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Nota a GdP Montepulciano, 19 febbraio 2024, n. 18.

di Francesca Manni

Studio Legale Manni

Con il recente provvedimento in esame, il Giudice di Pace di Montepulciano ha riconosciuto ai risparmiatori il diritto al rimborso dei loro Buoni Fruttiferi prescritti, oltre al pagamento dei rendimenti maturati, per mancata indicazione sui buoni stessi della serie di appartenenza, della data di scadenza e per l’omessa consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento.

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1. Svolgimento del processo. Motivi della decisione.

Nel 2002, una famiglia di risparmiatori sottoscriveva tre Buoni Fruttiferi Postali (BFP) per un importo totale di € 1.500,00. Detti buoni riportavano sul fronte, oltre al capitale investito, anche la dicitura “a Termine”, mentre sul retro compariva la sola data di sottoscrizione. Null’altro era specificato con riferimento alla scadenza, al numero di serie, ai rendimenti. Vent’anni dopo, nel 2022, i risparmiatori si rivolgevano agli Uffici di Poste Italiane per incassare le somme investite e gli interessi maturati, sicuri di possedere dei Buoni ordinari di durata ventennale. A tale richiesta, Poste opponeva l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni poiché erano decorsi 10 anni dalla scadenza degli stessi (scadenza nettamente più breve dei buoni ordinari). Dopo un successivo e formale reclamo non accolto, i risparmiatori adivano il Giudice di Pace competente per la tutela dei propri diritti lamentando le gravi omissioni di informazioni essenziali e la violazione dei principi di correttezza, diligenza professionale e trasparenza. Il Giudice accoglie il ricorso, dichiara inefficace la prescrizione dei BFP e condanna Poste Italiane al rimborso della sorte capitale, oltre interessi maturati, con la seguente motivazione: “sui buoni è riportata unicamente la data di emissione, ma non vi è indicazione alcuna circa la serie e soprattutto in ordine alla data di scadenza né è indicata la durata dei buoni e ciò è sufficiente a ritenere provato (quanto meno in via presuntiva ed in assenza di elementi che conducano ad un diverso convincimento […]), la mancata conoscenza da parte della originaria traente (…) del termine di decorrenza della prescrizione”.

2. Conclusioni.

La decisione de qua rappresenta un’importante tutela per i risparmiatori che hanno sottoscritto Buoni Fruttiferi Postali privi di scadenza e privi della consegna del Foglio Informativo. Com’è noto, i BFP sono i più tradizionali titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti e vengono collocati sul mercato da Poste Italiane. A partire dagli anni 2000, diversi risparmiatori hanno investito in buoni fruttiferi postali e buona parte di essi non si è resa conto di aver sottoscritto titoli con una scadenza limitata a pochi anni[1]. Tali buoni devono necessariamente contenere alcuni elementi essenziali affinché i risparmiatori possano comprenderne le caratteristiche. La dicitura “A TERMINE” riportata sui titoli è infatti da considerarsi vaga e non indicativa, in concreto, del limite temporale a partire dal quale, oppure entro il quale, azionare il diritto al rimborso. Tra gli elementi essenziali rientra la data di scadenza del titolo che rappresenta il dies a quo del periodo prescrizionale (di durata decennale) del diritto al rimborso[2]. La serie di appartenenza del Buono è anch’essa elemento essenziale dal quale dedurre le caratteristiche del titolo[3]. Ulteriore elemento da cui dedurre le caratteristiche di un buono e la relativa prescrizione è, come detto, il F.I.A. che deve essere consegnato dall’intermediario al momento della sottoscrizione del titolo in virtù del disposto normativo di cui all’art. 6, co.1, D.M. del 19/12/2000. L’onere probatorio di aver effettivamente consegnato tale documento grava sull’intermediario stesso[4] che, il più delle volte, non l’ha mai consegnato ai risparmiatori[5], in violazione dei principi di correttezza e buona fede che rappresentano la manifestazione contrattuale del più generale dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.. In assenza di tali elementi, dunque, i risparmiatori hanno diritto al rimborso della sorte capitale e degli interessi dei buoni fruttiferi, ancorché prescritti.

 

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[1] Il D.M. del 19/12/2000 ha previsto l’emissione dei Buoni connotati dall’apposizione della (generica) dicitura “a termine” sul corpo del buono. Lo stesso decreto, nell’art. 6, ha previsto in capo a Poste Italiane l’obbligo di consegnare ai sottoscrittori un apposito foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi emessi.

[2] Tale termine si desume dal combinato disposto dell’art. 2946 c.c. (secondo il quale “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”) e dell’art. 8 co. 1 D.M. del Tesoro del 19/12/2000 (secondo il quale “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”).

[3] Il numero di serie deve essere indicato sul BFP tramite stampigliatura o scrittura a penna.

[4] Cfr: GdP Campobasso, Sent. n. 285 del 27/09/2023; GdP Palermo, Sent. n. 2298/2022; Trib. di Termini Imerese, Sent. n. 367/2022; Tribunale di Torre Annunziata, Sent. n. 945/2022; GdP Bella, Sent. n. 181/2021; GdP Potenza, Sentt. nn. 161/2021 e 482/2021; GdP Massa, Sent. n. 205/2020; Cass., Sent. n. 2030/2010; Cass., Sent. n. 11348/1998. In senso contrario: ABF Collegio di Napoli, Decisione n. 575 del 20/01/2023 per il quale la mancata consegna del F.I.A. non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del BFP.

[5] Tale comportamento configura una pratica commerciale scorretta di Poste Italiane che l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), con il noto provvedimento PS11287 del 18/10/2022, ha sanzionato con il pagamento di € 1,4 milioni. Per un approfondimento sul tema, segnalo il contributo in Diritto del Risparmio, https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/11/05/agcm-sanzione-per-il-collocamento-di-buoni-fruttiferi-postali/.

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