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Nota a App. Lecce, Sez. I, 11 novembre 2024.

Massima redazionale

Il fideiussore, in relazione all’azione di accertamento negativo del debito del garantito, è titolare di un interesse sostanziale, di cui chiede la tutela in giudizio, ad accertare l’inesistenza di quel debito, che si riflette evidentemente sulla sua posizione.

Si tratta, dunque, di verificare la sussistenza dell’interesse ad agire del fideiussore, cioè la sussistenza di un rapporto di utilità fra il provvedimento giurisdizionale richiesto e la lesività, per i garanti, della posizione debitoria del garantito annotata dalla banca.

Tale interesse deve essere concreto ed attuale (caratteri, nel caso di specie, sostanzialmente esclusi dal Tribunale, non avendo la banca avanzato alcuna domanda riconvenzionale di pagamento di quanto dovutole e non essendo neanche stati escussi i garanti).

Senonché è evidente che, anche in questo contesto, l’azione di accertamento negativo del debito proposta dal fideiussore è diretta a rimuovere una situazione pregiudizievole di pericolo attuale e concreto, posto che l’annotazione in conto del debito del correntista abilita indubbiamente la banca ad esigerne il pagamento, previa chiusura del conto.

Peraltro, nella fattispecie il pericolo è ancora più rilevante stante il fallimento del debitore principale, che espone maggiormente il fideiussore al pagamento del debito.

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