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Nota a CGUE, 9 novembre 2023, C-598/21.

Massima redazionale

Con la sentenza pubblicata in data odierna, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato:

«L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafi 1 e 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce degli articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

dev’essere interpretato nel senso che:

esse ostano ad una normativa nazionale in forza della quale il controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di credito al consumo non tiene conto della proporzionalità della facoltà lasciata al professionista di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola, alla luce di criteri relativi, in particolare, alla portata dell’inadempimento da parte del consumatore dei suoi obblighi contrattuali, quali l’importo delle rate non onorate rispetto all’importo totale del prestito e alla durata del contratto, nonché la possibilità che l’applicazione di tale clausola possa comportare che il professionista possa recuperare le somme dovute in forza di tale clausola mediante la vendita, al di fuori di qualsiasi procedimento legale, il domicilio della famiglia del consumatore.»

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