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Nota a Trib. Roma, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 15567.

Massima redazionale

Il giudice romano, nella specie, osserva:

  • aderendo all’orientamento interpretativo della Corte Suprema di Cassazione, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’ 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge[1];
  • il requisito di forma richiesto ex 474, comma 2, n. 2), c.p.c., per l’atto dal quale emerga la trasmissione e/o comunque la disponibilità della somma mutuata in capo al mutuatario è necessario, infatti, in ragione della natura reale del contratto di mutuo (l’obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria sorge, infatti, con la consegna della somma mutuata): il contratto di mutuo condizionato non documenta il sorgere della obbligazione di restituzione della somma in capo al mutuatario che, infatti, non ha ancora ricevuto la somma concessa;
  • sempre in adesione all’orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, «il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall’obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore»[2].

 

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 6174/2020; Cass. n. 17194/2015.

[2] Cfr. Cass. n. 2104/2012; Cass. n. 15057/2023.

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