Nota a ABF, Collegio di Roma, 2 febbraio 2023, n. 1023.
Mediante un’interessante decisione – la n.1023 del 02.02.2023 – l’ABF ha trattato un tema invero poco approfondito nelle aule di Tribunale ma che rischia, invece, di rappresentare un nuovo terreno di scontro tra correntisti e istituti di credito.
La questione attiene alla portata dell’art.117-bis del TUB – introdotto dall’art.6-bis del d.l. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n.214 del 22 dicembre 2011 e modificato dall’art.1, comma 1-bis, del d.l. n.29 del 24 marzo 2012, convertito nella legge n.62 del 18 maggio 2012 – disciplinante il regime commissionale sulle aperture di credito.
Il caso affrontato dal Collegio di Roma dell’ABF attiene a presunti illegittimi addebiti, contestati dalla correntista, aventi ad oggetto una ridda di spese e commissioni addebitatele dall’istituto di credito (a decorrere dal 3° trimestre 2012) a fronte di anticipazioni di natura commerciale – peraltro regolate su conti tecnici dedicati – concessele dalla banca nell’ambito di un’apertura di credito già assoggettata alla commissione sul fido accordato (CFA).
Secondo la prospettazione della ricorrente, la banca, a decorrere dal 3° trimestre 2012 e dunque sotto la vigenza dell’art.117-bis del TUB che ha novellato il regime degli oneri sugli affidamenti, aveva provveduto ad addebitarle, oltre alla commissione sull’accordato, anche ulteriori e molteplici oneri – variamente denominati (“commissioni dist. n.”, “commissioni elab. s.b.f.”, “spese anticipi su docum.”) – che, in quanto legati all’utilizzo del fido, non avrebbero dovuto essere liquidati per incompatibilità con il carattere onnicomprensivo della commissione sul fido accordato.
Più precisamente, la banca, nell’ambito dei conti tecnici utilizzati per il regolamento delle anticipazioni commerciali, da un lato provvedeva ad addebitare, in occasione di ogni liquidazione trimestrale, la “commissione sul fido accordato”, dall’altro lato addebitava alla correntista ulteriori oneri per l’esecuzione di ciascuna operazione di anticipazione nonché per la tenuta stessa del conto anticipi.
Pertanto, secondo la ricorrente, atteso il carattere onnicomprensivo della commissione sull’affidamento (il cui addebito non risulta contestato dalla correntista) introdotta con il richiamato art.117-bis TUB, la banca avrebbe dovuto rimborsarle gli ulteriori oneri illegittimamente pretesi per l’utilizzo della linea di credito proprio in quanto incompatibili con la CFA.
L’analisi del Collegio ha preso le mosse dal quadro normativo di riferimento e dunque dal già citato art.117-bis TUB, il cui primo comma prevede che “i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.
Al secondo comma del medesimo articolo è poi chiarito che “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento”.
Il comma terzo dell’art.117-bis dispone, in ultimo, che “le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Così riassunto il quadro normativo di riferimento, il Collegio non ha omesso di osservare che il d.m. n.644 del 30 giugno 2012, contemplante le disposizioni attuative del nuovo quadro normativo, ha specificato, con riguardo alla natura necessariamente onnicomprensiva della commissione di affidamento, “che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all’utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l’istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell’affidamento…….” (art.3).
In sintesi, il Collegio ha concluso per la natura indebita degli ulteriori oneri pretesi dalla banca in aggiunta alla “commissione sul fido accordato”.
Onde corroborare il proprio orientamento, l’ABF ha anche richiamato la delibera n.286/2018 della Banca d’Italia mediante la quale l’organo di vigilanza ha rilevato che “con riferimento alle aperture di credito concesse “per smobilizzo portafoglio” a carattere rotativo, l’attività di vigilanza ha rilevato in numerosi casi l’applicazione, in aggiunta alla CO [commissione onnicomprensiva], di spese connesse alla semplice presentazione dei documenti anticipati, talora commisurate all’importo facciale dei documenti, ovvero alla tenuta/movimentazione del connesso conto di appoggio (c.d. “conto tecnico”)”.
Ad ulteriore chiarificazione, la BdI ha anche precisato che “sono incluse fra le aperture di credito tutte quelle fattispecie, note alla prassi bancaria, nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo. Tali operazioni, che usualmente danno luogo a un collegamento funzionale tra una pluralità di contratti, possono comportare l’applicazione di oneri ulteriori rispetto alla CO solo nei limiti in cui questi ultimi remunerino attività che non siano a esclusivo servizio dell’apertura di credito concessa”.
Secondo l’istituto di vigilanza, dunque, “non sono pertanto in linea con la regola dell’onnicomprensività le strutture commissionali che prevedano l’applicazione di oneri: a) correlati alla mera presentazione dei documenti di cui si richiede l’anticipazione, posto che la presentazione rappresenta, in ipotesi della specie, l’unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire della specifica forma tecnica di fido; b) per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica di eventuali “conti tecnici” strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo, in quanto il “conto tecnico” è uno strumento operativo del tutto servente all’affidamento concesso al cliente”.
Dunque, tenuto conto della natura onnicomprensiva della “commissione sul fido accordato”, a decorrere dall’entrata in vigore dell’art.117-bis TUB deve considerarsi illegittimo l’addebito bancario di ulteriori oneri riconducibili all’utilizzo dell’apertura di credito.
In ultimo, la pronuncia in commento va segnalata per l’orientamento, consolidato in seno all’ABF, espresso dal Collegio in ordine alla immediata applicabilità dell’art.120 TUB, comma secondo, sì come modificato con la legge di stabilità 2014.
Seguici sui social:
Info sull'autore