6 min read

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 28 marzo 2025, n. 8173.

Massima redazionale

La Corte Suprema di Cassazione ha, da tempo, chiarito che il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell’art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.[1] e che si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti[2].

In quanto autonomo diritto sostanziale, lo stesso, in caso di inottemperanza dell’istituto di credito, ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale, ovverosia essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all’adempimento dell’obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima, e quindi al di là dei casi in cui, essendo la richiesta funzionale all’esercizio in giudizio di un ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il distinto profilo dell’impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all’art. 210 c.p.c.[3].

Tra gli strumenti processuali attivabili per la tutela di un diritto rientra anche il procedimento per decreto ingiuntivo – evidentemente in presenza dei presupposti stabiliti dal codice di rito – ed è proprio in ordine a tale profilo che la Corte capitolina ha, per una prima volta, fatto inadeguato governo delle norme di diritto, nel momento in cui ha affermato che l’odierno ricorrente non poteva far ricorso allo strumento del monitorio, venendo in rilievo un’obbligazione di facere. Come recentemente osservato, infatti, l’oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all’art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale[4], diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l’obbligazione ineseguita dall’Istituto di credito e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale. Non vale a modificare tali conclusioni l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui “l’oggetto materiale del diritto, vale a dire la copia della documentazione, non preesiste al suo esercizio ed implica la necessità di “formare” la copia della documentazione affinché essa sia, poi, consegnata all’avente diritto”. L’affermazione, in primo luogo, viene di fatto a snaturare in radice il contenuto della previsione di legge che la Corte territoriale era chiamata ad applicare, trasformando un diritto alla consegna – quale è quello univocamente configurato dal legislatore – nel diritto ad ottenere dall’Istituto di credito un facere, senza in alcun modo considerare che, rispetto all’obbligo legale di consegna, il profilo della formazione della copia ha carattere meramente secondario, strumentale e, infine, eventuale. Eventuale perché, in secondo luogo, il diritto del cliente investe la “documentazione” e cioè un supporto che contenga i dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto con la banca, con la conseguenza che, ove vi sia opzione del cliente in tal senso, ben potrebbe essere tale supporto meramente informatico, così come totalmente informatizzato risulta ormai essere ogni sistema di registrazione operante presso gli istituti di credito, al punto che ormai lo stesso “originale” – e non la sola “copia” – delle registrazioni delle movimentazioni è ormai smaterializzato ed allocato su supposto informatizzato[5].

Un’interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, allora, impone di intendere l’art. 119 TUB come espressione di un diritto al “dato”, quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato, essendo, allora, ancora più evidente che lo scenario della “formazione della copia”, sul quale la Corte capitolina ha basato le proprie considerazioni non vale a trasformare l’adempimento dell’obbligazione ex art. 119 TUB a una ipotesi di facere, come tale esclusa dall’ambito di operatività del procedimento per decreto ingiuntivo, permanendo l’evidente centralità della consegna del “dato”, cioè della copia della documentazione.

Si deve, allora, ribadire il principio per cui il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall’art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia.

*****

La Corte territoriale, peraltro, è incorsa in un ulteriore malinteso interpretativo, nel momento in cui ha ritenuto che la pretesa azionata in monitorio non fosse assistita dall’esigibilità a causa del rifiuto dell’odierna ricorrente di corrispondere la somma di € 82,56 “quale costo delle operazioni di formazione della copia della documentazione richiesta” ed ha concluso che “il diritto ad ottenere copia della documentazione implica che l’interessato ne sopporti le spese. Al riguardo, osserva questa Corte che l’art. 119, quarto comma, TUB si limita a prevedere, al proprio ultimo comma, che “al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Com’è agevole constatare dalla mera lettura, il dettato normativo non viene in alcun modo a subordinare il diritto del cliente alla consegna della documentazione alla rifusione di quelli che sono meri oneri di produzione e, men che meno, pone tali oneri in rapporto di sinallagmaticità con la consegna stessa della documentazione, dovendosi quindi concludere nel senso che l’esercizio del diritto alla consegna della copia opera indipendentemente dalla rifusione degli oneri di produzione che, peraltro, l’istituto di credito, in pendenza di rapporto di conto corrente, ben può addebitare direttamente sul conto medesimo. È, pertanto, evidente che un’interpretazione, come quella fatta propria dalla Corte d’appello di Roma, verrebbe invece a determinare indirettamente un’inammissibile limitazione nell’esercizio di un diritto che, come rammentato poc’anzi, risulta riconducibile agli obblighi di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., a propria volta declinati con riferimento agli obblighi di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e quindi a un sistema di tutela del contraente che è svincolato da una mera impostazione di sinallagmaticità. Seguendo, invece, la tesi della decisione impugnata, il diritto del cliente si troverebbe ad essere potenzialmente paralizzato da un elemento di rango evidentemente inferiore e recessivo e cioè dalla pretesa dell’Istituto di credito a conseguire preliminarmente un mero recupero di spesa che, peraltro, viene ad essere unilateralmente quantificato dallo stesso Istituto di credito e che quindi ben potrebbe essere utilizzato come strumento per rendere artificiosamente oneroso l’esercizio del diritto stesso. Si deve, in conclusione, ritenere che la facoltà dell’Istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non costituisca elemento condizionante l’esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima e non valga, quindi, a rendere il diritto medesimo come inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale.

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19.10.1999, n. 11733; Cass. Civ., Sez. I, 27.09.2001, n. 12093; Cass. Civ., Sez. I, 28.05.2018, n. 13277; Cass. Civ., Sez. I, 29.11.2022, n. 35039.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12.05.2006, n. 11004; Cass. Civ., Sez. I, 13.07.2007, n. 15669.

[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13.09.2021, n. 24641; Cass. Civ., Sez. I, 01.08.2022, n. 23861.

[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13.11.2024, n. 29272.

[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15.06.2004, n. 11269; Cass. Civ., Sez. VI, 16.11.2016, n. 23389; Cass. Civ., Sez. I, 06.06.2018, n. 14686.

Seguici sui social: