Nota a Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2024, n. 17415.
La Corte di Cassazione si è di recente occupata del caso di responsabilità da operazione (nella specie bonifico) verso IBAN errato.
Il caso muove da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c., convertito in rito ordinario, proposto avanti al Tribunale di Brescia nel 2013 avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro anche a titolo di risarcimento danni, in ragione dell’erroneo accreditamento della medesima ad un soggetto diverso rispetto all’effettivo creditore. Il primo grado è stato definito con sentenza n. 2622/2017 accertando la sussistenza di una condotta negligente della Banca che, per l’ordine di bonifico di importo elevato, non aveva ritenuto di verificare la corrispondenza tra codice IBAN e nome del beneficiario, e condannando la stessa al risarcimento del danno. Avverso tale sentenza è stata proposta impugnazione, definita con sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 320/2020 che ha confermato la sentenza di prime cure valorizzando in particolare l’assenza di sforzi ragionevoli da parte della Banca nel recupero delle somme oggetto del pagamento. La Banca ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi.
Il supremo Collegio ha rigettato con un’ordinanza molto articolata il ricorso proposto dall’istituto di credito.
Particolare attenzione merita il tema della responsabilità da “contatto sociale qualificato” esposta in motivazione, nota teoria civilistica e qui applicata al diritto bancario.
Il “contatto sociale qualificato” è stato ritenuto rilevante e applicabile dal Collegio nel caso di specie, poiché il rapporto di conto corrente di accredito era presso un prestatore di servizi con il quale il legittimo beneficiario del pagamento non aveva avuto alcun rapporto contrattuale, di qui la responsabilità in cui incorre l’intermediario che può essere considerata contrattuale in ragione della citata teoria del c.d. “contatto sociale qualificato”, in ragione della quale l’istituto bancario è onerato di un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione e interessati alla sua corretta esecuzione.
Di conseguenza, stante le procedure di automatizzazione nell’esecuzione delle operazioni bancarie (sulle quali l’ordinanza esaustivamente si sofferma) che tendono a elidere meccanismi preventivi per evitare errori a favore di una maggiore celerità e immediatezza delle prestazioni, le norme in tema di diligenza professionale e buona fede impongono un pronto intervento dell’intermediario (i) interrompendo il procedimento, (ii) informando l’utente dell’errore e (iii) indicando la procedura da seguire per correggerlo in conformità del disposto di cui all’art. 16 d.lgs. n. 11/2010.
Nel caso contrario, ovvero se l’intermediario, consapevole dell’errore, non si attivi e porti a termine l’operazione, in tal caso, egli sarà venuto meno ai propri doveri di diligenza e buona fede. Pertanto, oltre a dover attivarsi per il recupero della somma trasferita ad un beneficiario diverso da quello legittimato, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010, egli sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati dell’esecuzione dell’operazione posta in essere da un IBAN errato.
In sintesi e riassumendo, il criterio di valutazione della condotta della banca ovvero dell’intermediario che viene a conoscenza dell’IBAN errato ovvero di incongruità relativi alle informazioni di pagamento è quello della diligenza qualificata.
In conclusione, la Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto:
«In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari».
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Info sull'autore
Funzionario amministrativo, dottore di ricerca in materie giuridiche (double degree) presso Leopold-Franzens-Universität Innsbruck e Università degli Studi di Padova, abilitato all’esercizio della professione forense.