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di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

1. Il brocardo nulla executio sine titulo nell’attuale assetto nomofilattico.

 

Cass. Civ., Sez. III, n. 9674 del 10 aprile 2024, Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo, ci ha recentemente ricordato, con ampio richiamo al pregresso consolidato orientamento nomofilattico, che il Giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, ed a prescindere da una opposizione del debitore, l’esistenza del titolo esecutivo, nonché la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso e che, in caso di mancanza o inefficacia, parziale o totale, del titolo, il Giudice ha il potere/dovere di dichiarare l’esecuzione non più proseguibile per difetto di valido titolo esecutivo[1].

Analogo potere-dovere è riconosciuto anche al Giudice dell’opposizione all’esecuzione, come dal consolido orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2012 con decisioni n. 11066 e 11067.

È altrettanto pacifico che la carenza originaria del titolo esecutivo sia rilevabile d’ufficio ex tunc: il difetto originario del diritto di agire in executivis del creditore procedente, risolvendosi in un vizio genetico ed originario del titolo esecutivo medesimo inficiante ab origine l’intera procedura esecutiva, non può che travolgere i successivi interventi pur se titolati, come chiarito dalla nota Cass. SS. UU., sentenza del 7 gennaio 2014, n. 61[2].

Mutatis mutandis detto principio, seppure nel caso assenza di credito esigibile al momento dell’esercizio dell’azione esecutiva, è stato ribadito da cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 Luglio 2022, n. 23477: “In tema di espropriazione forzata, nel caso in cui, alla data del pignoramento, il credito azionato sia inesistente, l’originaria mancanza del diritto di procedere all’esecuzione determina l’invalidità di tutti gli atti esecutivi, essendo IRRILEVANTE il successivo, eventuale deposito di un atto d’intervento fondato su un diverso credito (dello stesso pignorante o di terzi)” (massima ufficiale).

Né conosce limiti o preclusioni il rilievo ufficioso del difetto del titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 7631/2002; Cass. 13 luglio 2011 n. 15363), “in relazione al quale non sussiste alcuna preclusione processuale, trattandosi di una condizione dell’azione esecutiva, in quanto tale suscettibile di rilievo officioso da parte del G.E. (cfr., ex multis, Cass. sez. 3, sentenza n. 10875 del 28/06/2012)”; in termini si veda anche Cass. del 27 gennaio 2017, n. 2043.

L’inesistenza di titolo esecutivo iniziale, concretizzandosi nel difetto condizione dell’azione esecutiva, conduce alla improcedibilità del processo esecutivo (cfr. Cass. a Sez. Un. n. 61/2014, cit.).

In tale contesto, il fatto che risulti essere già stata emessa l’ordinanza di vendita appare del tutto irrilevante, non potendosi neanche applicare la barriera preclusiva di cui al secondo comma dell’art. 615 c.p.c.; dovendosi, piuttosto, qualificare un’eventuale opposizione – seppur ritualmente tardiva – del debitore esecutato volta a denunziare l’inesistenza di valido titolo esecutivo iniziale, quale mero atto compulsivo del primario potere-dovere del Giudice di verificare d’ufficio l’esistenza del titolo e, quindi, l’indefettibile condizione di procedibilità del processo esecutivo.

Va, in buona sostanza, stigmatizzata l’opinione di quanti dichiarino inammissibile per tardività l’eccezione d’inesistenza/inidoneità del titolo esecutivo iniziale, perché mortifica i superiori interessi pubblicistici sottesi nell’essenza del brocardo nulla executio sine titulo, del quale il Giudice dell’esecuzione deve essere custode e tutore per mezzo degli istituzionali poteri-doveri ufficiosi[3].

 

2. Il perimetro fattuale della questione.

Posti i suddetti presidi legali e principi nomofilattici, nella casistica giudiziaria una frequente tipologia di mutui notarili prevede che le somme mutuate, quietanzate nell’atto pubblico dalla parte mutuataria, siano contestualmente restituite in deposito cauzionale (o in pegno) al mutuante, con svincolo definitivo delle stesse una volta adempiute le condizioni richieste (per lo più, accensione di ipoteca e polizze assicurative).    

Orbene, l’insieme di tali pattuizioni (consegna della somma al mutuatario e riconsegna della stessa al mutuante in deposito vincolato) è stato esaminato da  Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 3 maggio 2024, n. 12007, Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo per la quale:

L’atto con il quale il mutuatario, a mente del contratto di mutuo, ricevuta la somma la trasferisca nuovamente alla banca mutuante mediante il deposito su un conto corrente vincolato presso la stessa [esattamente come nella fattispecie di causa, ndr], integra il c.d. deposito bancario il quale, avendo natura di deposito irregolare, fa acquistare al depositario-mutuante la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.), con obbligo di quest’ultimo di restituirla nella stessa specie monetaria: tale obbligo, indicato dalle parti come “svincolo” della somma depositata, risulta subordinato al verificarsi di talune condizioni indicate nello stesso contratto di mutuo (sostanzialmente, il consolidarsi della garanzia ipotecaria, nonché le altre condizioni specificamente indicate).

In tema di contestata efficacia esecutiva di un mutuo notarile, il Giudice non deve limitarsi a verificare se sia stato concluso un contratto, ma deve valutare anche tutte le ulteriori pattuizioni contenute nel complessivo accordo stipulato dalle parti mediante l’atto pubblico costituente il preteso titolo esecutivo, comprese quelle che regolano i rapporti tra le parti successivamente al perfezionamento del mutuo; a tal fine il Giudice deve, in primo luogo, accertare chi era il soggetto che, in base a tutte le pattuizioni negoziali contenute nell’atto pubblico, avesse la effettiva “disponibilità” in concreto di quella somma e nel cui patrimonio, quindi, tale somma si trovasse al momento della conclusione di quell’atto pubblico.

Laddove è pattuito che la somma mutuata, dopo essere entrata nel patrimonio della mutuataria, venga immediatamente ed integralmente (ri)trasferita alla mutuante mediante il suo deposito (irregolare) e torna, dal punto di vista giuridico, nel patrimonio di quest’ultima, ne discende che la sussistenza di una obbligazione attuale di restituirla alla banca è subordinata al preventivo svincolo del deposito in suo favore (e ciò, quindi, non semplicemente valutando se si è perfezionato il contratto di mutuo, ma in base al più ampio e complesso rapporto negoziale emergente dall’atto pubblico stipulato dalle parti).

E poiché fino al momento dello “svincolo” della somma depositata di questa può disporre esclusivamente la banca, non emergendo la circostanza di fatto dell’avvenuto svincolo direttamente dall’atto pubblico – richiedendo, all’inverso, la prova di tale circostanza un accertamento di un fatto ulteriore, non consacrato in detto atto – ne consegue che il contratto notarile non è, di per sé, idoneo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. in quanto da solo non sufficiente a costituire fonte dell’obbligazione azionata,  a meno che non venga accertata l’esistenza di un atto integrativo attestante l’effettivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario che sia dotato, anch’esso, della necessaria forma solenne richiesta dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

In mancanza, il Giudice deve accogliere l’opposizione negando al mero atto pubblico notarile posto alla base del precetto opposto valore di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per insussistenza di un’attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro [4].

 

3. Il paventato contrasto di legittimità e la rimessione alle SS.UU. ex art. 363 bis c.p.c.

L’arresto appena citato è stato repentinamente da molti additato come in netto contrasto con la precedente giurisprudenza di legittimità[5], per la quale il deposito cauzionale era sintomo e conferma del perfezionamento del mutuo che assurgeva, di tal guisa, a titolo esecutivo.

Poco dopo, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 636 bis c.p.c. dal Tribunale di Siracusa[6], assegnando la questione alle Sezioni Unite[7]  in ragione delle rilevate gravi difficoltà interpretative.

Tuttavia, a sommesso avviso di chi scrive, potrebbe profilarsi un diverso modus di approcciare la questione, in una prospettiva, cioè, non tanto di contrapposizione di due distinti orientamenti, quanto di evoluzione “integrativa” di un univoco orientamento.

Anzitutto, è la medesima Cass. n. 12007/2024 a precisare di porsi in perfetta aderenza con i precedenti consolidati arresti della Suprema Corte, quasi a voler sgomberare da subito il campo da (non) ipotizzabili contrasti interpretativi.  

Si legge in parte motiva:

2.2 Va, in primo luogo, rilevato che l’ottica in cui si è posta la corte d’appello non è corretta sul piano giuridico, in considerazione dell’oggetto dell’opposizione. Essa, infatti, si è limitata a valutare se il contratto di mutuo (considerato reale e non obbligatorio) potesse ritenersi regolarmente perfezionato in virtù della consegna e della messa a disposizione della somma mutuata in favore della mutuataria: ed è giunta – fino a questo punto del tutto correttamente ed in conformità ai consolidati principi di diritto affermati in materia da questa stessa Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23149 del 25/07/2022, Rv. 665427 – 01) – alla conclusione positiva, in quanto, sotto il profilo del regolare perfezionamento del contratto di mutuo, ha ritenuto irrilevante il fatto che la società mutuataria, una volta che la somma mutuata fosse entrata nel suo patrimonio giuridico in virtù del mutuo, sia pure mediante un accredito contabile e non mediante la consegna materiale del danaro, ne avesse ulteriormente disposto, depositandola a sua volta presso la stessa banca mutuante su un conto di deposito vincolato all’ordine di quest’ultima.

Poiché, però, la questione di diritto da risolvere, nella specie, non riguardava semplicemente la sussistenza e la validità del contratto di mutuo, ma l’efficacia di titolo esecutivo dell’atto pubblico notarile posto dalla società procedente alla base dell’azione esecutiva minacciata con il precetto opposto, e poiché tale atto pubblico conteneva ULTERIORI PATTUIZIONI tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, la corte d’appello non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il regolare perfezionamento, l’esistenza e la validità del contratto di mutuo, ma avrebbe dovuto verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall’atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussistesse o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall’art. 474 c.p.c., ovvero se l’eventuale obbligazione della suddetta società mutuataria non fosse attuale…”, etc.

Ebbene, ad avviso dello scrivente, la chiave di lettura della questione che ci occupa sta proprio qui: nelle ulteriori pattuizioni, individuate, nello specifico, nell’alveo dell’art. 1834 c.c.: a ben vedere Cass. n. 12007/2024 non si pone in contrasto con il precedente orientamento che considera perfezionata la traditio con la costituzione del deposito cauzionale; piuttosto, si ripete, essa esamina quelle ULTERIORI PATTUIZIONI contenute nel mutuo ex art. 1834 c.c. di guisa che viene ad aggiungere, rispetto al pregresso orientamento, un quid pluris, sino ad allora mai esaminato.

Dunque, nessun revirement né contrasto nomofilattico, semplicemente uno step ermeneutico sulla medesima questione e su un aspetto negoziale mai prima di allora vagliato dagli Ermellini.

Mutatis mutandis, il principio di diritto è applicabile anche al caso in cui, anziché essere meramente depositate in deposito cauzionale (art. 1834 c.c.), le somme sono costituite in pegno (anch’esso irregolare) presso il creditore ex art. 1851 c.c.: come ha ribadito Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 24137 del 3 ottobre 2018, “il pegno irregolare si configura ogniqualvolta il debitore costituisca in pegno una cosa fungibile: in tale ipotesi la proprietà della cosa si trasferisce al creditore il quale è tenuto a restituire, una volta estinto il debito, una cosa dello stesso genere e quantità”.

 

4. L’inesorabile effetto traslativo della proprietà sul denaro ai sensi degli artt. 1834 e 1851 c.c.

Il principio espresso da Cass. 12007/2024 ha trovato una immediata preponderante applicazione dalla giurisprudenza di merito “in considerazione della persuasività della motivazione che ne costituisce il fondamento” (così Tribunale di Verona, sentenza n. 1407 del 14 giugno 2024, Est. Salmaso).

Senza pretesa di esaustività, si ricordano: Tribunale di Gela, sentenza del 27 maggio 2024, Est. Berenato[8], Tribunale di Caltanissetta, sentenza n. 696 del 2 settembre 2024, Est. Frasca[9]: Tribunale di Siracusa, ordinanza del 4 ottobre 2024, Est. Romeo, Tribunale di Teramo, ordinanza del 15 maggio 2024, Est. Conciatori,[10] Tribunale di Teramo, ordinanza del 19 settembre 2024, Est. Conciatori[11], Tribunale di Matera, decreto del 15 maggio 2024, Est. La Battaglia, Tribunale di Taranto, decreto del 14 maggio 2024, Est. Paiano[12], Tribunale di Taranto, ordinanza del 27 maggio 2024, Est. Gallucci[13], Tribunale di Roma, Sez. IV, 20 maggio 2024[14], Tribunale di Catanzaro, ordinanza del 5 giugno 2024, Pres. Belcastro, Rel Ierardo[15], Tribunale di Milano, III sez. civile, sentenza n. 6045/2024, Tribunale di Spoleto, decreto del 21 giugno 2024, Est. Giuliani[16], Tribunale di Ancona, sentenza n. 1258/2024, Tribunale di Brindisi, ordinanza del 25 giugno 2024, Est. Natali[17], Tribunale di Vasto, ordinanza del 2 luglio 2024, Est. David[18], Tribunale di Chieti, ordinanza del 20 luglio 2024, Est. Turco[19], Tribunale di Matera, sentenza n. 603 dell’11 luglio 2024, Est. Franco[20], Tribunale di Viterbo, ordinanza del 25 settembre 2024, Est. Bonato[21], Tribunale di Lecce, ordinanza del 20 agosto 2024, Pres. Mondatore, Rel. Fiorella[22], Tribunale di Caltanissetta, sentenza n. 696 del 2 settembre 2024, Est. Frasca[23], Tribunale di Chieti, ordinanza del 20 novembre 2024, Est. Cozzolino[24], Corte di Appello di Ancona, sentenza n. 1383 del 25 settembre 2024, Corte di Appello di Ancona, sentenza n. 1531 del 28 ottobre 2024, Tribunale di Palermo, sentenza n. 6001 del 9 dicembre 2024, Est. Ferreri[25], Tribunale di Pescara, ordinanza del 10 dicembre 2024, Est. Morelli[26].

La giurisprudenza contraria a Cass. 12007/2024, o laconicamente ritiene preferibile la precedente “contraria” giurisprudenza di legittimità, o ritiene che il mutuo, con il deposito cauzionale, sia già perfetto ed assurga ad idoneo titolo esecutivo o sostiene che, comunque, l’obbligazione attuale di restituzione della somma mutuata trovi, in ogni caso, in esso fondamento; tuttavia, non tiene conto della perentorietà di quanto disposto dal Legislatore con il precetto dell’art. 1834 c.c.

Orbene, l’atto materiale con il quale un soggetto consegna una somma ad una banca, assume, nel nostro ordinamento giuridico, un preciso nome iuris ex art. 1834 c.c.[27]; a quest’atto il Legislatore assegna l’inesorabile effetto traslativo della proprietà della somma in favore della banca – che avviene per confusione, attesa la fungibilità per eccellenza del denaro.

In altre parole, l’effetto traslativo è automatico ed inevitabile.

Il Legislatore, come può evincersi dall’esegesi della norma, si disinteressa delle motivazioni di fatto o di diritto e/o del titolo per il quale il depositante dispone del denaro che deposita: si disinteressa finanche del soggetto che deposita, realizzandosi detto effetto traslativo anche se il depositante consegna alla banca denari non suoi ed anche se la banca non ne era consapevole.

Insomma, non può declinarsi l’inesorabile effetto traslativo dell’art. 1834 c.c. in ragione delle circostanze di fatto e di diritto per le quali si consegna la somma alla banca, essendo tale effetto del tutto impermeabile ad esse, venendo generato ope legis da una mera – qualificata – condotta umana.

In estrema sintesi:

1) il mutuante eroga la somma al mutuatario, che la quietanza, sicché documenta un’attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro in favore della banca;

2) il mutuo diviene titolo esecutivo;

3) il mutuatario, avendo acquisito la disponibilità giuridica della somma, la restituisce al mutuatario in deposito cauzionale o in pegno irregolare (sin qui la giurisprudenza “tradizionale”)

4) tuttavia, con la restituzione della somma in deposito cauzionale, si perfeziona un secondo negozio giuridico, ovvero il deposito bancario o pegno irregolare (e qui sopraggiunge Cass. 12007/2024);

5) questa ULTERIORE PATTUIZIONE (ex art. 1834 c.c.), sulla quale prima gli Ermellini non si erano mai soffermati, comporta il ri-trasferimento della proprietà della somma al patrimonio del mutuante, sicché

6) l’atto notarile attesta, in ultimo, la proprietà della somma mutuata in capo alla banca e lo stesso perde la sua autonoma idoneità ai fini esecutivi.

Il tutto, come detto, va esteso anche al pegno irregolare ex art. 1851 c.c., nel quale opera ope legis la stessa automaticità dell’effetto traslativo.

In estrema sintesi, siffatti titoli esecutivi contemplano inconfutabilmente il perfezionamento di due distinti accordi negoziali: il mutuo fondiario ex art. 38 e ss. TUB e il deposito irregolare ex art. 1834 c.c. (o 1851 c.c.), dal quale ultimo il Legislatore fa conseguire il ri-trasferimento della proprietà della mutuata al mutuante: ergo, tale tipologia di mutui non documenta un’attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro in favore della banca e, perciò, non può assurgere al rango di titolo esecutivo, a meno che non sia accompagnata da un successivo atto di svincolo delle somme redatto nella forma solenne (atto pubblico o scrittura privata autenticata) richiesto dall’art. 474 c.p.c.

 

 

 

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[1] Così testualmente in parte motiva: “1.1 Si premette che questa Corte ha da tempo chiarito che il giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l’esistenza del titolo esecutivo, nonché la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11021 del 19/05/2011, Rv. 617431 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Rv. 618698 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 26/03/2003, Rv. 561469 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9293 del 09/07/2001, Rv. 548027 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8559 del 23/06/2000, Rv. 537956 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 10/09/1996, Rv. 499547 – 01) e, in caso di mancanza o inefficacia, parziale o totale, del titolo ha il potere/dovere dichiarare l’esecuzione non più proseguibile per difetto di valido titolo esecutivo (cfr., per tutte, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810 – 01 e 02, in motivazione; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022, Rv. 664509 – 01)”.

 

 

[2] Il massimo Consesso ha affermato il principio secondo cui, nel processo di esecuzione forzata al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.

[3] Nella giurisprudenza di merito, seppur in eccezioni diverse da quella di cui qui si discute, cfr. ex ultimis:

Tribunale di Monza, ordinanza del 13 novembre 2023, Est. Caliari:“… resta fermo il potere indiscusso del giudice dell’esecuzione di disporre la chiusura anticipata del procedimento ogni qualvolta rilevi difetto di legittimazione attiva o passiva. Diversamente opinando, si dovrebbe acconsentire alla prosecuzione di un’espropriazione illegittima. Tenuto conto di tale considerevole considerazione, la presente opposizione – inammissibile in quanto tale poiché tardiva – deve essere riqualificata in termini di sollecito all’esercizio del potere di controllo della legittimità della procedura”.

Tribunale di Siena, decreto del 26 gennaio 2024, Est. Ciofetti:va riconosciuto al giudice dell’esecuzione il potere-dovere (non previsto espressamente dalla legge ma ritenuto latente al sistema), di controllare l’esistenza dei presupposti formali per procedere ad espropriazione e di disporre la chiusura anticipata del processo nel caso di loro insussistenza. Si ritiene, in particolare, che il giudice dell’esecuzione possa disporre la chiusura anticipata del procedimento ogniqualvolta rilevi l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo e la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti vantati dai pignoranti. La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che “Il giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l’esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso”. In tali casi, l’opposizione va qualificata quale istanza di sollecitazione dei poteri officiosi del G.E. di verificare la sussistenza di un valido titolo esecutivo posto a sostegno della espropriazione forzata.

Tribunale di Monza, ordinanza del 22 gennaio 2024, Est. Ambrosio: “il Giudice dell’Esecuzione ha il potere-dovere di verificare la sussistenza — per tutta la durata del processo esecutivo — delle condizioni dell’azione esecutiva e dei presupposti processuali dell’esecuzione forzata, “quelli cioè in mancanza – anche sopravvenuta – dei quali quest’ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione” (cfr. in tal senso Cass. Civ. 2043/2017). L’atto depositato in data 4.1.2024 deve pertanto essere correttamente qualificato quale sollecito all’esercizio dei poteri ufficiosi spettanti al Giudice dell’Esecuzione.

 

[4] Edita su Diritto del Risparmio con nota, sopra trascritta, dello scrivente: https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/05/04/sulla-inefficacia-del-mutuo-notarile-con-deposito-cauzionale/

[5] Il riferimento è a Cfr. Cass. n. 5654/2023; Cass. n. 9299/2022; Cass. n. 38334/2021; Cass. n. 383331/2021.

[6] Con ordinanza del 25 luglio 2024 il Tribunale di Siracusa poneva, col rinvio pregiudiziale, la seguente questione: “se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, la configurabilità a carico del medesimo mutuatario di una obbligazione attuale di restituzione della somma – per gli effetti di cui all’art. 474, comma 1, c.p.c. – imponga inderogabilmente che l’importo erogato sia stato successivamente svincolato in favore del mutuatario ovvero se, al contrario, possano prospettarsi regolamenti contrattuali idonei a determinare l’insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo; conseguentemente, se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, il contratto così stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c. contro il mutuatario solo allorché nelle medesime forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia attestato lo svincolo delle somme già mutuate e ritrasferite alla mutuante ovvero se, al contrario, un siffatto contratto concluso nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo effettuata secondo le modalità previste da tale ultima disposizione, allorché il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare l’insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo”.

 

[7] Edito in diritto del Risparmio, con massima redazionale, Mutuo notarile con deposito cauzionale infruttifero: alle Sezioni Unite il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa, 11 ottobre 2024.

[8] Edito in https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/06/03/mutuo-condizionato-il-tribunale-di-gela-si-allinea-alla-cassazione-n-12007-2024/

[9] Edita in https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/10/03/il-tribunale-di-caltanissetta-sul-mutuo-condizionato/

[10] https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/05/17/sospensione-della-procedura-esecutiva-su-mutuo-notarile-con-previsione-della-immediata-restituzione-della-somma-mutuata-e-lulteriore-atto-solenne-dello-svincolo-della-somma-il-tribunale-di-ter/

[11] Edito in https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/09/24/mutuo-condizionato-deve-essere-estinta-la-procedura-esecutiva-in-assenza-di-atto-solenne-di-svincolo-della-somma/

[12] Edito in https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/05/24/il-tribunale-di-taranto-si-allinea-alla-corte-suprema-di-cassazione-sospesa-procedura-esecutiva-su-mutuo-notarile-non-accompagnato-da-atto-in-forma-solenne-attestante-lo-svincolo/

[13] Edito in https://www.studiolegalenardone.it/tribunale-di-taranto-ordinanza-del-27-maggio-2024-est-gallucci-va-sospesa-la-procedura-esecutiva-promossa-su-mutuo-notarile-quando-lo-stesso-prevedendo-che-la-somma-sia-immediatamente-restituita/

[14] Edito in https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2024/05/Trib.-Roma-Sez.-IV-20-maggio-2024.pdf

[15] Edito in https://www.studiolegalenardone.it/wp-content/uploads/2024/06/Tribunale-di-Catanzaro-ordinanza-del-5-giugno-2024-Pres.-Belcastro-Rel-Ierardo.pdf

[16] Edito in https://www.studiolegalenardone.it/wp-content/uploads/2024/06/Tribunale-di-Spoleto-decreto-del-21-giugno-2024-Est.-Giuliani.pdf

[17] Edito in https://www.studiolegalenardone.it/wp-content/uploads/2024/06/Tribunale-di-Brindisi-ordinanza-del-25-giugno-2024-Est.-Natali.pdf

[18] Edito in https://www.studiolegalenardone.it/wp-content/uploads/2024/07/Tribunale-di-Vasto-ordinanza-del-2-luglio-2024-Est.-David.pdf

[19] Edito in https://www.studiolegalenardone.it/wp-content/uploads/2024/07/Tribunale-di-Matera-sentenza-n.-603-dell11-luglio-2024-Est.-Franco.pdf

[20] Edito in https://www.studiolegalenardone.it/wp-content/uploads/2024/07/Tribunale-di-Matera-sentenza-n.-603-dell11-luglio-2024-Est.-Franco.pdf

[21] Edito in https://www.studiolegalenardone.it/wp-content/uploads/2024/10/Tribunale-di-Viterbo-ordinanza-del-25-settembre-2024-Est.-Bonato.pdf

[22] https://www.studiolegalenardone.it/wp-content/uploads/2024/10/Tribunale-di-Lecce-ordinanza-del-20-agosto-2024-Pres.-Mondatore-Rel.-Fiorella-1.pdf

[23] Edito in https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/10/03/il-tribunale-di-caltanissetta-sul-mutuo-condizionato/

[24]Edito in https://www.studiolegalenardone.it/wp-content/uploads/2024/11/Tribunale-di-Chieti-ordinanza-del-20-novembre-2024-Est.-Cozzolino.pdf

[25] Edito in https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/12/10/mutuo-condizionato-per-il-tribunale-di-palermo-va-annullato-il-precetto-se-non-vi-sia-stato-svincolo-in-forma-solenne/

[26] Edito in https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/12/11/mutuo-con-deposito-cauzionale-della-somma-la-pronuncia-del-tribunale-di-pescara/

[27]La nozione legislativa del deposito di danaro (posta dall’art. 1834, co. 1, c.c.) individua, quali elementi ed effetti essenziali del contratto: a) il versamento del denaro presso una banca; b) l’acquisto, da parte dell’istituto

di credito, della proprietà del denaro depositato; c) l’obbligo restitutoria carico della banca”, Il deposito bancario, di FOLLIERI LUIGI, in I contratti bancari, a cura di Fabrizio Piraino, e Stefano Cherti., 1ª ed. – Torino, G. Giappichelli Editore, 2016. L’effetto remunerativo del deposito (interessi da riconoscere al depositante) non è elemento essenziale del contratto e può essere pretermesso dall’autonomia negoziale dei privati i quali, come è evidente nel contesto in cui è stata emessa Cass. 1200/2024, possono adattare il contratto di deposito privilegiando la funzione di garanzia, anziché remunerativa, per il quale viene perfezionato, così ponendo una legittima causa concreta e perseguendo un interesse meritevole ex art. 1322 c.c.; ciò, però, non impedisce l’acquisto della proprietà per confusione della somma mutuata in capo alla banca, la quale, al momento dello svincolo, dovrà riconsegnare il tantundem eiusdem generis.

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