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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 27 aprile 2023, n. 11101.

Massima redazionale

Nella specie, la ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1920 c.c., assumendo che il provvedimento impugnato avesse interpretato in modo contrario alle dette norme il significato da attribuire alla clausola di designazione dei beneficiari contenuta nei quattro contratti di assicurazione (segnatamente, «beneficiari gli eredi testamentari e, in mancanza, gli eredi legittimi»), giungendo a ripartire le indennità in modo non conforme alla volontà del defunto contraente.

Ciò premesso, lo scrutinio del motivo non può prescindere dall’applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite[1], che ha composto il contrasto giurisprudenziale, ovverosia: «la designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione; la designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo; allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo». Nello specifico, le Sezioni Unite sono intervenute con riferimento a un’ipotesi in cui l’assicuratore aveva ripartito l’indennizzo, in parti eguali, fra i cinque eredi dell’assicurato; nel caso, i giudici di merito avevano ritenuto che al fratello dell’assicurato spettasse la metà della somma assicurata e avevano, pertanto, condannato l’assicuratore a versare all’attore la differenza fra quanto già erogato e la metà dovutagli; la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’assicuratore, affermando che, nel caso in cui uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione da eseguire a favore degli eredi del premorto vada commisurata alla quota che sarebbe spettata a quest’ultimo; più precisamente, il massimo consesso ha osservato che «l’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica […] l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte del secondo comma dell’art. 1412 c.c.»; «in tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo»; «dunque, con la regola che implica l’identificazione degli «eredi» designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo»; «la premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412, secondo comma, c.c.».

Nel caso di specie, la sorella dell’assicurato era deceduta prima della stipula della polizza (e, quindi, prima che potesse essere designata fra i beneficiari della stessa), la Corte ha affermato che «non vi era spazio per applicare il secondo comma dell’art. 1412 c.c., ovvero per ravvisare una trasmissione per “rappresentazione” agli eredi [della sorella] dei vantaggi dell’assicurazione nella medesima quota che sarebbe spettata a quella»; applicato il (terzo) principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite, ricorrono le condizioni per applicare l’art. 1412, comma 2, c.c., dovendosi ritenere che l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante operi iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premortotrattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte»).

 

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[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 11421/2021.

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