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1. Il Trust in Italia: disciplina, oggetto e finalità.

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, non direttamente regolamentato dal legislatore italiano, ma riconosciuto a seguito della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

In base all’art. 2 della Convenzione il trust è uno strumento di tutela del patrimonio attraverso il quale un soggetto – definito settlor – trasferisce la titolarità e la gestione di determinati beni, con atto mortis causa o inter vivos, ad altro soggetto – detto trustee – nell’interesse di un beneficiario o per il raggiungimento di uno scopo specifico.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 della citata Convenzione, il disponente può scegliere la legge applicabile fra gli ordinamenti giuridici stranieri che legiferano in modo specifico sul trust: in assenza di tale indicazione, troverà applicazione la legge con cui il trust ha più strette connessioni (luogo di amministrazione del trust, luogo di ubicazione dei beni, luogo di residenza o domicilio del trustee, ecc…)

Il trust può avere ad oggetto tanto i beni immobili, quanto i beni mobili registrati e non registrati, quote societarie, crediti e strumenti finanziari. Come precisato dall’art. 2 inoltre, i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee (seppur a esso intestati o ad altro soggetto per conto del trustee); il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.

L’istituto in esame può prevedere che i beni siano destinati ad uno o più beneficiari specifici, oppure ad uno scopo ritenuto meritevole di tutela per l’ordinamento di quel paese (c.d. trust di scopo). L’atto costitutivo può anche prevedere che il settlor mantenga la titolarità dei beni vincolati assumendo lui stesso i poteri e gli obblighi di attuazione dello scopo di destinazione. In tali casi si parla di trust autodichiarato, dove le figure di settlor e trustee confluiscono in capo al medesimo soggetto e in forza del quale si determina un vincolo di destinazione all’interno dello stesso patrimonio del disponente, senza trasferimento della titolarità dei diritti vincolati a terzi.

Il trust non si costituisce solo per contratto, ma anche per atto unilaterale. I beni in esso trasferiti formano una massa separata dal patrimonio del disponente, del trustee e del beneficiario, e, in ragione di ciò, non possono essere aggrediti dai loro creditori particolari. Il trust è una limitazione, prevista dalla legge, al principio generale secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Tuttavia il nostro legislatore ha delineato specifiche situazioni che non è possibile proteggere, cioè per le quali il trust non può trovare attuazione, quali ad esempio gli atti soggetti all’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) o fallimentare (artt. 64 e 67 R.D. n. 267/1942).

 

2. Differenza tra Trust familiare e Fondo Patrimoniale.

Il trust è utilizzato frequentemente come strumento di protezione del patrimonio familiare al fine di garantire assistenza ai membri più deboli della famiglia, o per prevenire future possibili dispute tra i familiari, per evitare che i beni segregati possano essere oggetto di gravami, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o, più semplicemente, per pianificare la propria successione.

Il trust familiare presenta diverse analogie con l’istituto del fondo patrimoniale, disciplinato dal Codice civile agli artt. 167 e segg., poiché entrambi hanno la funzione di tutelare il patrimonio dei disponenti in virtù del vincolo impresso sui beni in essi conferiti, destinati ad uno scopo preciso. Questo permette di separare e segregare detti beni dal restante patrimonio del disponente, limitando le categorie di creditori che possono aggredire il patrimonio del debitore.

Nonostante tali analogie, trust familiare e fondo patrimoniale differiscono sotto il profilo della natura giuridica, dell’amministrazione e dei limiti di protezione dei beni destinati.

Il fondo patrimoniale prevede la costituzione di un patrimonio separato destinato al “soddisfacimento dei bisogni della famiglia”. Esso presuppone l’esistenza del matrimonio o dell’unione civile in quanto può essere costituito solo dai coniugi (anche da uno di essi o da un terzo con l’accettazione dei coniugi), e solo tali soggetti possono beneficiarne. Allo stesso modo anche la durata del fondo patrimoniale è legata alla durata del matrimonio: in caso di cessazione del vincolo coniugale, cessano anche gli effetti del fondo patrimoniale, a meno che non vi siano figli minori nel qual caso il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

Il trust, invece, può avere una durata stabilita liberamente dal disponente al momento della sua costituzione, rendendolo più adatto per pianificazioni patrimoniali a lungo termine. Inoltre il trust può essere costituito per soddisfare i bisogni di famiglie non fondate sul matrimonio, ma anche per quei nuclei familiari costituiti da persone in stato vedovile con figli minori oppure per soggetti celibi o nubili con figli naturali, nonché per le cosiddette famiglie allargate, soprattutto in considerazione del permanere degli obblighi in capo ai genitori di mantenimento della prole a prescindere dal vincolo con l’altro genitore e ben oltre la maggior età dei figli.

Ulteriore differenza attiene il regime di amministrazione dei beni.

l fondo patrimoniale può avere ad oggetto beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito: sono quindi esclusi il denaro e le quote di partecipazione societarie. Se un immobile del fondo viene venduto, i relativi proventi non divengono anch’essi oggetto del fondo (a differenza di quanto accade per la vendita di un immobile in trust, nel qual caso il denaro ricavato diviene oggetto del trust in sostituzione dell’immobile). Il fondo è amministrato dai coniugi, congiuntamente o separatamente a seconda del tipo di atto e non comporta nessuna modifica sulla proprietà originaria dei beni. Nel caso in cui debbano essere compiuti atti di straordinaria amministrazione su beni del fondo e vi siano dei figli minori, i coniugi devono farsi autorizzare dal giudice (art.169 c.c.), salvo che l’atto costitutivo del fondo escluda la necessità di tale autorizzazione.

Il trust invece, può avere ad oggetto qualsiasi bene, ed il ruolo di trustee può essere assunto da qualunque soggetto. Gli atti di straordinaria amministrazione dei beni in trust non sono soggetti ad alcuna autorizzazione giudiziale, neppure quando vi siano – come spesso accade nel trust familiare – beneficiari minorenni.

Quanto al regime di protezione dei beni segregati, ai sensi dell’art.170 c.c. i beni oggetto del fondo patrimoniale possono essere aggrediti soltanto dai creditori familiari o dai creditori non familiari in buona fede. La giurisprudenza negli anni ha ampliato enormemente la nozione di creditore familiare, in tal modo consentendo, di fatto, a qualunque creditore di aggredire i beni del fondo senza dover esperire l’azione revocatoria, ed anche se detta azione è ormai prescritta (essendo ormai decorsi più di 5 anni dalla trascrizione del fondo) e pure in assenza dei presupposti indicati dall’art. 2929 bis c.c. per effettuare un pignoramento (essendo ormai trascorso più di 1 anno dalla trascrizione del fondo).

I beni in trust, al contrario, sono sottratti a qualsiasi forma di azione giudiziale promossa dai terzi, a meno che non si tratti di obbligazioni nate da atti di gestione dei beni in trust. Tutti gli altri creditori possono aggredirli solo dopo aver esperito con successo l’azione revocatoria oppure ai sensi dell’art. 2929 bis c.c.

 

3. Sentenza n. 34075 del 18 novembre 2024, Sezione Terza, Corte di Cassazione. Sulla trascrivibilità del pignoramento dei beni in trust.

Con la sentenza n. 34075 del 18.11.2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della trascrivibilità del pignoramento di immobili facenti parte di un trust e, collateralmente, anche sul tema dell’ammissibilità dei trusts “interni”, ovvero quelli il cui “centro di gravità” è in Italia, mentre appartiene ad un diverso ordinamento la disciplina scelta dal settlor.

Nel caso oggetto della pronuncia de qua, il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la nullità del pignoramento immobiliare trascritto contro il trust (quadro C), con l’indicazione dei dati anagrafici del trustee solo nel quadro D della nota di trascrizione[1].

Secondo il ricorrente, il giudice di merito – che aveva dichiarato la validità della nota di trascrizione revocando l’ordinanza del giudice dell’esecuzione – aveva fondato la propria decisione sull’erronea interpretazione della Convenzione dell’Aja, con riguardo alla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento. 

Secondo gli ermellini il fatto che il trust interno sia ammissibile e riconoscibile nel nostro ordinamento non comporta tuttavia che l’istituto di common law debba essere “italianizzato” o “nazionalizzato” – e, cioè, adattato al sistema sino al punto di travisarne la struttura e le caratteristiche – posto che è la legge regolatrice straniera scelta dal disponente a disciplinare la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione del trust (art. 8 della Convenzione dell’Aja), mentre sono assoggettate alla lex fori soltanto le questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali i beni sono trasferiti al trustee (art. 4 della Convenzione dell’Aja).

La Corte, sul tema, richiama e conferma l’unico precedente in materia (Cass. n. 2043/2017) secondo cui: “Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di quest’ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell’esecuzione, nell’ambito della verifica in ordine all’esistenza delle condizioni dell’azione esecutiva, può disporre d’ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva“.

Quanto all’art. 12 della Convenzione dell’Aja, si legge nella sentenza in commento che la disposizione convenzionale si riferisce espressamente al trustee e impone agli Stati aderenti di consentire a questo di dare adeguata pubblicità al vincolo di trust attraverso formalità pubblicitarie che rendano opponibile erga omnes sia la titolarità dei beni, sia la limitazione coessenziale alla loro finalizzazione. Per raggiungere tale finalità pubblicitaria non è richiesto dalla Convenzione lo stravolgimento delle regole che presidiano la trascrizione e non occorre affatto attribuire la qualità di soggetto al trust. E’ principio acquisito anche dalla giurisprudenza italiana quello per cui il trust non è un patrimonio “acefalo”, privo cioè di un soggetto titolare: il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è colui che dispone del diritto.

Conseguentemente le formalità pubblicitarie rilevanti a fini civili (tra cui il pignoramento immobiliare), relative a un trust, devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente “soggetto” denominato trust, bensì del trustee (in tale qualità), a pena di nullità della nota, ex artt. 2659 e 2665 C.c., in ragione dell’assoluta indeterminatezza del soggetto a cui la formalità si riferisce. Nella nota presentata al Conservatore dei Registri immobiliari, i soggetti a favore dei (e contro i) quali è presa la trascrizione sono indicati nel “quadro C”, destinato all’identificazione univoca dei Soggetti.

 

4. Conclusioni.

Anche se il nostro ordinamento è ancora carente di una normativa ad hoc, il trust trova oggi in Italia copiosa applicazione e gode di grande successo operativo specie in materia familiare e successoria. Ciò in quanto costituisce uno strumento giuridico semplice e flessibile nella sua attuazione, capace tuttavia di offrire maggior tutela rispetto ad istituti propri dell’ordinamento italiano.

 

 

 

 

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[1] Il quadro C è riservato all’identificazione dei “Soggetti”, mentre il quadro D è destinato alle “Annotazioni”.

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