovraindebitamento inconsapevole (art. 8).
La CCD II vieta, inoltre, gli annunci pubblicitari che incoraggiano il consumatore ad accedere al credito minimizzando gli impatti negativi sulla propria situazione debitoria, nonché quelli “rischiosi” in quanto mettono in risalto la facilità con cui è possibile ottenere un finanziamento.
Sempre in tema di pubblicità, la riforma prevede una serie di informazioni di base che devono essere necessariamente incluse in qualsiasi annuncio promozionale e che dovranno essere presentate in modo chiaramente leggibile o udibile, figurando in primo piano e in evidenza, in un formato che richiami l’attenzione del consumatore.
Tali informazioni, che attengono principalmente ai costi e alla durata del credito, dovranno, inoltre, essere sempre precisate anche con l’impiego di un esempio rappresentativo.
Il legislatore europeo si prefigge l’obiettivo di assicurare elevati e omogenei livelli di tutela del consumatore a prescindere dal mezzo pubblicitario impiegato e tenuto conto, altresì, dei limiti tecnici di taluni mezzi tecnologici, come gli schermi dei telefoni mobili.
Anche sui canali digitali, prima di accedere alle offerte di credito, tutte le informazioni di base dovranno essere visualizzabili “a colpo d’occhio” e presentate ai consumatori, eventualmente, anche mediante “clic” o scorrimento verticale o orizzontale della pagina.
Le informazioni essenziali dovranno, inoltre, essere tenute distinte da eventuali informazioni supplementari e da eventuali condizioni promozionali temporanee, che dovranno essere chiaramente e specificamente identificate come tali.
3. LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.
In continuità con quanto già previsto dalla vigente formulazione dell’art. 124 TUB, l’art. 10 della CCD II prevede che il creditore o l’intermediario del credito forniscano al consumatore tutte le informazioni precontrattuali necessarie per il confronto delle varie offerte sul mercato e per l’assunzione di decisioni di credito consapevoli.
Tali informazioni – che dovranno essere presentate in formato chiaro e comprensibile – continuano ad essere veicolate mediante la consegna al cliente del modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, riportato nell’allegato 1 della direttiva, revisionato dal riformatore al fine di assicurare l’evidenza, già nella prima pagina, di tutti gli elementi fondamentali del credito, affinché siano visibili dal consumatore a colpo d’occhio.
Anche in questo caso, la direttiva specifica che le informazioni devono essere chiare e leggibili, tenuto conto anche dei limiti tecnici di alcuni dispositivi tramite cui può avvenire la richiesta di finanziamento, come i telefoni mobili.
In particolare, le IEBCC devono contenere l’indicazione del TAEG calcolato in modo uniforme in tutta l’Unione, che confluirà ovviamente anche nel contenuto del contratto, calcolato mediante l’impiego della formula indicata nell’Allegato III della direttiva, accompagnato da un esempio rappresentativo.
Il costo totale del credito dovrebbe, inoltre, comprendere tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per intermediari del credito, nonché tutte le altre spese che il consumatore deve sostenere in relazione al contratto di credito, escluse quelle notarili.
La consegna del modulo al consumatore deve avvenire su supporto durevole prima della conclusione del contratto: lo scopo di tali informazioni è, infatti, proprio quello di consentire al consumatore l’assunzione di una decisione informata e consapevole in merito alla sottoscrizione del contratto di credito, sulla base delle condizioni economiche e contrattuali offerte, in comparazione con le altre disponibili sul mercato.
Qualora le IEBCC siano fornite al consumatore meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta di credito, l’operatore dovrà inviare al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito, specificando le modalità da seguire per l’esercizio del diritto di ripensamento.
4. LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO.
Con la CCD II, il legislatore unionale irrigidisce i preliminari obblighi di valutazione del merito creditizio già imposti agli istituti di credito e agli intermediari dall’art. 124-bis TUB (art. 18 CCD II).
Il creditore deve, infatti, effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio, realizzata nell’interesse del consumatore, al fine di evitare irresponsabili concessioni di prestiti e sovraindebitamento.
La valutazione deve essere effettuata sulla base di informazioni pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento del consumatore e, in particolare, in relazione al reddito, alle spese e alle altre informazioni relative
alla sua situazione economica e finanziaria.
Le informazioni raccolte dovranno essere esclusivamente quelle necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito.
Il finanziamento potrà, dunque, essere concesso solamente se, alla luce dei dati raccolti, appare verosimile che gli obblighi derivanti dal contratto saranno adempiuti secondo le modalità ivi prescritte.
Quanto alle fonti da cui gli operatori potranno ottenere le informazioni di cui sopra, si fa riferimento sia a fonti interne che a fonti esterne, quali quelle fornite dallo stesso consumatore, ovvero quelle estrapolate dalla consultazione di banche dati. Al contempo, si specifica che i social network non possono, invece, essere considerati una fonte esterna ai fini della raccolta di dati.
Con particolare riferimento alle banche dati (art. 19 CCD II), si prevede che le medesime, sia pubbliche che private, debbano essere consultabili liberamente anche dagli operatori degli altri stati membri, al fine di non penalizzare la concessione di credito transfrontaliero.
Le medesime contengono le informazioni relative agli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e l’identità del creditore.
I gestori devono garantire che le informazioni raccolte nelle banche dati siano aggiornate e corrette, nonché trattate in conformità al regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.).
In particolare, si vieta, a tale scopo, il trattamento dei dati di cui all’art. 9, par. 1, del regolamento, ovvero le informazioni relative all’origine razziale o etnica del consumatore, alle sue opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, all’appartenenza sindacale, i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, ovvero i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Il consumatore ha il diritto di essere informato, entro 30 giorni, in merito registrazione dei dati relativi al ritardato rimborso, nonché di ottenere gli estremi identificativi della banca dati consultata e delle informazioni prese in considerazione, in caso di diniego del finanziamento.
La CCD II, infine, specifica che, qualora la valutazione del merito creditizio sia stata svolta in modo automatizzato, il consumatore ha sempre diritto di chiedere e ottenere dal creditore l’intervento umano.
5. IL CALCOLO DEL TAEG E LE MISURE PER CONTENERE I TASSI E I COSTI DEL CREDITO.
Con lo scopo di assicurare un elevato livello di armonizzazione tra gli Stati membri, il legislatore europeo individua in una specifica formula matematica, contenuta nell’Allegato III della direttiva, l’unica modalità di calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale che dovrà essere applicata uniformemente in tutto il territorio dell’Unione (art. 30 CCD II). Tale formula consiste in un’equazione che esprime, su base annua, “l’equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall’altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese” (v. Allegato III).
Il calcolo del TAEG presuppone la determinazione del costo totale del credito per il consumatore, escluse le penali che questi è tenuto a pagare in caso di inadempimento.
La direttiva specifica anche che i costi di gestione del conto sul quale vengono effettuate le operazioni di pagamento e i prelievi devono essere conteggiati nel TAEG, salvo che l’apertura del conto sia facoltativa e i relativi costi siano indicati in modo esplicito e separato nel contratto di credito o in altro contratto.
Il calcolo del TAEG presuppone che il contratto rimanga valido per tutto il tempo convenuto, senza modifiche ai tassi debitori o alle spese; il legislatore, attribuisce, inoltre, alla Commissione il potere di adottare atti di modifica dell’Allegato III, qualora emergano ulteriori ipotesi che rendano opportuno o necessario un adeguamento del calcolo del TAEG.
L’art. 31 della direttiva impone poi agli Stati membri, in sede di recepimento, di adottare misure finalizzate al contenimento dei tassi debitori e dei costi, al fine di prevenire efficacemente situazioni di abuso connesse all’imposizione di costi totali del credito eccessivamente elevati per i consumatori.
I legislatori nazionali dovranno, dunque, a tal fine, adottare divieti o limitazioni da riferire alla Commissione entro il 20 novembre 2026, che, a sua volta, li renderà pubblici entro il 20 novembre 2027.
Con particolare riferimento all’ordinamento italiano, pare lecito supporre che la disciplina nazionale contenuta nella legge antiusura n. 108/1996 possa considerarsi già idonea allo scopo delineato dalla CCD II, tenuto conto, soprattutto, che il considerando n. 73 della direttiva prevede espressamente che “gli Stati membri dovrebbero poter mantenere il loro attuale regime giuridico”.
6. PRATICHE DI COMMERCIALIZZAZIONE – NORME DI COMPORTAMENTO – EDUCAZIONE FINANZIARIA.
Il legislatore unitario si è preoccupato di disciplinare alcune pratiche degli operatori finanziari in relazione alla commercializzazione dei prodotti creditizi. Di seguito alcuni dei più rilevanti interventi:
- pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata (art. 14 CCD II): gli stati membri dovranno vietare le pratiche di commercializzazione abbinata (pacchetti che comprendono altri prodotti o servizi finanziari distinti, quando il contratto di credito non è disponibile separatamente) mentre possono essere consentite pratiche di commercializzazione aggregata (pacchetti che comprendono altri prodotti o servizi finanziari distinti, quando il contratto di credito è disponibile anche separatamente);
- consenso desunto (art. 15 CCD II): gli operatori non potranno desumere il consenso del consumatore in relazione alla conclusione di contratti di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati tramite opzioni predefinite, tra cui caselle preselezionate, in assenza di un’azione positiva chiara ed inequivocabile, con cui il consumatore fornisce un’indicazione libera, specifica, informata del suo assenso;
- servizi di consulenza (art. 16 CCD II): il riformatore chiarisce che il creditore dovrà obbligatoriamente informare il consumatore se gli sono forniti servizi di consulenza, specificando, in particolare, se la raccomandazione è basata solo sulla propria gamma di prodotti o su una più ampia gamma disponibile sul mercato (potendosi solo in questo caso parlare di consulenza indipendente) e comunicando il compenso dovuto per i servizi di consulenza;
- divieto concessione di credito non sollecitata (art. 17 CCD II): la CCD II specifica che gli Stati membri dovranno vietare ogni concessione di credito al consumatore che non sia preceduta da specifica richiesta ed esplicito consenso del medesimo;
- misure di tolleranza (art. 35 CCD II): i creditori dovranno esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio ad azioni esecutive per il recupero del credito nei confronti del consumatore, tenuto conto, in particolare, della situazione individuale dello specifico soggetto.
La CCD II, in aggiunta a quanto sopra, fissa delle norme di comportamento in capo agli operatori, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori (art. 32 CCD II).
Sia il creditore che l’intermediario del credito dovranno agire in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, avendo particolare attenzione ai diritti del consumatore. Gli operatori dovranno, altresì, imporre al loro personale un elevato livello di conoscenza e di competenza in relazione ai servizi offerti.
Gli Stati membri dovranno, inoltre, assicurare che i creditori ed intermediari del credito siano soggetti ad un’adeguata procedura di abilitazione, di registrazione e di vigilanza stabilita da un’autorità indipendente (art. 37 CCD II).
Infine, la direttiva impone agli Stati membri di predisporre misure atte a favorire l’educazione dei consumatori ad un indebitamento consapevole e ad una gestione del debito responsabile. A tal fine, dovranno essere consultati i pertinenti portatori di interessi, tra cui le organizzazioni di categoria.
Inoltre, gli Stati membri dovranno assicurare che siano messi a disposizione dei consumatori in difficoltà adeguati servizi di consulenza sul debito indipendenti, forniti a costi contenuti e limitati.
La Commissione Europea sarà chiamata ad effettuare una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria e dei servizi di consulenza sul debito messi a disposizione dagli Stati membri, pubblicando relazioni contenenti l’individuazione delle migliori pratiche da seguire.
* * *
Entro il 20 novembre 2025, tutti gli Stati membri dovranno, dunque, adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento delle novità introdotte dalla CCD II.
Gli operatori del settore restano, pertanto, in attesa di conoscere quali strade sceglierà il legislatore nazionale, tra quelle disponibili, per realizzare gli scopi imposti dalla direttiva.
A questo punto, non rimane che domandarsi se, con questo secondo tentativo, l’Unione Europea sia finalmente riuscita nel suo intento di costruire un mercato del credito al consumo davvero efficiente, competitivo, unitario e tutelante.
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