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Nota a Trib. Bergamo, Sez. III, 16 giugno 2026.

di Giulia Turato

Avvocato

Con decreto del 16 giugno 2026, il Tribunale di Bergamo, nell’ambito di un procedimento monitorio, ha richiesto alla parte ricorrente un’integrazione, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza unionale e nazionale in materia di controllo officioso delle clausole abusive nei contratti conclusi tra professionista e consumatore[1].

Come noto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia prima e della Suprema Corte di Cassazione poi, hanno valorizzato nel tempo sempre più la funzione del giudice nazionale di «riportare la bilancia al centro»[2].

Il decreto del Tribunale di Bergamo, dunque, si inserisce nell’ampia cornice che corrisponde al quadro di controllo officioso delle clausole abusive, con estensione del sindacato giudiziale ben oltre i limiti del giudizio di cognizione.

Il Tribunale, infatti, ancor prima di verificare la sussistenza dei presupposti della domanda monitoria, fa una duplice richiesta alla parte ricorrente: depositare i certificati di residenza dei soggetti che intendeva ingiungere per verificare la propria competenza, individuare le clausole poste a fondamento della richiesta ingiuntiva per chiarire espressamente la compatibilità con la disciplina consumeristica. Dalla verifica della clausola alla successiva verifica del credito: secondo il Tribunale di Bergamo, dunque, non è sufficiente dimostrare l’esistenza della pretesa, ma occorre verificare che essa tragga origine da pattuizioni rispettose degli standard di tutela imposti dalla direttiva 93/13/CEE.

Resta, tuttavia, un interrogativo: il progressivo ampliamento del controllo officioso potrebbe assumere un ruolo talmente centrale da avvicinarlo, almeno in taluni casi, quantomeno sul piano pratico, a una sorta di ulteriore condizione per l’emissione del decreto ingiuntivo, con inevitabili ricadute sulla struttura tradizionale del procedimento monitorio e sulla natura sommaria del relativo accertamento? Il dibattito è soltanto all’inizio?

 

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[1] Sul tema del controllo officioso delle clausole abusive e sui rapporti tra tutela, sia consentito rinviare a G. Turato, «Clausole abusive e arbitrato: il caso dell’art. 817, comma 2, c.p.c. e i problematici risvolti», in Diritto del Risparmio, 19 maggio 2025. Pur muovendo dalla prospettiva abitrale, il contributo ripercorre l’evoluzione del controllo officioso delle clausole abusive, soffermandosi sulle criticità.

[2] V. sempre G. Turato, «Clausole abusive e arbitrato: il caso dell’art. 817, comma 2, c.p.c. e i problematici risvolti», in Diritto del Risparmio, fasc. 2/2025.

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