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Nota a Trib. Castrovillari, 6 ottobre 2023.

Segnalazione a cura dell'Avv. Cosimo Rampino.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

«Come può uno scoglioArginare il mare»

(Lucio Battisti)

 

Il giudice castrovillarese reitera la propria posizione di disallineamento rispetto al pensiero mainstream sulla Lexitor, riproponendone il superamento a beneficio della successiva Unicredit Bank Austria.

Invero, già la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 263/22, aveva affermato che «nei primi anni di applicazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, l’interpretazione della disposizione, accolta dalla giurisprudenza di merito e dall’ABF, ha visto riferire il diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cosiddetti recurring), con esclusione di quelle relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front)»; in altri termini, in epoca antecedente alla sentenza Lexitor, l’art. 125sexies TUB è stato interpretato dalla maggioritaria giurisprudenza nel senso della possibilità di ridurre, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, soltanto i costi cc.dd. recurring e non anche di quelli cc.dd. up-front[1]. In epoca successiva alla pubblicazione della sentenza Lexitor si è assistito a una sorta di revirement, con la prevalenza di un orientamento conforme ai dettami di quest’ultima.

Devesi ulteriormente evidenziare la sopravvenienza di una nuova sentenza della Corte di Giustizia, con la quale, in consapevole disallineamento dalla precedente Lexitor, pur esprimendosi in relazione a differente Direttiva 2014/17/UE (avente a oggetto il credito destinato all’acquisto di immobili residenziali), ha affermato che «occorre constatare […] che il diritto alla riduzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adottare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» e che, quindi, «l’art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/Ue […] deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito». Il consumatore ha diritto unicamente alla riduzione dei costi cc.dd. recurring e non anche di quelli cc.dd. up-front, senza soluzione di continuità con quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana ante-Lexitor, cui il giudice calabrese ritiene di doversi uniformare, anche in precipua considerazione del superamento della Lexitor da parte della nuova sentenza della CGUE. Consequenzialmente, devesi riconoscere al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una riduzione soltanto dei costi cc.dd. recurring e non anche di quelli cc.dd. up-front, in quanto questi ultimi attengono a prestazioni poste in essere preliminarmente alla concessione del credito, integralmente esaurite al momento dell’estinzione anticipata e per tale ragione da remunerare integralmente.

La circostanza che la sentenza Unicredit Bank Austria attenga al credito per l’edilizia residenziale, settore diverso dal credito al consumo, non è elemento ostativo a un’estensione applicativa; del resto, qualora il settore del credito al consumo non avesse avuto alcuna interrelazione con quello del credito per l’edilizia residenziale, non vi sarebbero ragioni per menzionare ed analizzare un precedente relativo al primo in una pronuncia avente a oggetto il secondo. Peraltro, la CGUE ha valorizzato il ruolo del PIES e delle Autorità, nella verifica della chiarezza delle informazioni fornite al consumatore e della corretta allocazione dei costi, nell’una o nell’altra categoria. Ebbene, tali principi possono essere senz’altro mutuati anche nel credito al consumo. In tal caso, si assiste a un avvicendamento del PIES con il SECCI, che, nella sua formulazione astratta, non appare meno specifico rispetto al primo; per di più, nel caso in cui questo dovesse contenere indicazioni poco chiare, l’Autorità Giudiziaria potrebbe adottare gli opportuni provvedimenti a tutela del consumatore, a prescindere dalla tipologia di costi concretamente prevista.

 

 

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[1] Cfr. Trib. Napoli, Sez. III, 4 dicembre 2018.

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