1 min read

Nota a App. L’Aquila, 3 settembre 2024, n. 1089.

Nella specie, uno dei motivi di opposizione verteva sulla nullità della fideiussione per corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 ma, nonostante la presenza documentale di tali clausole e la pacifica ammissione che tale provvedimento potesse essere applicato anche alle fideiussione specifiche, benché emesso con riferimento alle fideiussione omnibus, tale doglianza non aveva trovato accoglimento sulla base del tempo trascorso (anno 2016) rispetto a quello in cui era stata accertata l’intesa anticoncorrenziale.

In altri termini, il Giudice di prime cure sosteneva che la mera corrispondenza documentale non determinasse automaticamente una dimostrazione della perdurante esistenza di un’intesa concorrenziale a distanza di oltre dieci anni di quella precedentemente accertata.

Ebbene, la Corte territoriale, pur condividendo l’esclusione di qualsivoglia automatismo, elabora un passaggio motivazionale ulteriore: la distinzione tra le cc.dd. cause “follow-on, cioè le cause in cui si eccepisce la nullità di contratti di fideiussione stipulati in data antecedente al provvedimento del 2 maggio 2005, e le cause cc.dd. “stand-alone, nelle quali si eccepisce la nullità di contratti di fideiussione stipulati in data successiva al detto provvedimento.

Tale discrimine temporale incide pesantemente sull’onere probatorio perché mentre nelle prime il citato provvedimento costituisce prova privilegiata, nelle seconde parte opponente deve assolvere a quanto prescritto dall’art. 29657 c.c. senza potersi giovare del suddetto privilegio.

Ciò posto, anche alla luce di alcune decisioni dell’Arbitrato Bancario Finanziario, si è individuato l’assolvimento dell’onere probatorio specifico per questo caso nella allegazione della seguente documentazione: provvedimento n. 55/2005; modello riportante lo schema ABI; contratto di fideiussione di cui si lamenta la nullità e numero indeterminato di schemi fideiussioni riportanti il medesimo schema ma sottoscritti successivamente al 2005.

Ebbene, nel caso di specie, parte opponente ha prodotto ben 267 contratti fideiussori, dai quali il Giudice di seconde cure ha potuto desumere la persistenza dell’intesa concorrenziale, nonostante l’assenza di un provvedimento sanzionatorio dell’Autorità preposta e, per l’effetto, ha potuto, in parziale modifica della decisione di primo grado, statuire la nullità parziale della fideiussione prestata.

Al tempo stesso, è stata rigettata l’eccezione della banca opposta relativamente alla qualificazione del contratto quale autonomo di garanzia, solo perché rinvenibile la clausola di pagamento “a prima richiesta”.

Non ha trovato, del pari, accoglimento la domanda di nullità totale del contratto in quanto gli opponenti non hanno dimostrato che senza quelle clausole non avrebbero comunque rilasciato la garanzia.

Con riferimento al decorso del termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c., il debitore principale aveva presentato una domanda di concordato preventivo: ebbene, tale circostanza ha consentito alla banca, nonostante il lasso di tempo trascorso prima di agire nei confronti degli eredi garanti, di non decadere dal termine poiché, in continuità con l’orientamento della Corte, costituisce un impedimento giuridico indipendente dalla volontà del creditore che, pertanto, non può essere considerato inerte.

A nulla è valsa l’eccezione di parte opponente relativamente alla mancata adesione all’accordo di ristrutturazione da parte dell’opposta anzi, secondo la ricostruzione operata dalla Corte, tale comportamento avrebbe avvalorato la tesi della non preventiva possibilità di instaurare un autonomo giudizio di accertamento dovendo attendere il termine dei 120 giorni previsti dalla normativa fallimentare per procedere al pagamento dei creditori non aderenti.

Peraltro, la Corte ha confermato l’idoneità della richiesta di pagamento stragiudiziale in caso di fideiussione “a prima richiesta” dovendo concludersi, altrimenti, per una incompatibilità tra essa e la necessità di un’azione giudiziaria.

Ciò posto, fermo restando la declaratoria di nullità parziale del contratto perché riproducente lo schema ABI sebbene sottoscritto almeno un decennio dopo il noto provvedimento, l’opposizione non ha potuto trovare accoglimento poiché la banca ha dimostrato non solo di aver rispettato il termine decadenziale, ma anche di aver agito secondo le modalità consentite in presenza della specifica clausola “a prima richiesta” ovvero mediante semplice richiesta di pagamento stragiudiziale.

Seguici sui social: