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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 2024, n. 20801.

Massima redazionale

Nella specie, con il sesto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 117 TUB, censurava il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale, dopo aver ritenuto che la clausola determinativa degli interessi nel contratto di mutuo ipotecario fosse nulla per la mancata indicazione del divisore, l’ha completamente esclusa dallo stato passivo per la somma corrispondente agli interessi, senza, tuttavia, considerare che gli stessi, in caso di nullità della clausola contrattuale relativa alla relativa misura, devono essere determinati applicando la norma prevista dall’art. 117, comma 7, lett. a), TUB.

Il motivo è fondato. Invero, in materia di contratti bancari, in effetti, l’indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev’essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB[1], il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419, comma 2°, e 1339 c.c.), dev’essere riconosciuto dal giudice anche d’ufficio, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte.

 

 

 

 

 

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[1]Cfr. Cass. n. 26957/2023.

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