Nota a ABF, Collegio di Palermo, 29 luglio 2024, n. 8960.
Con la decisione in esame, il Collegio di Palermo rigetta, per intervenuta prescrizione, la domanda di rimborso avanzata da un risparmiatore titolare di 7 buoni fruttiferi postali. Il medesimo Collegio rigetta, altresì, l’istanza di risarcimento del danno per omessa informazione, da parte dell’intermediario resistente, dell’imminente scadenza dei Buoni.
*****
- Fatto e svolgimento del procedimento.
Il ricorrente era titolare di 7 BFP del valore nominale di € 500.000,00 cadauno, dei quali veniva a conoscenza a seguito del decesso del familiare cointestatario. I BFP, appartenenti a diverse serie emesse tra il 1993 e il 2002 (in particolare: tre Buoni serie AD, due Buoni serie AE, un BFP serie CC, un BFP serie AA5), riportavano la dicitura “a termine” stampigliata sul fronte del titolo ma non anche la data di scadenza. Il risparmiatore, a seguito dell’esito negativo del reclamo precedentemente avanzato nei confronti di Poste Italiane, adiva l’ABF per vedersi riconosciuto sia il diritto al rimborso dei Buoni (oltre interessi maturati) sia il risarcimento del danno per non essere stato informato dell’imminente scadenza del periodo di prescrizione. Tali richieste prendevano le mosse da due principali motivi: a) l’omessa indicazione della data di scadenza su ciascun Buono con la conseguente impossibilità di desumere il termine prescrizionale, che sarebbe dunque da considerarsi non decorso; b) il dies a quo del termine di prescrizione che, a parere del risparmiatore, sarebbe dovuto coincidere con la data del decesso del familiare contestatario dei buoni (avvenuto nel mese di febbraio 2023) poiché solo a partire da quel momento il risparmiatore veniva a conoscenza dell’esistenza dei Buoni. Poste Italiane si costituiva nel procedimento e chiedeva il rigetto del ricorso eccependo, in via preliminare, l’incompetenza temporale e per materia dell’ABF, mentre, nel merito, eccepiva l’avvenuto decorso del termine prescrizionale per tutti i BFP.
- Decisione.
Il Collegio di Palermo, dopo aver preliminarmente rigettato le eccezioni di incompetenza temporale[1] e per materia[2], ed esaminato il merito della questione, non accoglie le domande del ricorrente. In primo luogo, l’Arbitro ritiene che sia spirato il termine prescrizionale decennale. Com’è noto, il dies a quo per il computo del termine di prescrizione coincide con la data di scadenza di ciascun BFP. Non rileva, secondo il Collegio, la circostanza che il risparmiatore sia venuto a conoscenza dell’esistenza dei Buoni solo dopo la morte del cointestatario poiché tale evento non ha alcun rilievo giuridico. Rimane assorbente la circostanza che il ricorrente sia, in ogni caso, l’intestatario del buono e, come tale, ad egli il termine di prescrizione era ed è sempre opponibile[3]. Non rileva neanche la mancata consegna al sottoscrittore, al momento dell’acquisto dei buoni, del Foglio Informativo la quale, di per sé, non può impedire all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione[4]. Né rileva la circostanza che la data di scadenza non si evinca dai buoni, poiché essa risulta comunque ricavabile dal numero di serie stampigliato su ciascun titolo. Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Collegio conclude che tutti i BFP oggetto di gravame siano scaduti tra il 2004 e il 2010 (ciascuno in base alla propria serie di appartenenza), con la conseguenza che l’ulteriore termine prescrizionale decennale deve dichiararsi spirato. In particolare, il Collegio si sofferma ad analizzare specificatamente il Buono della Serie CC, emesso in data 15.02.2000, con scadenza il 31.12.2010 e prescritto il 31.12.2020. Per esso deve infatti tenersi conto della sospensione della prescrizione prevista dalla normativa straordinaria emergenziale Covid con la conseguenza che la reale scadenza risulta slittata in avanti sino al 30.09.2021. Ciò nonostante, e atteso che la richiesta di rimborso è stata avanzata solo nel 2023, l’ABF non ha potuto non dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto anche in tal caso. Infine, con riferimento alla domanda risarcitoria in ragione della condotta omissiva dell’intermediario resistente (vale a dire la mancata adozione di iniziative idonee ad informare il risparmiatore dell’imminente scadenza del periodo prescrizionale), il Collegio, esaminate la nota decisione dell’Autorità Antitrust[5] e la successiva decisione del Collegio di Coordinamento n. 2460/2023, ha ribadito il noto principio secondo il quale l’accertamento del diritto al risarcimento del danno per motivi afferenti alla carenza di informazioni ricade nella competenza temporale dell’Arbitro solo per i ricorsi proposti dal 01 ottobre 2022 e a patto che l’omessa informazione sia avvenuta nei sei anni precedenti alla proposizione del ricorso stesso. Nel caso di specie, i Buoni della serie AD risultano prescritti nel 2014 e nel 2015, quindi l’omessa azione informativa certamente è avvenuta prima della data da cui decorre la competenza temporale dell’ABF (sesto anno antecedente alla proposizione del ricorso), con conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria. Mentre, con riferimento ai titoli delle serie CC, AE e AA5, prescritti tra il 2018 e il 2020, la violazione lamentata si sarebbe consumata dopo la data da cui decorre la competenza temporale dell’ABF con possibile ammissibilità della domanda che tuttavia deve comunque rigettarsi poiché il citato provvedimento dell’Antitrust è oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa[6].
__________________________________________________________________________
[1] Per quanto riguarda l’eccezione ratione temporis, è orientamento costante dell’Arbitro il dichiarare la propria piena competenza in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale che, ancorché sorto anteriormente al limite di competenza temporale dell’Arbitro (1° gennaio 2009), produca i suoi effetti successivamente a tale data. Non ha dunque alcuna rilevanza la data di sottoscrizione del buono in questione (a meno che il ricorso non si fondi proprio su vizi genetici del negozio giuridico, ove la competenza dell’ABF risulta esclusa), ma occorre avere riguardo al momento esplicativo degli effetti del negozio giuridico (Cfr., ex multis: Collegio di Coordinamento nn. 4656/2022, 6142/2020 e 5673/13; Collegio di Napoli n. 8370 del 27 maggio 2022; Collegio di Torino n. 5017 del 24 marzo 2022; Collegio di Milano n. 3203 del 23 febbraio 2022; Collegio di Milano n. 1280 del 20 gennaio 2022; Collegio di Milano n. 24935 del 10 dicembre 2021; Collegio di Milano n. 18327/2020; Collegio di Roma n. 4786/19; Collegio di Napoli n. 50/2013).
[2] Con riferimento, invece, all’eccezione di incompetenza ratione materiae, l’ABF ha già avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sul punto specificando che i buoni fruttiferi postali sono riconducibili alle attività di “bancoposta”, ai sensi dell’art. 2 DPR 14 marzo 2001, e non sono, invece, assimilabili a “prodotti finanziari” ex art. 1 co. 1 lett. u) TUF. In particolare, l’art. 1 co. 1 lett. b) della Delibera CICR n. 275 del 29/07/2008, nonché la Sez. I, par. 3 delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18.06.2009 riguardante i “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, hanno specificato che nel novero degli intermediari destinatari di tali disposizioni, delimitanti la stessa competenza dell’ABF, è inclusa Poste Italiane SpA. A ciò si aggiunga che, per quanto la Sez. I par. 4 della stessa Delibera CICR esclude dalle controversie sottoponibili all’ABF quelle attinenti al “collocamento di prodotti finanziari”, l’articolo 1 co. 1 lett. u) del TUF prevede espressamente che “non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali”. Per strumenti finanziari, si intendono, pertanto: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione. In tali categorie non rientrano certamente i BPF. In altre parole, alla luce del combinato disposto delle disposizioni del TUF e della Delibera CICR, i buoni postali fruttiferi non sono qualificabili come “strumenti finanziari” e, in via derivativa, non sono “prodotti finanziari” suscettibili di collocamento in quanto sono incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. E’ dunque evidente la competenza dell’ABF per quanto attiene la materia dei Buoni fruttiferi postali (Cfr.: Collegio di Coordinamento n. 4656/2022; Collegio di Coordinamento n. 5676/2013; Collegio di Bari n. 3203/2022; Collegio di Torino n. 5017/2022; Collegio di Napoli n. 8370/2022; Collegio di Milano n. 21403/2020; Collegio di Milano n. 478/2014; Collegio di Napoli n. 1868/2012; Collegio di Napoli n. 2454/2011; Collegio Milano, n. 719/2011; Collegio di Milano n. 315/2011; Collegio di Roma n. 1846/2011).
[3] Cfr.: Collegio di Palermo, Decisione n. 7185/23 del 12 luglio 2023.
[4] Cfr. Collegio di Coordinamento n. 17814/2019.
[5] Il provvedimento in esame è il n. PS11287 del 18/10/2022 con il quale l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), ha sanzionato Poste Italiane a pagare € 1,4 milioni per l’omessa consegna, al momento della sottoscrizione del titolo, del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. Tale omissione è qualificata come pratica commerciale scorretta. Per un approfondimento sul tema, segnalo il contributo in Diritto del Risparmio, https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/11/05/agcm-sanzione-per-il-collocamento-di-buoni-fruttiferi-postali/.
[6] Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la citata decisione n. 2460/2023, ha infatti stabilito che nel caso in cui sia pendente un giudizio amministrativo inerente la legittimità del provvedimento dell’AGCM, rilevante per la risoluzione di una controversia, il ricorso deve ritenersi inammissibile. Contrariamente, e nonostante la pendenza di detto giudizio ammnistrativo, il Giudice di Pace di Montepulciano, con la recente Sentenza del 19 febbraio 2024 n. 18, ha riconosciuto il diritto al rimborso di taluni BFP prescritti, oltre al pagamento dei rendimenti maturati, proprio per mancata indicazione della data di scadenza e per omessa consegna, all’atto della sottoscrizione, del Foglio Informativo Analitico. Per una disamina su tale decisione del GdP si veda il contributo in Diritto del Risparmio, https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/03/03/i-buoni-fruttiferi-prescritti-privi-della-serie-numerica-della-data-di-scadenza-e-del-foglio-informativo-analitico-sono-rimborsabili/.
Seguici sui social:
Info sull'autore