Nella relazione peritale integrativa, il CTU deve procedere ad un nuovo conteggio del saldo di conto corrente sulla scorta dei seguenti criteri: va espunto l’anatocismo laddove la relativa clausola non sia stata sottoscritta specificamente [ex Delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 6, ndr]; vanno applicati i tassi BOT ex art. 117 TUB dal momento della cessazione del rilevamento del Prime Rate; vanno considerate ripristinatorie le rimesse effettuate su conto con saldo positivo; va effettuato, altresì, un conteggio alternativo con l’adozione del criterio del c.d. “saldo rettificato”.