Nota a Cass. Civ., Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36401.
Massima redazionale
L’attestazione di veridicità dei dati aziendali ex art. 161, comma 3, l. fall. non è un’attività asettica e astratta, ma è calata in un contesto concordatario al cui interno è espressamente finalizzata a consentire ai creditori di avere una visione chiara, esaustiva ed affidabile dell’azienda, in modo da comprendere anche l’iter che ha portato l’imprenditore a interpellarli sulla possibilità di concordare una risoluzione della crisi alternativa al fallimento, oltre che a fornire all’autorità giudiziaria tutti gli elementi necessari per esprimersi adeguatamente dapprima sulla ammissibilità e, poi, sulla omologabilità della domanda di concordato.
Per consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione al concordato preventivo non possono non riguardare anche gli accadimenti preconcorsuali che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria .
In quanto prodromica al c.d. consenso informato dei creditori, l’attestazione di veridicità dei dati aziendali non può essere allora una asserzione anodina o ellittica, ma deve avere una portata esplicativa, con indicazione dei criteri ricostruttivi impiegati dall’attestatore, in una logica di esplicitazione e chiarimento di ogni verifica (confermativa o rettificativa) effettuata sui dati emersi dalle scritture contabili e dai loro saldi, gli unici dati accessibili ai terzi prima del periodo concorsuale.
Lo stesso accesso all’istituto concordatario, anche solo in via prenotativa, ex art. 161, comma 6, l.fall., incide, infatti, sulla riservatezza dell’attività imprenditoriale e richiede una più ampia ostensione dei dati sulla situazione dell’impresa , che deve essere ovviamente mediata, anche attraverso l’attività esplicativa dell’attestatore, per raggiungere l’obiettivo di una effettiva informazione dei creditori, funzionale alla decisione che gli stessi sono chiamati a prendere sulla proposta concordataria. Decisione che, a differenza del sindacato giudiziale ammissivo e omologatorio, ben può involgere valutazioni personali, non solo di convenienza della proposta e di affidabilità del piano, ma anche di soggettiva fiducia nel debitore, specie se imprenditore individuale (e finanche della sua “meritevolezza”, per quanto espunta dal perimetro giurisdizionale), e va perciò sorretta da una “disclosure” esaustiva e non superficiale sulle condizioni dell’impresa.
Che sia in questione un bene di primario rilievo risulta dalla tutela penalistica allestita a tutela del consenso dei creditori, oltre che delle valutazioni demandate all’autorità giudiziaria, con il reato di falso in attestazioni e relazioni ex art. 236bis l. fall., che punisce infatti l’attestatore il quale non solo esponga informazioni false, ma anche ometta di riferire informazioni rilevanti.
Nella specie, sulla rilevanza oggettiva del dato costituito dai prelevamenti di denaro per circa un milione di euro, effettuati dal debitore nel corso degli anni di gestione della farmacia e appostati in contabilità e nei bilanci come poste attive (crediti dell’impresa) – senza che di essi vi fosse traccia nel piano di concordato e sui quali non vi era stata alcuna esplicazione – il tribunale si è, come visto, ampiamente soffermato, con argomentazioni condivisibili che non necessitano di ulteriori sottolineature. nella parallela vicenda giudiziaria, che ha portato alla revoca del concordato per cui è causa, l’atto di frode è stato condivisibilmente ravvisato non già nel «mero silenzio tenuto su un credito solo apparente risultante dalle scritture contabili ma non riversato all’interno del concordato», bensì nella «omessa comunicazione ai creditori di circostanze che, oltre a essere state incongruamente rilevate in contabilità prima dell’avvio della procedura, avevano inciso nella causazione del dissesto ed assumevano rilievo per ricondurre all’imprenditore la responsabilità dello stesso e ricostruire la sua reale consistenza patrimoniale» .
Più in generale, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che rilevano anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati , dovendo essere fornita ai creditori ogni informazione su tutti gli elementi – anche solo potenzialmente – rilevanti , ai fini di una compiuta valutazione della proposta, della sua convenienza, delle probabilità di successo del piano e dei rischi ad esso correlati, senza che possa ammettersi una scelta selettiva ex ante, da parte del debitore e dell’attestatore, degli elementi ritenuti, in concreto, non decisivi.
Di conseguenza, i rilievi svolti alla correttezza dell’attività dell’attestatore prescindono dalla concreta prospettabilità di azioni recuperatorie relative agli effetti di atti depauperativi del debitore, i quali, come detto, rivestono importanza ex se nel processo elaborativo del consenso dei creditori, quali elementi in tesi decisivi ai fini (tra l’altro) del giudizio intrinseco sull’affidabilità gestionale del debitore nell’attuazione del piano concordatario, che integra, a tutti gli effetti, una nuova obbligazione, compositiva delle singole obbligazioni assunte, e ancora inadempiute, dal debitore.
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