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Nota a App. Catanzaro, Sez. I, 9 dicembre 2024, n. 1358.

di Caterina Vincenti

Studio Legale Vincenti

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., CP 1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza, in merito a una polizza sulla vita del tipo unit linked, denominata Sistema Valore Anteprima.

La ricorrente, nello specifico, ha dedotto l’inadempimento della compagnia assicuratrice sotto duplice e diverso profilo:

  • a titolo di responsabilità contrattuale, per violazione degli obblighi di informazione contenuti nella Nota Informativa & Condizioni di Assicurazione – che imponevano di comunicare almeno una volta l’anno al contraente il valore del contratto -;
  • a titolo di responsabilità precontrattuale poiché, trattandosi di prodotto finanziario emesso da impresa di assicurazione con causa mista ma prevalentemente di tipo speculativo, non era stato assolto l’obbligo di preventiva assunzione delle informazioni sull’esperienza, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio del cliente, che non era neppure stato avvisato del rischio connaturato al prodotto finanziario.

Il tutto, a dire del ricorrente, in violazione degli artt. 21, 28 e 29 d. lgs. n. 58/98 del Regolamento Consob e 1337 c.c.

Costituitasi in giudizio, la controparte ha dedotto nel merito vari argomenti:

  • l’erroneità dell’interpretazione del contratto fornita dal ricorrente, ribadendo che, in ossequio alla corretta esegesi delle clausole negoziali, per gli anni in cui il rendimento del fondo era stato negativo oltre il 50%, non aveva versato alcuna cedola di interessi;
  • l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 25bis T.U.F. siccome introdotto dalla l. n. 262/05;
  • in ogni caso, l’impossibilità di far rientrare le polizze unit linked nel novero dei contratti finanziari a causa mista poiché, secondo l’indirizzo della Corte di Giustizia Europea, rimane prevalente la causa assicurativa;
  • la conseguente infondatezza di ogni addebito di violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuali;
  • la carenza di legittimazione passiva avuto riguardo alla violazione degli obblighi informativi precedenti la stipula.

Il giudice di primo grado, disattesa la domanda relativa all’accertamento dell’inadempimento contrattuale connesso alla mancata attivazione della clausola “doppio effetto sicurezza” avendo accertato, ha affermato il mancato verificarsi dei presupposti di fatto per l’operatività della già menzionata clausola sulla base della C.T.U. espletata nel corso del giudizio.

La controversia giunge dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro per via dell’atto d’appello proposto da CP 1 avverso la sentenza del giudice di primo grado.

Varie sono state le doglianze mosse nei confronti della sentenza del Tribunale.

Con il primo motivo di diritto, l’appellante ha opposto la violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché, a suo dire, il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che la domanda subordinata di risoluzione contrattuale, dal cui accoglimento è derivata la condanna della compagnia di assicurazione alla restituzione della somma residua ai sensi dell’art. 1458 c.c., in realtà era stata abbandonata dalla CP 1. Quest’ultima, infatti, pur avendola inizialmente proposta nel ricorso introduttivo, non la aveva poi riproposta né nelle note conclusive, né nella parte argomentativa delle stesse, né nella formulazione delle corrispondenti conclusioni.

La Corte d’Appello ha rigettato tale motivo, sulla base della considerazione – avallata dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità – secondo cui affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni (tale omissione, infatti, costituisce una mera presunzione di abbandono) ma è, invece, necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa. Peraltro, anche tenendo conto della condotta processuale delle parti la domanda risulterebbe priva di fondamento: in sede di precisazione delle conclusioni, infatti, il ricorrente si era riportato a tutti i precedenti scritti difensivi.

Rispetto all’ulteriore rilievo di incompatibilità della domanda di risoluzione del contratto con il riscatto avvenuto in corso di causa, la Corte d’Appello ha precisato che il riscatto della polizza costituisce una facoltà del contraente che non elide il suo interesse ad ottenere l’accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte anche a fini restitutori e, eventualmente, risarcitori;

Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, l’appellante ha censurato la statuizione del Tribunale nella parte in cui, con motivazione contraddittoria, ha dichiarato la nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale di garanzia denominata “Doppio Effetto Sicurezza” nonostante avesse prima accertato, sulla base della CTU espletata, l’insussistenza delle condizioni necessarie per l’attivazione della predetta clausola ed ha illegittimamente ritenuto che la nullità di una singola clausola contrattuale potesse dar luogo ad inadempimento imputabile ai fini della risoluzione della polizza. Inoltre, l’appellante ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la causa prevalente del negozio fosse quella finanziaria ed ha applicato la normativa del T.U.F., nonostante la polizza fosse stata stipulata antecedentemente alle modifiche legislative successivamente intervenute.

La Corte d’Appello ha rigettato tale motivo, innanzitutto precisando che il rapporto dedotto in giudizio debba essere qualificato come contratto misto a contenuto prevalentemente finanziario, come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure. Ciò perché, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, la natura previdenziale-assicurativa non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita che soddisfano il bisogno dell’assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza (appartenenti al cd. ramo I di cui all’art. 2 d. lgs. n. 209/05) ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l’entità della somma dovuta all’assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell’evento attinente alla vita umana.

Le polizze unit-linked, infatti, si possono classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute dall’assicurato. Il nostro legislatore, nel d. lgs. n. 209/05, ha ritenuto di far rientrare nella categoria delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit-linked ma solo quelle “guaranteed” o “partial garanteed”, ossia quelle con cui l’assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico (nel senso che, al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana, all’assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato).

Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, deve ritenersi che la polizza unit linked in questione rappresenti un mero strumento finanziario assimilabile ad un fondo comune di investimento alla luce dei seguenti elementi:

  • Il pagamento del premio è avvenuto in un’unica soluzione al momento della stipula;
  • La prestazione a carico della compagnia è legata all’andamento di un fondo esterno che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie;
  • Le prestazioni per il decesso sono ancorate al valore che le quote avranno al momento dell’evento e variano dal 102% al 100,5% del valore maturato al momento del decesso;
  • La polizza non presenta alcuna assunzione di rischio da parte dell’assicuratore e piuttosto l’unico rischio è posto a carico dell’assicurato come conseguenza della maggiore o minore redditività del fondo le cui quote aveva acquistato.

Pertanto, il Giudice di secondo grado ha confermato che “la polizza in oggetto va assimilata ad un prodotto finanziario puro, considerando il pagamento del premio avvenuto in un’unica soluzione al momento della stipula, l’assenza di un capitale minimo garantito e, quindi l’assunzione da parte dell’assicurato del rischio del suo azzeramento, essendo la variazione dal 102% al 100,5% comunque ‘ancorata’ al valore delle quote al momento del decesso”.

La Corte d’Appello ha proseguito precisando che, nel caso di specie, né la normativa italiana ratione temporis né l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione si pongono in contrasto con la normativa e la giurisprudenza unionali: anche la normativa europea in materia di prodotti assicurativi esistente al momento della stipula della polizza oggetto della controversia, infatti, richiedeva – sul punto vi è stata totale conferma da parte della Corte di Giustizia UE –, pur nei contratti assicurativi collegati ai fondi di investimento, che la prestazione dell’assicuratore fosse legata al verificarsi di un evento attinente alla durata della vita umana e, quindi, la previsione del cd. rischio demografico, elemento che è invece insussistente, ove ne sia in concreto accertata la esistenza soltanto apparente, e quello che si presenta come un prodotto assicurativo sia, in realtà, in toto, assimilabile ad un puro strumento di investimento.

La previsione, nel contratto, della cd. “doppia sicurezza” non vale ad affermare la prevalenza della causa assicurativa ma, al contrario, conferma la prevalenza della preponderante natura finanziaria del prodotto rispetto a quella assicurativa. Da ciò deriva l’applicazione della normativa all’epoca vigente per un ordinario prodotto finanziario e, in particolare, degli artt. 21 e 23 del T.U.F. e dell’art. 28 del Reg. 11522/98.

Quanto agli obblighi di informazioni da trasmettere al cliente, la Corte d’Appello ha affermato che le informazioni necessarie ad un corretto svolgimento del rapporto devono essere comunicate in qualsiasi momento del rapporto intercorrente tra intermediario e investitore e ciò consente di configurare, in capo all’intermediario medesimo, un obbligo informativo destinato a permanere per tutta la durata dell’investimento, secondo quanto dispone l’art. 28 del Reg. n. 11522/98. A ciò si aggiunga che le informazioni da trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche, come propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento; vanno date in via indipendente dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell’investitore e di peso dell’investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito.

L’adempimento degli obblighi informativi deve essere effettivo e costituisce il parametro prevalente per valutare, ex artt. 1175 e 1176 comma 2 c.c., la correttezza e la diligenza.

Tali obblighi informativi, secondo la Corte d’Appello di Catanzaro, non sono stati correttamente adempiuti durante la fase posteriore alla conclusione del contratto, come ampiamente dedotto dal Giudice di primo grado.

Invero, le informazioni fornite dall’intermediario come rilevate dalla documentazione in atti, benché conformi a quanto previsto in sede negoziale, non valgono ad integrare il rispetto dei più stringenti obblighi previsti dalla normativa codicistica e, nello specifico, dall’art. 1375 c.c. poiché, nel caso di specie, il contraente non è stato messo nelle condizioni di avere una effettiva contezza dei risultati delle cedole periodicamente comunicati, dell’andamento dell’investimento e del rischio che, nel corso del rapporto, ha affrontato al fine di prendere decisioni importanti quali, a titolo di mero esempio, decidere se e quando chiedere il riscatto della polizza o verificare se vi fossero le condizioni per l’attivazione della garanzia di doppia sicurezza.

Da quanto sopra esposto, la Corte d’Appello ha ricavato due assunti fondamentali rispetto alla controversia in esame:

  • La violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. configura grave inadempimento dell’intermediario nei confronti del cliente, rilevante ai sensi dell’art. 1453 c.c., avendo precluso l’esercizio dei diritti che nascevano dal contratto al fine di consentirgli di limitare le gravi perdite subite e la vanificazione di ogni utilità dell’investimento nei suoi confronti e ciò indipendentemente dalla eventuale nullità della clausola di garanzia “Doppio Effetto di Sicurezza”;
  • Va disatteso l’assunto sostenuto da parte appellante secondo cui, trattandosi di rapporto di durata, la risoluzione del rapporto contrattuale non investirebbe le prestazioni pregresse e avrebbe, pertanto, efficacia ex nunc. L’inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede è, infatti, rilevabile sin dall’inizio dell’esecuzione del rapporto contrattuale e perdura finché la parte obbligata non attua tutti gli obblighi informativi sulla stessa gravanti.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’appello è stato respinto e la sentenza impugnata è stata confermata.

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