Nota a Cass. Civ., Sez. III, 19 novembre 2024, n. 29817.
Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla società Uni 3 Servizi S.r.l. contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, 24 marzo 2022, n. 384, pronunciandosi sugli effetti prodotti dalla clausola di salvaguardia inserita all’interno di un contratto di locazione finanziaria. In particolare, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui la previsione di una clausola di salvaguardia non può avere l’effetto di sanare una clausola contrattuale nulla ab origine, quale quella che prevede interessi usurari; di contro, la clausola di salvaguardia può produrre effetti solo su eventuali situazioni sopravvenute che incidono su elementi contrattuali suscettibili di variazione, ma comunque validi sin dal principio.
- Fatto
La società Uni 3 Servizi S.r.l. conveniva in giudizio la società Unicredit Leasing S.p.A., con la quale aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria, chiedendo di accertare la gratuità del contratto per usurarietà oggettiva e soggettiva, per indeterminatezza dei suoi elementi essenziali dovuta all’applicazione del piano di ammortamento alla francese e per anatocismo, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione degli importi in suo favore versati.
Il Tribunale di Brescia respingeva le doglianze di parte attrice, con decisione confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, a sua volta impugnata con ricorso in Cassazione.
- Diritto
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso e li ha ritenuti fondati e meritevoli di accoglimento.
Nello specifico, la Corte ha affermato che qualsiasi clausola contrattuale che preveda interessi usurari è affetta da nullità ai sensi dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 1, co. 1, del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 e che tale nullità colpisce la clausola per come pattuita al momento della stipulazione del contratto, non potendo essere sanata da alcuna clausola di salvaguardia inserita nel contratto stesso. Infatti, una clausola di salvaguardia come quella che ha la funzione di riportare l’eventuale variazione del saggio di interesse convenzionale di mora entro il tasso soglia non determina la sanatoria della clausola contrattuale che, prevedendo interessi usurari, è nulla ab origine; tutt’al più, la clausola di salvaguardia può riguardare solo una situazione sopravvenuta incidente, ad esempio, sui limiti di validità del tasso, purché verificatasi posteriormente alla stipulazione del contratto e produttiva di effetti su elementi contrattuali validi sin dalla stipula. Difatti, se la clausola di salvaguardia avesse come effetto quello di sanare una clausola nulla sin dal momento della sua stipulazione (i.e. quella che preveda interessi usurari), si consentirebbe alla prima di aggirare la previsione di nullità disposta dalla legge, disapplicandola.
In aggiunta, la Corte di Cassazione, richiamando il principio enunciato circa l’onere della prova nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, ha ribadito come l’istituto bancario debba indicare puntualmente in giudizio i saggi di interesse applicati in concreto, non essendo sufficiente un generico richiamo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. al fine di contestare compiutamente la relazione peritale concernente l’applicazione di saggi di interesse considerati illegittimi nei rapporti bancari (secondo quanto già affermato da Cass. civ., sez. III, ord. 28 settembre 2023, n. 27545).
Seguici sui social:
Info sull'autore