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Nota a Trib. Monza, Sez. Es. Imm., 19 febbraio 2024.

Segnalazione a cura del Avv. Renato Perticarari.

Il giudice monzese:

a) considerato che:

– le operazioni di cartolarizzazione dei crediti vengono generalmente realizzate attraverso la costituzione di società denominate “società veicolo” (o “special pourpose vehicle”);

– le società veicolo devono essere iscritte in un elenco tenuto presso la Banca d’Italia per finalità statistiche, come dispone l’art. 4 del provvedimento di Banca d’Italia sulle “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione;

– ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. c), l. n. 130/1999 la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo deve essere affidata “ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” (cc.dd. servicer);

– ai sensi dell’art. 2, comma 6, l. n. 130/1999i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare o servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l’iscrizione nell’albo previsto dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”; ciò significa che la riscossione dei crediti deve essere affidata a un servicer iscritto all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B.;

– la Circolare della Banca d’Italia n.288 del 3.04.2015 precisa ulteriormente che “per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all’art. 2, comma 6- bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l’esternalizzazione di specifiche attività operative nell’ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d’interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l’accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati”; ciò significa che il servicer nominato può a sua volta delegare la concreta attività di riscossione dei crediti a un c.d. subservicer, anche non iscritto all’albo, che opera sotto la sua responsabilità;

b) ritenuto che:

– l’art. 2, comma 6, l. n. 130/1999 è una norma imperativa posta a presidio dell’esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo, i quali hanno il diritto di veder effettuata l’attività di riscossione dei crediti – da cui dipende la remuneratività dell’investimento effettuati – da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità;

– l’atto con cui una società veicolo conferisce l’incarico per la riscossione dei crediti a una società non iscritta nell’albo è nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1 c.c., cosicché tale ultima società risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non può quindi riscuotere i crediti in nome e per conto della società veicolo;

– il difetto del potere di rappresentanza sostanziale produce risvolti sul potere di rappresentanza processuale, in ossequio al disposto di cui all’art. 77 c.p.c.;

– il difetto di rappresentanza processuale, concernendo un presupposto dell’azione, può essere rilevato anche d’ufficio dal G.E., il quale deve in tal caso assegnare, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., un termine per la sanatoria.

c) rilevato che:

– la società veicolo creditrice ha allegato di aver costituito quale proprio servicer per la riscossione dei crediti ceduti e per i servizi di cassa e di pagamento una S.p.A. e che quest’ultima, con l’avallo del veicolo, ha a sua volta affidato l’attività di gestione e di recupero dei crediti ceduti a uno special servicer;

– la società veicolo creditrice ha provato: di essere iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione; che la master servicer fosse iscritta nell’albo ex art. 106 TUB (all. 2); che il subservicer, pur non essendo iscritto nell’albo ex art. 106 TUB, è munito di apposita licenza ex art. 115 TULPS;

Ritenuto, pertanto, che:

i requisiti sopra menzionati sono tutti rispettati: in particolare, appare sufficiente e dirimente il fatto che la mandante abbia conferito primariamente l’incarico per la riscossione a un soggetto iscritto all’albo ex art. 106 TUB, sotto la cui responsabilità l’odierna mandataria agisce;

d) dispone la prosecuzione della procedura, con ripresa dell’attività delegata sospesa.

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