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di Monica Mandico

Mandico & Partners

Il Terzo Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza sembra introdurre alcune migliorie procedurali, ma molte delle novità finiscono per aggravare la posizione dei piccoli debitori, specialmente per chi accede al concordato minore. Dietro a una veste normativa più razionalizzata, si nascondono una serie di ostacoli che potrebbero rendere la vita più difficile a chi già si trova in condizioni di grave sovraindebitamento.

 

Stop alla domanda prenotativa per il concordato minore.

Una delle principali novità riguarda l’esplicita esclusione della domanda prenotativa dal concordato minore. Il legislatore, con il nuovo art. 65, c.c.i.i., ha chiarito che il debitore minore non può accedere al concordato depositando una domanda “in bianco” e chiedere la protezione immediata del proprio patrimonio mentre prepara il piano di ristrutturazione. Questo è un privilegio riservato solo al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione. Per i piccoli debitori, che spesso hanno bisogno di più tempo per mettere insieme una proposta, questa esclusione significa una maggiore esposizione alle azioni esecutive dei creditori, con conseguenze potenzialmente devastanti.

 

Misure protettive limitate: una lacuna pericolosa.

Un altro aspetto critico del Terzo Correttivo riguarda l’accesso alle misure protettive. Nel caso del concordato preventivo, il debitore può richiedere tali misure già con la domanda prenotativa. Nel concordato minore, invece, le misure sono accessibili solo dopo il deposito del piano e della proposta definitiva. Questo lascia i piccoli debitori esposti a eventuali azioni esecutive da parte dei creditori, che potrebbero intaccare beni essenziali prima ancora di poter avviare il risanamento. Anche se il correttivo prevede la possibilità di accedere a queste misure in casi particolari (come previsto dall’art. 271 c.c.i.i.), questa apertura rimane limitata e non risolve pienamente il problema per la maggior parte dei debitori minori.

 

Abitazione principale: una protezione incompleta.

Una delle poche note positive del correttivo è l’estensione della protezione dell’abitazione principale anche ai debitori non consumatori. Con il nuovo art. 75, comma 2-bis, c.c.i.i., il debitore persona fisica che è in regola con le rate del mutuo, o che ottiene l’autorizzazione del giudice per sanare le rate scadute, potrà prevedere il rimborso delle rate future senza perdere la propria abitazione. Tuttavia, questa protezione non è automatica: richiede l’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che deve attestare che il mutuo potrebbe essere integralmente soddisfatto dalla vendita dell’immobile e che il rimborso delle rate future non pregiudichi i creditori. Si tratta di una barriera aggiuntiva che rischia di complicare l’accesso alla protezione, rendendola meno efficace per chi è in difficoltà.

 

Concordato minore liquidatorio: risorse esterne più stringenti.

La modifica al concordato minore liquidatorio introduce un ulteriore ostacolo per i debitori. Prima del correttivo, la legge prevedeva che il concordato liquidatorio dovesse aumentare la soddisfazione dei creditori, ma ora si richiede un più concreto incremento dell’attivo disponibile. Questa modifica, volta a semplificare l’accertamento da parte del tribunale, rischia di escludere numerosi debitori che non dispongono di risorse esterne immediate. Chi non è in grado di presentare un piano che incrementi in modo significativo l’attivo, vedrà preclusa la possibilità di accedere alla procedura.

 

Maggior potere ai creditori e OCC.

Infine, il correttivo rafforza il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi e dei creditori nel controllo del processo. Ad esempio, con l’abrogazione della facoltà del tribunale di revocare d’ufficio la sentenza di omologazione (art. 82 c.c.i.i.), i creditori e l’OCC acquisiscono un maggiore potere di intervento. Questo aumento del controllo da parte dei creditori, in un momento in cui il debitore è più vulnerabile, potrebbe risultare in una ulteriore compressione dei diritti di chi cerca di uscire dalla crisi.

 

Conclusione.

Il Terzo Correttivo al Codice della Crisi, pur introducendo alcune modifiche necessarie, sembra lasciare molti debitori in una posizione di maggiore vulnerabilità. L’assenza della domanda prenotativa, le limitazioni all’accesso alle misure protettive e i requisiti stringenti per il concordato liquidatorio rischiano di rendere queste procedure meno accessibili per i piccoli debitori, che si trovano già a dover affrontare una situazione economica complessa. Nonostante alcune aperture, come la protezione dell’abitazione principale, il bilancio complessivo sembra indicare un inasprimento delle condizioni per chi vuole accedere al concordato minore.

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