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Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 4 ottobre 2024.

Segnalazione a cura dell'Avv. Giuseppe D'Ippolito.
Massima redazionale

Nella specie, il motivo addotto dalla reclamante verteva sulla erronea qualificazione del mutuo fondiario, posto a base dell’esecuzione immobiliare, quale idoneo titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., in considerazione dell’avvenuta consegna del denaro mutuato (documentata dalla sottoscrizione per quietanza da parte della mutuataria medesima), nonché dell’ulteriore obbligazione restitutoria assunta dalla mutuataria mediante atto notarile (obbligazione già in parte eseguita); parte opponente, per converso, deduceva di non aver avuto la piena disponibilità giuridica della somma mutuata, rientrata subito dopo in proprietà della mutuante, in quanto depositata su un conto infruttifero intestato quest’ultima, a garanzia del consolidamento dell’ipoteca.

Il Collegio leccese premette l’erroneità dell’assunto per cui il contratto di mutuo fondiario non si sarebbe perfezionato in assenza dell’effettiva consegna del denaro, rientrato subito dopo l’erogazione nella disponibilità della Banca mutuante per effetto del ritrasferimento dello stesso su un contro infruttifero della banca medesima; invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel momento in cui il mutuante trasferisce le somme in favore del mutuatario, quest’ultimo ne assume la piena disponibilità giuridica, perfezionandosi in tal modo il rapporto negoziale[1]. È, infatti, irrilevante che l’accredito sia avvenuto sotto forma contabile anziché materiale, poiché, in ogni caso, le somme sono uscite dalla disponibilità giuridica della banca mutuante e sono entrate in quella della mutuataria; a riprova del potere dispositivo sorto in capo quest’ultima vi è la sua adesione al patto di ridepositare il denaro presso un conto della stessa banca mutuante, a garanzia della verifica del perfezionarsi dell’ipoteca. Nulla quaestio, dunque, sul perfezionamento del contratto di mutuo, né sull’originario sorgere in capo alla mutuataria dell’obbligazione restitutoria.

Diversamente dicasi in ordine all’idoneità del contratto di mutuo in questione, per come disciplinato, a costituire di per sé titolo esecutivo. Si consideri, infatti, che nel momento in cui la mutuataria ha acconsentito al deposito delle somme mutuate su un conto di deposito presso la Banca mutuante, quest’ultima ne è divenuta nuovamente proprietaria per effetto del disposto di cui all’art. 1834 c.c. e si è assunta, altresì, l’obbligo di svincolarla in favore della mutuataria, verificato l’avveramento delle condizioni espressamente previste in contratto (segnatamente: a) regolare iscrizione dell’ipoteca di cui al successivo art.6 ed assenza di precedenti trascrizioni pregiudizievoli; b) pieno e libero godimento dei propri diritti in capo alla parte mutuataria ed agli eventuali garanti, accertato sino a data posteriore di dieci giorni rispetto alla pubblicazione delle formalità ipotecarie di cui al punto a; c) avvenuta prestazione di tutte le garanzie secondo le modalità richieste dalla banca ed esecuzione di tutti gli adempimenti a suo tempo indicati dalla banca nella lettera di approvazione del mutuo o in eventuali lettere successive).

Ebbene, lo svincolo della somma, mutuata e subito dopo ritrasferita alla banca, è rimesso, dunque, a un atto di quest’ultima, divenutane nuovamente proprietaria. In difetto, sulla parte finanziata non esiste alcun obbligo restitutorio attuale, quanto meno fino a quando la somma non rientrerà nuovamente nel patrimonio della mutuataria[2], a nulla rilevando che quest’ultima abbia già iniziato a restituirne una parte.

Ciò posto, laddove la Banca, che pure abbia eventualmente ritrasferito in concreto le somme in questione alla mutuataria, intenda valersi del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, dovrà necessariamente produrre anche idoneo atto di svincolo che sia stato perfezionato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto formale di cui, nel caso di specie, non consta alcuna documentazione).

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30.11.2021, n. 37654; Cass. n. 23149/2022.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 03.05.2024, n. 12007.

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