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Nota a Trib. Forlì, Sez. II, 19 gennaio 2024.
Il 19 gennaio 2024, il Tribunale di Forlì ha emesso una sentenza storica che ridefinisce l’accesso alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti per coniugi separati. Questa decisione, insieme alle recenti modifiche introdotte dal correttivo ter del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), apre nuove prospettive nella gestione delle crisi finanziarie familiari.
Punti chiave della sentenza e delle novità legislative:
- Ammissibilità del ricorso congiunto per coniugi separati;
- Riconoscimento dell’origine comune del sovraindebitamento;
- Interpretazione estensiva del concetto di “procedura familiare”;
- Chiarimenti sull’applicazione alternativa dei prerequisiti della procedura;
- Estensione delle disposizioni del concordato minore o della liquidazione controllata.
Il correttivo ter del CCII ha integrato il comma 1 dell’art. 66, specificando che “possono presentare domanda i familiari conviventi o i familiari con un indebitamento comune”. Questa modifica chiarisce la non cumulabilità dei due presupposti, privilegiando la trattazione unitaria della crisi familiare.
Inoltre, il correttivo ter ha introdotto importanti novità procedurali:
- Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni del concordato minore o della liquidazione controllata.
- È stata aggiunta una disposizione specifica per l’imprenditore individuale cancellato, che può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine annuale.
Queste modifiche mirano a risolvere alcune criticità emerse nella giurisprudenza, come il caso dell’imprenditore individuale cessato e cancellato dal registro imprese con debitoria mista.
La sentenza del Tribunale di Forlì ha riconosciuto che, sebbene i coniugi non convivessero più e non fossero “parte di un unico nucleo familiare”, l’indebitamento aveva una radice comune, definita come un “intreccio causale del sovraindebitamento”. Questo ha permesso l’ammissibilità della domanda di accesso alla procedura familiare.
Tuttavia, permangono alcune questioni aperte. In particolare, nel caso di procedure familiari che coinvolgono sia consumatori che non consumatori, l’applicazione del concordato minore può presentare criticità. La recente sentenza del Tribunale di Nola del 12 giugno 2024 ha evidenziato come il mancato raggiungimento della maggioranza dei voti per il consumatore possa compromettere l’intera procedura, con conseguenze negative per tutti i partecipanti.
Il correttivo ter ha cercato di mitigare questo problema introducendo una nuova disposizione nell’art. 74, che prevede l’approvazione del concordato minore anche in caso di maggioranza per teste quando un unico creditore detiene la maggioranza dei crediti.
Un altro aspetto controverso riguarda l’imprenditore individuale cancellato. Il correttivo ter sembra confermare una disciplina speciale per questa categoria, limitando le opzioni disponibili alla sola liquidazione controllata. Questa scelta ha sollevato critiche da parte di alcuni esperti, che la considerano in contrasto con i principi generali del CCII e potenzialmente discriminatoria.
In conclusione, la sentenza del Tribunale di Forlì e le modifiche del correttivo ter rappresentano un importante passo avanti nella gestione delle crisi finanziarie familiari, offrendo nuove possibilità per coppie separate in difficoltà economiche. Tuttavia, alcune questioni rimangono aperte e richiederanno ulteriori chiarimenti giurisprudenziali e forse legislativi.
Questa evoluzione del diritto del sovraindebitamento familiare riflette la complessità delle relazioni familiari moderne e la necessità di un approccio flessibile e adattabile alle diverse situazioni. Resta da vedere come la pratica giuridica si adatterà a queste nuove interpretazioni e disposizioni, e se saranno necessari ulteriori aggiustamenti per garantire un equilibrio tra la tutela dei debitori e i diritti dei creditori.
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Founder dello Studio Legale “Mandico & Partners”. Contatti: 0817281404 - avvocatomandico@libero.it