L’Arbitro per le Controversie Finanziarie si è nuovamente espresso sul tema del non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della mancata informativa preventiva e dell’adeguatezza dell’investimento.
L’aspetto veramente caratteristico del caso odierno è che sebbene l’ACF abbia riconosciuto una carenza informativa da parte dell’intermediario, egli ha comunque rigettato il ricorso presentato dal cliente.
Il resistente, infatti, non ha dimostrato di aver adempiuto esaustivamente e in concreto agli obblighi informativi sulle caratteristiche degli strumenti finanziari intermediati; anzi, ha in buona sostanza riconosciuto di essersi limitato a consegnare il Documento Informativo (nel quale sono riportate le descrizioni delle caratteristiche e rischi connessi all’investimento in generale in strumenti finanziari), senza neanche fornire l’informativa riferita a ciascun investimento azionario, a tal proposito argomentando che “le informazioni riguardanti titoli in esame erano disponibili pubblicamente e sufficienti per l’Investitore (anche tenuto conto delle suddette caratteristiche dello stesso) per poter orientare consapevolmente le proprie scelte”.
Tuttavia, nonostante le criticità informative dell’intermediario, le evidenze istruttorie, a parere dell’Arbitro, forniscono piena evidenza della ripetuta e oltremodo rilevante operatività del ricorrente sia sui titoli dedotti in lite sia su strumenti finanziari di analoga natura.
L’esame dell’operatività complessivamente contestata evidenzia un profilo finanziario dal carattere spiccatamente evoluto e di un approccio d’intonazione chiaramente speculativa, oltre che una decisa propensione del cliente per un’operatività su azioni di emittenti caratterizzati da note situazioni di crisi finanziarie, economiche e patrimoniali.
Secondo l’ACF “Tali circostanze sono idonee a revocare in dubbio, in una prospettiva del più probabile che non, che Parte Ricorrente, quand’anche fosse stata informata in modo più puntuale sulle caratteristiche e sulla rischiosità degli strumenti finanziari, non avrebbe posto in essere gli acquisti di cui si duole”.
Ne consegue il rigetto del ricorso, essendo escluso un nesso eziologico tra la violazione degli obblighi informativi ed il danno lamentato, dal momento che la decisione di investimento è stata una scelta libera e consapevole dell’investitore, che avrebbe compiuto anche ove gli fosse stato fornito un corretto e completo quadro informativo.