Nella specie, il debitore sosteneva che il mutuo fosse nullo a causa della pattuizione di una c.d. clausola floor.
Ebbene, secondo il giudice bresciano, la clausola floor è una legittima previsione pattizia funzionale al soddisfacimento di una giustificata necessità dell’intermediario finanziario di ricavare, con la concessione del finanziamento, un lucro minimo predeterminato, in un periodo storico connotato dall’abbassamento dei tassi.
La previsione di una clausola floor, inoltre, comporta dei vantaggi anche per il cliente, in quanto all’inserimento di una clausola siffatta in contratto, si accompagna normalmente, quale contropartita per il finanziato, uno spread inferiore rispetto a quelli offerti nei contratti di finanziamento che contemplano meccanismi di indicizzazione puri (ovverosia, senza alcuna clausola floor)[1].
In definitiva, la clausola censurata risulta valida in quanto volta a contemperare gli interessi delle parti e in particolare a consentire alla Banca di erogare mutui con spread inferiori a fronte di un riconoscimento di un tasso di interesse minimo.
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[1] Così ABF, Collegio di Napoli, n. 305/2012; ABF, Collegio di Napoli, n. 4191/2015.