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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25197.

di Chiara Brilli

Studio Legale Ficola

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza in oggetto, ha affermato che l’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, lasciando incrementare l’importo del debito (con annessa sospensione indefinita della posizione del fideiussore), magari proprio contando sulla responsabilità solidale del garante (Cass., n. 15902/2014). Di conseguenza, eventuali accordi tra creditore ed il debitore principale, che possano eventualmente dilazionare il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c., in favore del fideiussore (Cass., n. 12901/1993).

Dunque, l’istanza ex art. 1957 c.c. deve necessariamente essere “giudiziale”, ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l’accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass., n. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., n. 1724/2016; Cass., n. 7502/2004 ; Cass., n. 6823/2001).

Pertanto, afferma la Corte di Cassazione, non costituisce valida “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale, nella specie, la nota pro forma inviata dal ricorrente alla debitrice principale (Cass., n. 283/1997), e tampoco il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall’esecuzione (Cass., n. 1724/2016).

In altri termini, nell’ordinanza in commento la Suprema Corte ribadisce la non idoneità della notifica di un atto stragiudiziale -più comunemente la mera lettera di messa in mora-  trattandosi all’evidenza di atto di parte privo dei caratteri della serietà imposti dall’art. 1957 c.c.

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