Nota a Trib. Catania, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 4855.
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Dott. Sciacca, si pronuncia nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la cui pretesa creditoria trova il suo fondamento nel saldo contabile di cui al residuo dovuto ad un contratto di conto corrente, con l’affido di una somma presso la Banca, nonché una fideiussione, prestata dal garante.
Relativamente al contratto di fideiussione, parte opponente ha rilevato la nullità parziale del contratto con conseguente espulsione dell’art.10, relativo alla deroga ai termini di cui all’art. 1957 c.c., perché tale clausola riprenderebbe lo schema ABI, oggetto di accertamento da parte della Banca d’Italia che con provvedimento n.55/2005 ne ha dichiarato l’illiceità perché espressione dell’intesa restrittiva della concorrenza. Dunque, in merito alla sorte delle fideiussioni bancarie omnibus successive al provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, come quella di cui è causa, va dichiarata la legittimità della clausola incriminata, perché stipulata a distanza di anni dall’emanazione dell’atto amministrativo del 2005, la cui produzione in giudizio non può costituire prova idonea della persistenza dell’intesa vietata e, quindi, del presupposto dell’azione di nullità del singolo contratto.
Ebbene, le clausole che riprendono lo schema ABI non sono, in sé, contrarie ad alcuna norma imperativa e, pertanto, all’infuori di eventuali legami con un’intesa illecita “a monte” esistente tra le banche (intesa anticoncorrenziale che è elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a. L. n. 287/1990), ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite in singoli atti fideiussori senza determinare violazioni di legge; si pensi, ad esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c., pattuizione che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata, appunto, “derogabile” (cft. Sentenza Tribunale di Milano del 20.12.2023 n. 10296).
In merito all’eccezione di decadenza della banca dal diritto di avvalersi della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 1957 c.c., va innanzitutto chiarito che l’obbligazione assunta dal garante rientra nel tipo contrattuale della garanzia autonoma o “a prima richiesta”, malgrado il nomen iuris utilizzato (“fideiussione”). Appare opportuno precisare che, mentre la fideiussione è volta a tutelare l’esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un’obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l’obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all’obbligazione principale). L’inserimento nel contratto dell’espressione “a prima richiesta” e senza eccezioni, infine, dovrebbe orientare l’interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell’articolo 1957 del Cc e si caratterizza per l’assenza dell’elemento dell’accessorietà, ferma restando l’esperibilità dell’exceptio doli (Cass. 03.11.2021, n. 31313).
A tal proposito, dalla natura autonoma del contratto, distinto dalla fideiussione, deriva anche l’impossibilità di applicare l’invocata previsione di cui all’art. 1957 c.c. – che prevede che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia promosso le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” – in quanto norma che si fonda sull’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, collegamento che non sussiste in caso di garanzia “a prima richiesta” (in questo senso Cass. civ., Sez. un., 18.02.2010 n. 3947 e Sez. III, 12.02.2015 n. 2762, Cass. civ., Sez. I, 17.10.2011 n. 21399 e Tribunale Catania, 17.06.2020 n. 2101).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni riportate, stante l’infondatezza delle domande proposte dagli opponenti, il Tribunale di Catania rigetta l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
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Info sull'autore
Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Logica ed Informatica Giuridica, titolata “Cyber-terrorismo e criminalità informatica ”. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio specializzato in diritto bancario, sviluppando particolare attitudine per il diritto bancario e d’impresa, nello specifico la normativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e tutela del consumatore (Dlgs n. 206/2005).