“Ogni comunità umana, per quanto esigua nel numero dei componenti, comporta costitutivamente il rischio dello “stare insieme”. Un tale rischio, per quanto necessario, è in sé ineliminabile e finisce, talora, per ingrossare i fascicoli dei tribunali”
(Anonimo)
«Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852 c.c.) Il conto corrente è dunque una modalità di esecuzione dei contratti bancari (il Codice Civile, al riguardo parla espressamente di operazioni bancarie in conto corrente) la quale si distingue dal conto corrente ordinario sotto un peculiare profilo:
- ai sensi dell’art. 1852 c.c., infatti, il cliente ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento delle somme a suo credito;
- nel conto corrente ordinario, la parte che ha diritto al saldo può esigere il pagamento solo alla chiusura del conto (art. 1283 c.c.)».[1]
Nella fattispecie, il conto corrente parrebbe, pertanto atteggiarsi a mera modalità operativa. La prassi bancaria dimostra, al contrario, che il conto corrente, lungi dal risolversi a modalità di possibile ed eventuale gestione di ulteriori contratti tipizzati, «è invece un contratto a sé stante, da cui nasce un vero e proprio rapporto obbligatorio tra la banca e il cliente, il conto corrente bancario (per l’appunto) (artt. 1852-1857 c.c.), anche noto come conto corrente di corrispondenza, con cui la banca assume incarico, dietro corrispettivo (c.d. spese di commissione), di compiere pagamenti e/o riscossioni per conto del cliente dietro suo ordine»[2][3].
L’art 1854 c.c. rubricato “Conto corrente intestato a più persone” recita che «Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.».
Articolate questioni ermeneutiche sono state dibattute in dottrina e giurisprudenza circa il modo di atteggiarsi di siffatta solidarietà. La finalità di questo breve contributo è rispondere, con l’ausilio della giurisprudenza arbitrale e di legittimità, a un quesito non infrequente nell’operatività bancaria.
Quid iuris nel caso in cui un pignoramento presso terzi attinga un conto cointestato? Come viene a palesarsi la solidarietà di cui all’art. 1854 c.c. e quali conseguenze ne discendono?
«Dal punto di vista soggettivo – osserva Mariadomenica Marchese[4] – il pignoramento di crediti su conto corrente cointestato vede perciò il coinvolgimento di una pluralità di soggetti: il creditore procedente, il debitore, l’istituto di credito presso il quale è in essere il rapporto di conto corrente ed il cointestatario del deposito in conto corrente, estraneo alla pretesa creditoria del creditore procedente. Tale pluralità di soggetti incide originalmente sotto plurimi profili quali la forma del pignoramento, l’oggetto del pignoramento nonché l’individuazione dei rimedi percorribili dal debitore e dal terzo estraneo alla pretesa creditoria, benché cointestatario del conto corrente pignorato. Va ad ogni modo rilevato come il rapporto contrattuale sia unico benché caratterizzato da una parte soggettivamente complessa. Quanto all’oggetto del pignoramento, il primo interrogativo che si è posto è se involga la quota del debitore esecutato o l’intero saldo attivo del conto corrente. Per rispondere a tale interrogativo occorre una ricognizione della normativa applicabile e comprendere perciò se il vincolo di solidarietà di cui all’art. 1854 c.c. operi solo nei rapporti interni o anche nei confronti dei terzi. Come visto innanzi, l’art. 1854 c.c. stabilisce che gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. L’art. 1294 c.c. stabilisce inoltre che i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. […] Mentre la solidarietà attiva è ammessa solo nei casi previsti dalla legge, e nell’ambito di questi rientra la solidarietà attiva contemplata dall’art. 1854 c.c. in materia di conto corrente cointestato, la solidarietà passiva, in base al disposto del citato art. 1294 c.c., si presume. […] Per completare il quadro normativo di riferimento occorre poi ricordare l’operatività della presunzione di uguaglianza delle quote di cui all’art. 1298 c.c. secondo cui nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. In caso di cointestazione del conto vige perciò la presunzione di uguaglianza delle quote che fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto. La presunzione suddetta determina un’inversione dell’onere della prova, spetta alla parte che ritiene non via sia uguaglianza di quote dimostrare il contrario. […] Alla luce del quadro normativo così ricostruito, ai fini della corretta individuazione dell’oggetto del pignoramento nell’ipotesi di conto corrente cointestato occorre perciò distinguere tra rapporti interni ed esterni. I rapporti interni tra i correntisti (ossia tra i due o più titolari del conto) sono regolati dall’art. 1298 c. 2 c.c. mentre i rapporti esterni tra i correntisti e la banca sono regolati dall’art. 1854 c.c. […] Come noto, la solidarietà dal lato passivo consente al creditore di pretendere l’intero da ogni singolo debitore in solido. Tale principio generale va tuttavia coordinato con la specificità del rapporto di conto corrente cointestato. Il punctum dolens, infatti, attiene alla possibilità di ritenere sussistente un parallelismo tra la facoltà del cointestatario di pretendere immediatamente l’intero dalla banca (debitrice) e la facoltà del creditore del singolo cointestatario di pretendere l’intero saldo del conto corrente cointestato, nonostante, appunto, la cointestazione di esso ad un soggetto estraneo alla pretesa creditoria ovvero al rapporto obbligatorio da cui essa promana. Una prima opzione esegetica ha ritenuto sussistente tale parallelismo così riconoscendo anche al creditore la possibilità di aggredire esecutivamente l’intero saldo del conto cointestato. Sotto il profilo applicativo ciò si traduce nella possibilità di pignorare l’intero saldo e correlativa impossibilità per il contitolare estraneo di disporre delle somme di sua spettanza salvo ottenendo una riduzione del pignoramento da parte del giudice dell’esecuzione. Altra tesi invece ritiene legittimo solo il pignoramento della metà del saldo di conto corrente cointestato, ovvero limitatamente alla quota spettante al cointestatario/debitore sulla base della considerazione per cui il vincolo di solidarietà involge solo i rapporti interni tra i debitori e non può riverberarsi nei rapporti esterni così consentendo al creditore di pignorare l’intero. Il principio di solidarietà opera nei rapporti tra cliente e banca e, pertanto, al momento della notifica del pignoramento vincola la banca a custodire l’intero importo ma non può spingersi sino a consentire al creditore di ottenere somme che non sono nella titolarità del proprio debitore. In sede di assegnazione si ripristina il regime dettato dalla titolarità del credito e, pertanto, non può assegnarsi una somma diversa da quella di cui il cointestatario/debitore è titolare. Le quote, come detto, in mancanza di accordi diversi, si presumono uguali, ai sensi dell’art. 1298 co. 2 c.c.».
Sul punto, ha avuto, altresì, ad esprimersi il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario con la propria Decisione n. N. 8227 del 30 ottobre 2015, il quale – richiamati due precedenti giurisprudenziali, espressi l’uno dal Collegio di Milano[5] e l’altro dal Collegio di Napoli[6] – conclude che non rientri, comunque, tra le competenze della Banca, debitor debitoris, compiere valutazioni di sorta circa la presunzione di titolarità delle quote costituenti il saldo attivo del rapporto cointestato, essendo questa indagine e valutazione di esclusiva competenza del giudice dell’esecuzione da compiersi sulla scorta della presunzione iuris tantum da cui la solidarietà che qui ci occupa è retta.
Afferma, difatti, il Collegio di coordinamento nella richiamata pronuncia che «Quanto alla tutela dei diritti e degli interessi del cointestatario che assume di aver subito una lesione delle sue prerogative, egli potrà far valere le proprie ragioni proponendo opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ovvero agendo contro l’assegnatario, quando non avvisato ai sensi dell’art. 180 disp. att. c.p.c., per la ripetizione delle somme riscosse in eccesso. Occorre precisare, infatti, che, una volta ricevuta la notificazione dell’atto di pignoramento contenente l’intimazione a non disporre del credito senza ordine del giudice, il terzo debitore è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito indicato nell’atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode, ai sensi dell’art. 546 c.p.c. Anche per questo aspetto deve rilevarsi che il terzo non può essere gravato dell’obbligo di verificare la provenienza delle somme e di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato. Queste questioni vanno dedotte e quindi risolte dal giudice dell’esecuzione, come si è detto, rientrando nelle prerogative di sua competenza».
Posizione, più di recente, ribadita dalla giurisprudenza arbitrale[7] che ha affermato che «l’orientamento consolidato dei Collegi afferma che in caso di conto corrente cointestato si produce piena confusione tra i patrimoni dei cointestatari, sicché deve ritenersi legittima l’apposizione del vincolo di indisponibilità all’intero saldo in caso di pignoramento presso terzi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 8227/2015). Peraltro, i Collegi hanno precisato che le domande attinenti l’esistenza di eventuali limiti di pignorabilità dei crediti vanno necessariamente devolute alla cognizione del competente giudice dell’esecuzione».
Quanto alla presunzione di contitolarità, la Corte di Cassazione, Sez- I, Ordinanza, 17/10/2023, n. 28772, ha affermato che «La cointestazione di un conto corrente tra coniuugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa che può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti (cfr, tra le tante Cass. n. 19309/2006, 28839/2008, 18777/2015 e 4838/2021»[8].
_____________________________________________________
[1] V. V. de Gioia, Compendio di Diritto Civile, Dike Giuridica, 2025 (pagg. 344-345)
[2] Così, F. Fiorucci, Controversie bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 (pagg. 120-121).
[3] Così pure, F. Aratari, G. Romano (a cura di), AA.VV., Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali, Editore Wolters Kluwer, 2023.
[4] V. M. D. Marchese, Note minime in tema di pignoramento di conto corrente e deposito cointestati, (estratto da “Vademecum per il processo mobiliare”, Scuola superiore di Magistratura, 2024, (pagg. 58-63), Vademecum-SSM-procsso-esecutivo-mobiliare-giugno-2024.pdf
[5] Sul punto, ABF, Collegio di Milano, 25 ottobre 2013, n. 5398, che «ha avuto modo di affermare che l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza è nel senso che il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore e ad una persona estranea non può riguardare l’intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità degli intestatari del conto. Com’è noto, infatti, ha precisato il Collegio di Milano, nel caso del deposito bancario, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298, comma 2°, cod. civ., in virtù del quale le parti di ciascuno si presumono uguali, salvo che risulti diversamente (cfr. Cass., 29 aprile 1999, n. 4327). In assenza di prova contraria, dunque, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali, in forza di presunzione legale iuris tantum che può essere superata fornendo la prova contraria (Cass., 24 febbraio 2010, n. 4496)”.Sempre il Collegio di Milano, nella pronuncia n. 3137 del 07.06.2013, (accogliendo la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente che contestava l’operato della banca che, a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi, ha sottoposto al vincolo del pignoramento l’intero saldo del conto corrente cointestato all’odierno ricorrente e al debitore pignorato ) ha ribadito ancora che, come ripetutamente affermato dalla Giurisprudenza, il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore e ad una persona estranea non può riguardare l’intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità degli intestatari del conto. Ha ancora ribadito il Collegio che in caso di deposito bancario, infatti, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art.1298, secondo comma, cod. civ., in forza del quale le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4327). In altri termini, in assenza di una prova contraria da parte del creditore procedente, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali».
[6] Cfr. ABF, Collegio di Napoli, 27.02.2012, n. 583, ha affermato che “[…] è noto che nel conto corrente bancario cointestato a più persone, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati non dall’art. 1854 cod. civ., che riguarda i rapporti tra i medesimi e la banca, ma dall’art. 1298, co. 2, cod. civ., in base al quale le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente (giurisprudenza pacifica, cfr., per tutte, Cass. 18 agosto 1993, n. 8758). Del pari, in caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298, co. 2, cod. civ, sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (Cass., 24 febbraio 2010, n.4496). A fronte del pignoramento proposto, come nel caso di specie, nei confronti di uno solo dei contestatari, si pone il problema di stabilire se la regola appena enunciata – che ha rilievo nei rapporti interni – debba o no informare la condotta dell’intermediario con conseguente vincolo di indisponibilità (a favore del creditore procedente) apposto (per entrambi i rapporti) non sull’intero saldo ma solo sulla metà degli importi presenti sul conto corrente e sul conto titoli cointestato.” Nella medesima pronuncia, poi, il Collegio di Napoli ha inteso sottolineare che “è, in ogni caso, fuori di dubbio che – a fronte del pignoramento dell’intero saldo del conto (corrente o titoli) cointestato – il contraente estraneo alle vicende che hanno originato il procedimento espropriativo debba almeno essere messo nelle condizioni di far valere i propri diritti nel procedimento in corso attraverso le forme e i modi contemplati dall’ordinamento prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione dei beni sottoposti a vincolo […]. Questo implica che il terzo pignorato il quale, con riferimento a rapporti della specie, abbia apposto il vincolo all’intero saldo dei rapporti debba necessariamente comunicare tale circostanza al cointestatario estraneo al credito per il quale si procede in forma esecutiva, onde consentirgli il conseguente esercizio dei propri diritti. Lo impone, in generale, l’obbligo di correttezza nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) e, con specifico riguardo a rapporti della specie, quello di diligenza professionale del buon banchiere ex art. 1176, co. 2, cod. civ. (citando, tra le tante, Cass., 12 giugno 2007, n. 13777; Id., 22 gennaio 2009, n. 1618)”».
[7] V. ABF, Collegio di Roma, 20.02.2023, n. 1600.
[8] Sulla medesima linea, quanto alla dimostrazione della titolarità delle quote costituenti il saldo, si è di recente posta la Corte di Appello di Napoli, Sez. I, Sentenza 12/04/2023, n. 1658.
di Luca Cardi
Banca Popolare di Fondi - Servizi Legali“Ogni comunità umana, per quanto esigua nel numero dei componenti, comporta costitutivamente il rischio dello “stare insieme”. Un tale rischio, per quanto necessario, è in sé ineliminabile e finisce, talora, per ingrossare i fascicoli dei tribunali”
(Anonimo)
«Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852 c.c.) Il conto corrente è dunque una modalità di esecuzione dei contratti bancari (il Codice Civile, al riguardo parla espressamente di operazioni bancarie in conto corrente) la quale si distingue dal conto corrente ordinario sotto un peculiare profilo:
Nella fattispecie, il conto corrente parrebbe, pertanto atteggiarsi a mera modalità operativa. La prassi bancaria dimostra, al contrario, che il conto corrente, lungi dal risolversi a modalità di possibile ed eventuale gestione di ulteriori contratti tipizzati, «è invece un contratto a sé stante, da cui nasce un vero e proprio rapporto obbligatorio tra la banca e il cliente, il conto corrente bancario (per l’appunto) (artt. 1852-1857 c.c.), anche noto come conto corrente di corrispondenza, con cui la banca assume incarico, dietro corrispettivo (c.d. spese di commissione), di compiere pagamenti e/o riscossioni per conto del cliente dietro suo ordine»[2][3].
L’art 1854 c.c. rubricato “Conto corrente intestato a più persone” recita che «Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.».
Articolate questioni ermeneutiche sono state dibattute in dottrina e giurisprudenza circa il modo di atteggiarsi di siffatta solidarietà. La finalità di questo breve contributo è rispondere, con l’ausilio della giurisprudenza arbitrale e di legittimità, a un quesito non infrequente nell’operatività bancaria.
Quid iuris nel caso in cui un pignoramento presso terzi attinga un conto cointestato? Come viene a palesarsi la solidarietà di cui all’art. 1854 c.c. e quali conseguenze ne discendono?
«Dal punto di vista soggettivo – osserva Mariadomenica Marchese[4] – il pignoramento di crediti su conto corrente cointestato vede perciò il coinvolgimento di una pluralità di soggetti: il creditore procedente, il debitore, l’istituto di credito presso il quale è in essere il rapporto di conto corrente ed il cointestatario del deposito in conto corrente, estraneo alla pretesa creditoria del creditore procedente. Tale pluralità di soggetti incide originalmente sotto plurimi profili quali la forma del pignoramento, l’oggetto del pignoramento nonché l’individuazione dei rimedi percorribili dal debitore e dal terzo estraneo alla pretesa creditoria, benché cointestatario del conto corrente pignorato. Va ad ogni modo rilevato come il rapporto contrattuale sia unico benché caratterizzato da una parte soggettivamente complessa. Quanto all’oggetto del pignoramento, il primo interrogativo che si è posto è se involga la quota del debitore esecutato o l’intero saldo attivo del conto corrente. Per rispondere a tale interrogativo occorre una ricognizione della normativa applicabile e comprendere perciò se il vincolo di solidarietà di cui all’art. 1854 c.c. operi solo nei rapporti interni o anche nei confronti dei terzi. Come visto innanzi, l’art. 1854 c.c. stabilisce che gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. L’art. 1294 c.c. stabilisce inoltre che i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. […] Mentre la solidarietà attiva è ammessa solo nei casi previsti dalla legge, e nell’ambito di questi rientra la solidarietà attiva contemplata dall’art. 1854 c.c. in materia di conto corrente cointestato, la solidarietà passiva, in base al disposto del citato art. 1294 c.c., si presume. […] Per completare il quadro normativo di riferimento occorre poi ricordare l’operatività della presunzione di uguaglianza delle quote di cui all’art. 1298 c.c. secondo cui nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. In caso di cointestazione del conto vige perciò la presunzione di uguaglianza delle quote che fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto. La presunzione suddetta determina un’inversione dell’onere della prova, spetta alla parte che ritiene non via sia uguaglianza di quote dimostrare il contrario. […] Alla luce del quadro normativo così ricostruito, ai fini della corretta individuazione dell’oggetto del pignoramento nell’ipotesi di conto corrente cointestato occorre perciò distinguere tra rapporti interni ed esterni. I rapporti interni tra i correntisti (ossia tra i due o più titolari del conto) sono regolati dall’art. 1298 c. 2 c.c. mentre i rapporti esterni tra i correntisti e la banca sono regolati dall’art. 1854 c.c. […] Come noto, la solidarietà dal lato passivo consente al creditore di pretendere l’intero da ogni singolo debitore in solido. Tale principio generale va tuttavia coordinato con la specificità del rapporto di conto corrente cointestato. Il punctum dolens, infatti, attiene alla possibilità di ritenere sussistente un parallelismo tra la facoltà del cointestatario di pretendere immediatamente l’intero dalla banca (debitrice) e la facoltà del creditore del singolo cointestatario di pretendere l’intero saldo del conto corrente cointestato, nonostante, appunto, la cointestazione di esso ad un soggetto estraneo alla pretesa creditoria ovvero al rapporto obbligatorio da cui essa promana. Una prima opzione esegetica ha ritenuto sussistente tale parallelismo così riconoscendo anche al creditore la possibilità di aggredire esecutivamente l’intero saldo del conto cointestato. Sotto il profilo applicativo ciò si traduce nella possibilità di pignorare l’intero saldo e correlativa impossibilità per il contitolare estraneo di disporre delle somme di sua spettanza salvo ottenendo una riduzione del pignoramento da parte del giudice dell’esecuzione. Altra tesi invece ritiene legittimo solo il pignoramento della metà del saldo di conto corrente cointestato, ovvero limitatamente alla quota spettante al cointestatario/debitore sulla base della considerazione per cui il vincolo di solidarietà involge solo i rapporti interni tra i debitori e non può riverberarsi nei rapporti esterni così consentendo al creditore di pignorare l’intero. Il principio di solidarietà opera nei rapporti tra cliente e banca e, pertanto, al momento della notifica del pignoramento vincola la banca a custodire l’intero importo ma non può spingersi sino a consentire al creditore di ottenere somme che non sono nella titolarità del proprio debitore. In sede di assegnazione si ripristina il regime dettato dalla titolarità del credito e, pertanto, non può assegnarsi una somma diversa da quella di cui il cointestatario/debitore è titolare. Le quote, come detto, in mancanza di accordi diversi, si presumono uguali, ai sensi dell’art. 1298 co. 2 c.c.».
Sul punto, ha avuto, altresì, ad esprimersi il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario con la propria Decisione n. N. 8227 del 30 ottobre 2015, il quale – richiamati due precedenti giurisprudenziali, espressi l’uno dal Collegio di Milano[5] e l’altro dal Collegio di Napoli[6] – conclude che non rientri, comunque, tra le competenze della Banca, debitor debitoris, compiere valutazioni di sorta circa la presunzione di titolarità delle quote costituenti il saldo attivo del rapporto cointestato, essendo questa indagine e valutazione di esclusiva competenza del giudice dell’esecuzione da compiersi sulla scorta della presunzione iuris tantum da cui la solidarietà che qui ci occupa è retta.
Afferma, difatti, il Collegio di coordinamento nella richiamata pronuncia che «Quanto alla tutela dei diritti e degli interessi del cointestatario che assume di aver subito una lesione delle sue prerogative, egli potrà far valere le proprie ragioni proponendo opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ovvero agendo contro l’assegnatario, quando non avvisato ai sensi dell’art. 180 disp. att. c.p.c., per la ripetizione delle somme riscosse in eccesso. Occorre precisare, infatti, che, una volta ricevuta la notificazione dell’atto di pignoramento contenente l’intimazione a non disporre del credito senza ordine del giudice, il terzo debitore è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito indicato nell’atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode, ai sensi dell’art. 546 c.p.c. Anche per questo aspetto deve rilevarsi che il terzo non può essere gravato dell’obbligo di verificare la provenienza delle somme e di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato. Queste questioni vanno dedotte e quindi risolte dal giudice dell’esecuzione, come si è detto, rientrando nelle prerogative di sua competenza».
Posizione, più di recente, ribadita dalla giurisprudenza arbitrale[7] che ha affermato che «l’orientamento consolidato dei Collegi afferma che in caso di conto corrente cointestato si produce piena confusione tra i patrimoni dei cointestatari, sicché deve ritenersi legittima l’apposizione del vincolo di indisponibilità all’intero saldo in caso di pignoramento presso terzi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 8227/2015). Peraltro, i Collegi hanno precisato che le domande attinenti l’esistenza di eventuali limiti di pignorabilità dei crediti vanno necessariamente devolute alla cognizione del competente giudice dell’esecuzione».
Quanto alla presunzione di contitolarità, la Corte di Cassazione, Sez- I, Ordinanza, 17/10/2023, n. 28772, ha affermato che «La cointestazione di un conto corrente tra coniuugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa che può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti (cfr, tra le tante Cass. n. 19309/2006, 28839/2008, 18777/2015 e 4838/2021»[8].
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[1] V. V. de Gioia, Compendio di Diritto Civile, Dike Giuridica, 2025 (pagg. 344-345)
[2] Così, F. Fiorucci, Controversie bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 (pagg. 120-121).
[3] Così pure, F. Aratari, G. Romano (a cura di), AA.VV., Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali, Editore Wolters Kluwer, 2023.
[4] V. M. D. Marchese, Note minime in tema di pignoramento di conto corrente e deposito cointestati, (estratto da “Vademecum per il processo mobiliare”, Scuola superiore di Magistratura, 2024, (pagg. 58-63), Vademecum-SSM-procsso-esecutivo-mobiliare-giugno-2024.pdf
[5] Sul punto, ABF, Collegio di Milano, 25 ottobre 2013, n. 5398, che «ha avuto modo di affermare che l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza è nel senso che il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore e ad una persona estranea non può riguardare l’intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità degli intestatari del conto. Com’è noto, infatti, ha precisato il Collegio di Milano, nel caso del deposito bancario, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298, comma 2°, cod. civ., in virtù del quale le parti di ciascuno si presumono uguali, salvo che risulti diversamente (cfr. Cass., 29 aprile 1999, n. 4327). In assenza di prova contraria, dunque, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali, in forza di presunzione legale iuris tantum che può essere superata fornendo la prova contraria (Cass., 24 febbraio 2010, n. 4496)”.Sempre il Collegio di Milano, nella pronuncia n. 3137 del 07.06.2013, (accogliendo la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente che contestava l’operato della banca che, a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi, ha sottoposto al vincolo del pignoramento l’intero saldo del conto corrente cointestato all’odierno ricorrente e al debitore pignorato ) ha ribadito ancora che, come ripetutamente affermato dalla Giurisprudenza, il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore e ad una persona estranea non può riguardare l’intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità degli intestatari del conto. Ha ancora ribadito il Collegio che in caso di deposito bancario, infatti, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art.1298, secondo comma, cod. civ., in forza del quale le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4327). In altri termini, in assenza di una prova contraria da parte del creditore procedente, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali».
[6] Cfr. ABF, Collegio di Napoli, 27.02.2012, n. 583, ha affermato che “[…] è noto che nel conto corrente bancario cointestato a più persone, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati non dall’art. 1854 cod. civ., che riguarda i rapporti tra i medesimi e la banca, ma dall’art. 1298, co. 2, cod. civ., in base al quale le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente (giurisprudenza pacifica, cfr., per tutte, Cass. 18 agosto 1993, n. 8758). Del pari, in caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298, co. 2, cod. civ, sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (Cass., 24 febbraio 2010, n.4496). A fronte del pignoramento proposto, come nel caso di specie, nei confronti di uno solo dei contestatari, si pone il problema di stabilire se la regola appena enunciata – che ha rilievo nei rapporti interni – debba o no informare la condotta dell’intermediario con conseguente vincolo di indisponibilità (a favore del creditore procedente) apposto (per entrambi i rapporti) non sull’intero saldo ma solo sulla metà degli importi presenti sul conto corrente e sul conto titoli cointestato.” Nella medesima pronuncia, poi, il Collegio di Napoli ha inteso sottolineare che “è, in ogni caso, fuori di dubbio che – a fronte del pignoramento dell’intero saldo del conto (corrente o titoli) cointestato – il contraente estraneo alle vicende che hanno originato il procedimento espropriativo debba almeno essere messo nelle condizioni di far valere i propri diritti nel procedimento in corso attraverso le forme e i modi contemplati dall’ordinamento prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione dei beni sottoposti a vincolo […]. Questo implica che il terzo pignorato il quale, con riferimento a rapporti della specie, abbia apposto il vincolo all’intero saldo dei rapporti debba necessariamente comunicare tale circostanza al cointestatario estraneo al credito per il quale si procede in forma esecutiva, onde consentirgli il conseguente esercizio dei propri diritti. Lo impone, in generale, l’obbligo di correttezza nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) e, con specifico riguardo a rapporti della specie, quello di diligenza professionale del buon banchiere ex art. 1176, co. 2, cod. civ. (citando, tra le tante, Cass., 12 giugno 2007, n. 13777; Id., 22 gennaio 2009, n. 1618)”».
[7] V. ABF, Collegio di Roma, 20.02.2023, n. 1600.
[8] Sulla medesima linea, quanto alla dimostrazione della titolarità delle quote costituenti il saldo, si è di recente posta la Corte di Appello di Napoli, Sez. I, Sentenza 12/04/2023, n. 1658.
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