L’ammortamento alla francese è il metodo di calcolo delle rate frequentemente utilizzato nei mutui e nei 1 prestiti al consumo. Nonostante ciò, sovente, c’è chi prova a sfidarne l’utilizzo ravvisando l’indeterminatezza dei piani. Ed è ciò che è accaduto nell’antefatto che ha portato il Tribunale di Roma alla pronuncia qui in commento.
L’attore consumatore (e non proprio puntuale pagatore) agisce in giudizio nei confronti del creditore lamentando un TAN diverso da quello ricalcolato, l’indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese e ravvisando nella capitalizzazione composta anatocismo.
Il Giudice capitolino ripercorrendo e affrancando quella che è la giurisprudenza maggioritaria sul punto, specifica puntualmente le motivazioni per le quali il contratto risulta essere pienamente valido ed efficace.
In primo luogo, il Tribunale preliminarmente ha verificato il contenuto del contratto: tasso fisso, capitale mutuato, tipo di ammortamento, importo totale degli interessi, numero di rate. Tanto basta per non ravvisare margine di ambiguità e ritenere determinate le clausole contrattuali. L’indeterminatezza ai sensi del 1346 cc si ravvisa solo nel caso in cui il piano di ammortamento non può essere determinato per condizioni contraddittorie. E vi è di più. Secondo il Tribunale di Roma, date le chiare premesse, qualsiasi altro metodo di calcolo porterebbe a un contratto diverso da quello che è stato stipulato.
In secondo luogo il Tribunale richiamando la recente sentenza n. 4591/2022 del Tribunale di Milano e la Delibera CICR del 09/02/2000 ha specificato in relazione all’asserita portata anatocistica dell’interesse composto del sistema di ammortamento alla francese è solo un metodo per il calcolo del piano ove gli interessi sono pagati in anticipo ma non producono ulteriori interessi. Ai sensi del l’art. 821 c.c. la capitalizzazione composta è legittima e non viola il principio di trasparenza. Le eventuali spese che vanno formare l’import da restituire (spese di recupero stragiudiziale e interessi di mora in caso di ritardo) non sono interessi moratori, ma rimborsi per spese sostenute dal creditore. Gli interessi di mora, invece, sono dovuti per il ritardato pagamento di un’obbligazione pecuniaria. Quindi tutto chiaro, nessun costo occulto.
In conclusione, come si evince da questa ulteriore pronuncia sul tema risulta, ad oggi, per il consumatore, veramente difficile provare l’illegittimità dei contratti basati su questa metodologia di calcolo.