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Nota a Trib. Brindisi, 19 dicembre 2024, n. 1846.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Il giudice brindisino, in primo luogo, si sofferma sull’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta. Ebbene, assume rilievo la prescrizione ordinaria decennale, di cui all’art. 2946 c.c., ma diverso è il dies a quo stabilito dall’art. 2935 c.c. e differenti sono gli atti dotati di valore interruttivo a norma dell’art. 2943 c.c.

Invero, la prescrizione del diritto alla risoluzione negoziale e del conseguente diritto alla restituzione dell’indebito comincia a decorrere dal giorno in cui in cui si è verificato l’inadempimento rilevante ai fini della risoluzione e, quindi, della restituzione, giorno che, nel caso di specie, coincide con quello di sottoscrizione dei singoli ordini di acquisto delle azioni non preceduti dalla necessaria informazione prescritta. Inoltre, la prescrizione del diritto alla risoluzione negoziale può essere interrotta, in quanto trattasi di diritto potestativo, solo dall’atto giudiziale, e non anche da atti stragiudiziali di messa in mora[1].

Invece, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale comincia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto contezza del danno patito, essendo necessario al fine del perfezionamento di tale diritto non solo il danno-evento, ossia l’inadempimento, ma anche il danno-conseguenza, ossia il pregiudizio patrimoniale subito. In questa prospettiva rileva, dunque, il momento in cui il danno viene a manifestarsi oggettivamente nella sfera patrimoniale del danneggiato, divenendo percepibile e riconoscibile come tale sì da legittimare l’avvio del termine di prescrizione. È questo, invero, un principio ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità[2], in tema di bond argentini, affermandosi che «In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell’esercizio dell’azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l’ordine d’acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta». Ed è un principio pacificamente applicato dalla giurisprudenza di merito anche al caso delle azioni[3].

Nell’ipotesi delle azioni il momento a partire dal quale l’investitore ha potuto avere contezza del danno patito coincide con l’08.07.2015 o comunque può individuarsi nella seconda metà del 2015, quando si è reso palese il rischio reale dell’azione come medio alto e la sua illiquidità e la difficoltà di scambiare le azioni sul mercato mobiliare.

Inoltre, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio può essere interrotta da qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale, ex art. 2943 c.c., con cui il danneggiato, facendo venir meno la propria inerzia, manifesti la volontà di esercitare il diritto riconosciutogli.

Applicando tali coordinate al caso di specie deve dirsi che, mentre il diritto alla risoluzione si è prescritto il 26.09.2012 per inutile decorso del termine decennale non tempestivamente interrotto da adeguati atti interruttivi, il diritto al risarcimento del danno contrattuale non si è prescritto, atteso che, alla data del 26.09.2022 di notifica dell’atto di citazione, non si era ancora compiuto il termine decennale decorrente da metà 2015.

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 8417/2016; Cass. n. 20705/2017.

[2] Cfr. Cass. n. 2066/2023.

[3] Cfr. Trib. Bergamo, 6 maggio 2022, n. 1096; Trib. Cosenza, 25.11.2023; Trib. Bari, 09.05.2024, n. 2146.

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