Nota a Trib. Palmi, 6 dicembre 2024, n. 786.
Massima redazionale
Nella specie, il profilo di nullità dedotto in giudizio si fondava sulla illegittimità “a monte” dell’utilizzo del tasso EURIBOR nel periodo settembre 2005-maggio 2008, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all’atto della comunicazione dei dati; e ciò a prescindere dalla partecipazione dell’impresa mutuante all’accordo anticoncorrenziale.
Per il giudice calabrese kìla doglianza risulta fondata, trattandosi di contratto stipulato nel periodo in cui risulta che il tasso EURIBOR è stato effettivamente manipolato. Difatti, è stato accertato che, in violazione delle norme antitrust, alcune banche avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor: detta condotta ha, quindi, determinato una vera e propria manipolazione dei tassi che si è riflessa sull’intero mercato, avendo inciso sul costo di tutti i finanziamenti stipulati a tasso variabile con parametro EURIBOR, a prescindere dalla partecipazione o meno della banca mutuante all’intesa.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 2 della l. 287/1990, stabilendo la nullità delle intese anticoncorrenziali, non dà rilevanza esclusivamente all’eventuale negozio giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario – la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza[1]. In quest’ottica è, dunque, irrilevante che l’impresa mutuante abbia o meno partecipato all’intesa concorrenziale[2].
Risulta, pertanto, pertinente invocare, nel caso di specie, l’applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in materia di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI[3], dichiarato anticoncorrenziale, secondo cui la nullità delle intese “a monte” si ripercuote sulla validità delle intese stipulate a valle, producendo un vizio di nullità parziale di queste ultime. Conseguentemente, anche in caso di utilizzo di tassi EURIBOR manipolati per effetto di un’intesa anticoncorrenziale, deve riconoscersi che il cliente del contratto bancario indicizzato a un tasso EURIBOR nullo “a monte” ha il diritto di far valere la nullità di una clausola che, per effetto della prevista variazione, recepisce, al momento della stipula del rapporto negoziale, un parametro nullo, frutto di una condotta posta in essere in violazione della normativa antitrust. La nullità parziale del contratto di mutuo non travolge, comunque, l’intero contratto, secondo il principio utile per inutile non vitiatur, non essendo dedotta in causa la volontà negoziale di stipulare il mutuo soltanto a quelle condizioni, e prescinde dall’elemento psicologico in capo al mutuante all’atto della stipulazione del contratto.
Alle medesime conclusioni sin qui rassegnate può, comunque, giungersi anche in applicazione dei principi (parzialmente diversi) espressi della successiva sentenza n. 12007/2024 della Corte di Cassazione. Infatti, anche volendo astrattamente ammettere che, in difetto della prova della partecipazione della banca ovvero della sua intenzione di avvalersi dell’intesa anticoncorrenziale, il contratto oggetto di causa non possa essere automaticamente considerato un contratto “a valle” dell’intesa concorrenziale, deve comunque concludersi che, nel caso di contratti stipulati nel periodo settembre 2005 – maggio 2008, in cui è stato accertato che il tasso EURIBOR è stato effettivamente manipolato, la decisione dell’Autorità Antitrust del 04.12.2013 (prodotta in giudizio o pacificamente ammessa dalle parti come esistente) costituisce sufficiente prova dell’alterazione del tasso EURIBOR e della sua concreta incidenza sul mercato e, quindi, della esistenza della condotta illecita di terzi idonea a privare della sua funzione tipica il parametro utilizzato nel contratto per la determinazione del tasso di interesse (perché detto parametro, voluto concordemente dalle parti, una volta alterato da terzi non rispondere comunque più all’effettivo assetto di interessi voluto dalle parti e consacrato nell’accordo contrattuale), con conseguente nullità della clausola contrattuale per impossibilità di determinazione del suo oggetto (peraltro, nel caso di contratti stipulati nel periodo settembre 2005-maggio 2008, in cui i vizi relativi al tasso EURIBOR costituiscono una nullità genetica, pretendere che la parte debole del contratto debba produrre, oltre la decisione dell’Autorità Antitrust del 04.12.2013, ulteriori prove circa gli effetti della pacifica alterazione dell’EURIBOR sul singolo contratto stipulato si tradurrebbe in una probatio diabolica; diverso è il caso in cui, ad esempio, il cliente agisca per far valere la nullità della clausola determinativa degli interessi per contratti stipulati prima o dopo il periodo settembre 2005-maggio 2008, in cui l’effettiva alterazione dei tassi EURIBOR e la sua incidenza sul mercato e sul singolo contratto non potrebbe forse ritenersi assorbita dalla decisione dell’Autorità Antitrust).
Dalla nullità dei tassi (sia essa determinata dalla violazione della normativa antitrust ovvero della indeterminatezza della clausola per i motivi anzidetti) consegue la necessità di rideterminare gli importi effettivamente dovuti dal cliente in forza del mutuo oggetto di causa. In particolare, una volta rilevata la nullità della clausola de qua, il mutuo deve ritenersi stipulato a titolo gratuito e, dunque, dovrà essere restituito il solo capitale, senza alcuna applicazione di interessi (e, quindi, gli eventuali interessi già versati dovranno essere imputati al capitale ancora dovuto).
Non può trovare applicazione, in questi casi, alcun meccanismo di sostituzione automatica della clausola nulla, poiché la norma che prevede l’onerosità del contratto di mutuo è derogabile, considerato che è lo stesso art. 1815 c.c. a prevedere la possibilità che il mutuo venga stipulato a titolo gratuito[4].
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[1] Cfr. Cass. n. 34889/2023.
[2] Il divieto di cui all’art. 2 l. n. 287/1990, infatti, interessa qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte; cfr. Cass. n. 29810/2017, Cass. n. 34889/2023.
[3] Cfr. Cass. n. 41994/2021.
[4] Cfr. Cass. n. 9626/2023, secondo cui l’art. 1419, comma 2, c.c. si riferisce, ictu oculi, a norme che regolano imperativamente il contenuto negoziale, giacché esso presidia i limiti così inferiti dall’ordinamento all’autonomia negoziale; la volontà del legislatore, in quei casi, prevale sulla libertà negoziale delle parti per tutelare valori superiori. V. anche Cass. n. 20974/2018, secondo cui la locuzione codicistica “sono sostituite di diritto” va interpretata non nel senso dell’esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell’automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina; né apparirebbe corretta l’applicazione dei tassi sostitutivi di cui all’art. 117 TUB, previsti nel caso in cui il contratto scritto nulla abbia stabilito in punto di tassi, ma non anche per la diversa ipotesi in cui i tassi siano, invece, previsti contrattualmente con clausola nulla, salva l’ipotesi espressamente prevista dal comma 6 dello stesso art. 117 TUB; è, cioè, proprio la specificazione della norma in esame, che circoscrive la sostituzione dei tassi nulli alla sola fattispecie di nullità di cui all’art. 117, comma 6, TUB, a far ritenere che i tassi sostitutivi de quibus non possano essere applicati in ogni altro caso di nullità.
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