Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo sezionale[1], da cui si discosta la sentenza in esame, la quale, per tale ragione, va cassata, secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato, ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Nel dettaglio, non è persuasiva la tesi per la quale, in ricorso, non sarebbe stata impugnata l’autonoma ratio decidendi secondo cui essenziale sarebbe la “taratura” e non l’”omologazione”. È evidente, per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza di questa Corte, che l’esistenza o meno della taratura annuale dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità – che, secondo la rappresentazione dell’ente territoriale, giocherebbe un ruolo decisivo ai fini della legittima verifica del superamento dei limiti di velocità – è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l’apparecchiatura “autovelox” sia stata (altresì, approvata e) “omologata”.
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 18.04.2024, n. 10505; Cass. n. 20913/2024.