La Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto:
«il diritto di accesso di cui agli artt. 146 cod. ass. e 2 d.m. 191/2008 va limitato a tutti gli atti – che la compagnia di assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessari e sufficienti esperire al fine di offrire ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l’indennizzo – e che dunque siano già in possesso dell’assicurazione e gia’ contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi».