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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 14 novembre 2023, n. 31675.

di Veronica Valeria Loi

Avvocato

Con l’ordinanza n. 31675 del 4/11/2023, la Cassazione si è di nuovo occupata del tema della responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. della Compagnia Assicurativa per il fatto illecito del sub-agente [1].

 

Il caso.

Nello specifico, la fattispecie sottoposta all’attenzione dei Giudici di legittimità ha riguardato una richiesta di risarcimento danni per responsabilità ex artt. 2049 e 2043, avanzata nei confronti di una Compagnia Assicurativa, per i danni subiti da parte attrice a seguito della falsificazione di alcune polizze assicurative ad opera di un sub agente.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Firenze avevano escluso la configurabilità nel caso di specie di una responsabilità ex art. 2049 in capo all’Impresa Assicurativa, rigettando così la richiesta attorea di risarcimento danni.

Parte attrice ha quindi proposto ricorso per Cassazione denunciando, principalmente, l’errata interpretazione dell’art. 2049 c. che aveva portato i giudici di merito ad escludere l’applicazione di tale norma nel caso di specie.

La ricorrente lamentava, infatti, che la Corte d’Appello, «nel richiamare l’art. 2049 c.c. anche ai fini della valutazione della condotta dell’agente della società assicuratrice, avrebbe individuato una serie di “vincoli” che non si rinverrebbero né nel dato normativo né nella giurisprudenza, pervenendo così ad un’interpretazione errata della richiamata norma».

 In particolare, era stato dedotto che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che «l’art. 2049 c.c. sia fonte di responsabilità oggettiva», tuttavia, aveva ritenuto «che tale responsabilità possa sussistere in capo alla compagnia assicuratrice per le condotte illecite del subagente solo in presenza di un rapporto di collaborazione diretta e soltanto nel caso in cui si possa imputare alla compagnia una culpa in eligendo ed avrebbe adottato analoghi e ancor più rigidi criteri interpretativi anche nell’esaminare la posizione dell’agente»  Ad avviso della ricorrente, però, «i richiami operati dalla Corte d’Appello al rapporto di dipendenza, alle finalità personali dell’illecito, alla colpa in eligendo o in vigilando del committente sarebbero non pertinenti e non rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’art. 2049 c.c. e ancor meno dell’art. 119 del Codice delle Assicurazioni» [2] .

Ebbene, i Giudici di legittimità hanno accolto tali censure, accogliendo così sia il primo che il secondo motivo del ricorso.

 

L’art. 2049 c.c. e la nozione attuale di “padrone o committente”.

La Suprema Corte, infatti, ribadisce che nel nostro ordinamento la responsabilità dei preponenti per gli illeciti compiuti dai propri preposti nell’esercizio delle incombenze loro affidate è disciplinata dall’art. 2049 c.c.  

Infatti, sebbene, come precisano i Giudici di legittimità, la formula adottata dal codice civile non faccia «esplicito riferimento al rapporto di preposizione ma sancisce la responsabilità a carico dei «padroni» e «committenti» per i fatti illeciti compiuti dai «domestici» e «commessi» [3], tuttavia, «la nozione di padrone o committente, originariamente riferita ad economie non particolarmente dinamiche e connotate da rapporti assai stretti di preposizione, è stata nel tempo ampliata fino a ricomprendere soggetti che, per il perseguimento dei propri fini, si avvalgono dell’opera di altri soggetti a loro legati».

 Inoltre, attraverso le varie riflessioni della dottrina e l’interpretazione giurisprudenziale, il significato di tale formula è stato progressivamente ampliato sino a ricomprendere «tutti i casi in cui è ravvisabile un rapporto di preposizione, e cioè tutte le forme giuridiche (rapporto di lavoro subordinato, rapporto institorio, lavoro d’opera, ecc.) in cui un soggetto (preponente) utilizza e dispone per i propri fini dell’attività di un altro soggetto (preposto), in forza di vincoli di varia natura» [4].

 

Sulla natura oggettiva della responsabilità.

Per quanto concerne, invece, la natura di questa responsabilità, gli Ermellini ricordano comein passato, sia in dottrina che in giurisprudenza, si è sostenuto che si tratti di una responsabilità soggettiva, e cioè di una responsabilità fondata sulla colpa del preponente (datore di lavoro, imprenditore, committente ecc.) nella scelta del preposto (lavoratore subordinato, institore, commesso ecc.) o nella vigilanza sul suo operato.

Questo orientamento è stato però «superato sul rilievo che l’art. 2049 c.c., diversamente dalle altre ipotesi di responsabilità speciale contemplate dal codice negli artt. 2047 e ss., non consente al responsabile alcuna prova liberatoria, cosicché il ricorso alla fictio della presunzione assoluta di colpa si risolverebbe nell’introduzione artificiosa nella norma di un presupposto che le è irrilevante».

La giurisprudenza è quindi giunta ad affermare che si è di fronte ad «una responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento va ravvisato nell’esigenza che chi si appropria dell’attività altrui, per il perseguimento dei propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività», principio ribadito anche dalle Sezioni Unite della Suprema [5].

 

Il concetto di “nesso di occasionalità necessaria”.

I giudici di Piazza Cavour evidenziano altresì che, oltre al rapporto di preposizione ed all’illiceità del fatto del preposto, ulteriore elemento costitutivo della fattispecie è dato dalla «sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo, con la precisazione che il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali [6]; alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un’attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all’espletamento delle sue incombenze» [7].

A tal proposito, gli Ermellini, richiamando quanto già espresso dalle Sezioni Unite, evidenziano che «l’appropriazione dei risultati delle altrui condotte deve (…) essere correlata (e, corrispondentemente, limitata) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: sicché chi si avvale dell’altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell’organizzazione dei propri rischi; e così risponde di quelle identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile o – secondo i principi di causalità adeguata elaborati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576 – “più probabile che non”, in un dato contesto storico».

E, sempre rammentando quanto espresso in precedenza dalle stesse Sezioni Unite, la Suprema Corte sottolinea che «trattandosi di responsabilità extracontrattuale, valgono i principi e le regole in tema di accertamento del nesso causale come elaborati dalla giurisprudenza con riferimento a tale ambito», pertanto, «vige l’elisione del nesso causale in ipotesi di fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l’evento e si applica la regola generale dell’art. 1227, primo comma, c.c. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato» [8].

Infine, i Giudici di legittimità, citando un precedente principio espresso in materia dalla Suprema Corte, ribadiscono che «la responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell’art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest’ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall’inserimento del sub-agente nell’organizzazione dell’impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all’assicuratore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell’ipotesi in cui ricorra la prova di un’apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa» [9].

*****

Ebbene, alla luce di tutti i principi giurisprudenziali richiamati in tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., passando ad esaminare il caso specifico oggetto del ricorso, la Cassazione ha rilevato che «la Corte di merito non risulta essersi compiutamente attenuta a tali principi, laddove «ha escluso ogni corresponsabilità» della Compagnia Assicurativa e dell’Agenzia territoriale «in relazione agli illeciti commessi dal subagente sui seguenti soli rilievi: non era emerso alcun rapporto di committenza e/o dipendenza tra la Compagnia assicurativa e il sub- agente, non era configurabile una culpa in eligendo della compagnia, non avendo la medesima selezionato o inserito il subagente nella propria organizzazione, non era configurabile una responsabilità oggettiva ex art. 2409 c.c. in relazione all’art. 119 del Codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209 del 2005), in considerazione di un rapporto di diretta collaborazione tra il subagente e la compagnia; (…) ;  che «in ogni caso quand’anche si volesse ritenere che tra il fatto dannoso e l’attività di procacciatore di affari sussista un rapporto di occasionalità necessaria, occorre evidenziare che la responsabilità civile dell’Agenzia Assicurativa è esclusa, considerando che il sub-agente (non legato da rapporto di dipendenza) ha commesso, (…), il fatto illecito per finalità di carattere personale ed in contrasto con quelle perseguite dall’Agenzia Assicurativa dell’ente di appartenenza».

Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

 

 

 

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[1] Sull’argomento, tra le numerose pronunce della Suprema Corte si vedano: Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1786 del 20 gennaio 2022; Cass. civ., ord. n. 5414/2021; Cass. Civ., Sez. VI, 15 settembre 2020, n. 19111 (con nota Il nesso di “occasionalità necessaria” in campo assicurativo di D. Giovenzana, pubblicata su https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/09/18/); Cass., Sez. Un. 16/05/2019, n. 13246; Cass. 26/06/2019, n. 17060. Si vedano anche, meno recenti: Cass., Sez. III Civ., 23 giugno 2017, n. 15645; Cass. 10/11/2015, n. 22956; Cass. 04/11/2014, n. 23448; Cass. 04/03/2014, n. 5020; Cass. 25/01/2011, n. 1741; Cass. 22 luglio 2007, n. 14578; Cass. 3 aprile 2000, n. 4005; Cass. 21 giugno 1999, n. 6233; Cass. 22 marzo 1994, n. 2734.

[2] Cfr.: Cass. ord. ord. n. 31675, del 4/11/2023, qui in commento, pagg. 5-8.

[3] Come ricordano gli Ermellini nell’ordinanza in parola, si tratta di «una formula che il codice del 1865 (v. art. 1153, quarto comma) aveva mutuato dal codice francese (v. art. 1384, quinto comma, corrispondente all’attuale art. 1242) e che il legislatore del 1942, pur avvertendone la portata restrittiva ed anacronistica, non ritenne di superare».

[4] Sul punto si veda: Cass., 16 marzo 2010, n. 6325, secondo cui, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, non si richiede un vincolo di dipendenza, ma è sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto.

[5] Cfr. Cass., Sez. Un., sent. del 16/05/2019 n. 13246, in  cui  gli Ermellini, «pur affrontando la diversa questione relativa al se la pubblica amministrazione sia civilmente responsabile per i danni arrecati dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, quando questi, approfittando delle sue attribuzioni, abbia agito in funzione del conseguimento di una finalità esclusivamente egoistica»,  viene analizzata la natura della responsabilità ex art. 2049 c.c., ribadendo «che trattasi di responsabilità oggettiva per fatto altrui e, in particolare, di un’applicazione moderna del principio cuius commada eius et incommoda, in forza del quale l’avvalimento, da parte di un soggetto, dell’attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l’attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell’ambito dei poteri conferitigli. Tale appropriazione di attività deve comportarne l’imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli, rispondendo un simile principio ad esigenze generali dell’ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell’operato di altripersonale, estranea all’amministrazione e addirittura contraria ai fini istituzionali da essa perseguiti»:

[6] Si vedano: Cass. n. 18860 del 24/09/2015; Cass., n. 7403 del 25/03/2013.

[7] Cfr.: Cass. n. 11816/16, cit.

[8] Principi e regole in tema di accertamento del nesso causale, elaborati dalla giurisprudenza a partire da Cass., sez. un., dell’11/01/2008, n. 576 e succ.

[9] Cfr.: Cass., sez. III, sentenza 26 settembre 2019, n. 23973, peraltro, decisa prima dell’arresto delle Sezioni Unite del 16/05/2019, n. 13246, anche se pubblicata successivamente a questo.

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