Con decreto del 16 giugno 2026, il Tribunale di Bergamo, nell’ambito di un procedimento monitorio, ha richiesto alla parte ricorrente un’integrazione, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza unionale e nazionale in materia di controllo officioso delle clausole abusive nei contratti conclusi tra professionista e consumatore[1].
Come noto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia prima e della Suprema Corte di Cassazione poi, hanno valorizzato nel tempo sempre più la funzione del giudice nazionale di «riportare la bilancia al centro»[2].
Il decreto del Tribunale di Bergamo, dunque, si inserisce nell’ampia cornice che corrisponde al quadro di controllo officioso delle clausole abusive, con estensione del sindacato giudiziale ben oltre i limiti del giudizio di cognizione.
Il Tribunale, infatti, ancor prima di verificare la sussistenza dei presupposti della domanda monitoria, fa una duplice richiesta alla parte ricorrente: depositare i certificati di residenza dei soggetti che intendeva ingiungere per verificare la propria competenza, individuare le clausole poste a fondamento della richiesta ingiuntiva per chiarire espressamente la compatibilità con la disciplina consumeristica. Dalla verifica della clausola alla successiva verifica del credito: secondo il Tribunale di Bergamo, dunque, non è sufficiente dimostrare l’esistenza della pretesa, ma occorre verificare che essa tragga origine da pattuizioni rispettose degli standard di tutela imposti dalla direttiva 93/13/CEE.
Resta, tuttavia, un interrogativo: il progressivo ampliamento del controllo officioso potrebbe assumere un ruolo talmente centrale da avvicinarlo, almeno in taluni casi, quantomeno sul piano pratico, a una sorta di ulteriore condizione per l’emissione del decreto ingiuntivo, con inevitabili ricadute sulla struttura tradizionale del procedimento monitorio e sulla natura sommaria del relativo accertamento? Il dibattito è soltanto all’inizio?
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[1] Sul tema del controllo officioso delle clausole abusive e sui rapporti tra tutela, sia consentito rinviare a G. Turato, «Clausole abusive e arbitrato: il caso dell’art. 817, comma 2, c.p.c. e i problematici risvolti», in Diritto del Risparmio, 19 maggio 2025. Pur muovendo dalla prospettiva abitrale, il contributo ripercorre l’evoluzione del controllo officioso delle clausole abusive, soffermandosi sulle criticità.
[2] V. sempre G. Turato, «Clausole abusive e arbitrato: il caso dell’art. 817, comma 2, c.p.c. e i problematici risvolti», in Diritto del Risparmio, fasc. 2/2025.