Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva che:
- il contratto di fideiussione stipulato contenesse tre clausole, che prevedevano: la deroga all’art. 1957 c.c.; un patto “di sopravvenienza”; un patto di “di reviviscenza”;
- queste clausole fossero nulle, in quanto frutto di una intesa anticoncorrenziale intercorsa tra gli Istituti di credito aderenti all’ABI e, comunque, lesive dei diritti dei consumatori;
- la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare tale nullità d’ufficio.
Il motivo è inammissibile per due ragioni. Innanzitutto, perché il contenuto delle clausole che si assumono nulle non viene né trascritto, né, tantomeno, riassunto in modo esaustivo. Del pari, è inammissibile, perché la censura è stata proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale d’appello, pur essendo una censura mista di fatto-diritto; invero, costituiscono accertamenti di fatto sia lo stabilire se un determinato clausolario sia stato imposto dall’ABI; sia se costituisca il frutto di una intesa anticoncorrenziale; sia se l’odierno ricorrente abbia stipulato la fideiussione nella veste di consumatore. Né, da ultimo, è dato sapere se tali accertamenti siano stati compiuti nel giudizio di merito (e, se effettivamente effettuati, con quale esito si siano conclusi).
Col secondo motivo, si sosteneva che la Corte territoriale avesse rigettato, senza adeguata motivazione, il motivo di appello mirato a far valere la nullità della fideiussione in quanto “fideiussione omnibus”. Deduceva, al riguardo, il ricorrente che la fideiussione omnibus (definita come quella prestata per qualunque obbligazione del debitore principale, e non soltanto per obbligazioni specificamente indicate) fosse nulla, anche quando contenga l’indicazione del massimale garantito, come nel caso di specie. Ebbene, la censura è parimenti infondata, perché la fideiussione cui sia apposto un massimale è valida, quale che ne sia l’oggetto e quali che siano i debiti con essa garantiti[1].
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[1] Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 08.02.2008, n. 3011; Cass. Civ., Sez. I, 20.01.2017, n. 1580.