Con l’odierna sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che:
«1) l’articolo 12, paragrafo 5, e articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
dev’essere interpretato nel senso che
L’obbligo di fornire gratuitamente all’interessato una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento vincola il titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia basata su una finalità estranea a quelle di cui al considerando 63, prima frase, di tale regolamento.
2) l’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del regolamento 2016/679
dev’essere interpretato nel senso che:
Una normativa nazionale adottata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento può rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Tuttavia, una siffatta facoltà non consente l’adozione di una normativa nazionale che, al fine di tutelare gli interessi economici del responsabile del trattamento, imponga all’interessato di sostenere i costi di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento.
3) L’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2016/679
dev’essere interpretato nel senso che
Nell’ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che all’interessato sia fornita una riproduzione fedele e intelligibile di tutti questi dati. Tale diritto comprende il diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella clinica che contengono, in particolare, tali dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza e di garantirne la comprensibilità. Nel caso di dati relativi alla salute dell’interessato, tale diritto comprende in ogni caso il diritto di ottenere una copia dei dati contenuti nella sua cartella clinica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti e qualsiasi trattamento o intervento somministrato all’interessato.»