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Nota a Cass. Civ., Sez. II, 10 luglio 2024, n. 18903.

Massima redazionale

Con la recentissima ordinanza interlocutoria in oggetto, la Seconda Sezione Civile si chiede se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla Banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell’importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario; in caso di risposta positiva, se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo.

Il Collegio dispone, quindi, la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché possa valutare l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite.

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