Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale dell’Unione Europea ricorda che per carattere distintivo di un marchio si intende che tale marchio consente di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere il prodotto di cui trattasi da quelli di altre imprese. Del pari, poiché, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, si presume la validità del marchio registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità.
Ciò posto, la sola circostanza che i consumatori associno il marchio contestato a un personaggio fittizio, ossia Batman, non consente, di per sé, di escludere che tale marchio possa altresì indicare l’origine dei prodotti in questione.
Per di più, la Commissione di ricorso ritiene che il personaggio di Batman sia stato sempre associato alla DC Comics e che, nella specie, le prove presentate dalla società Commerciale Italiana non siano sufficienti a dimostrare che così non fosse alla data di deposito della domanda di registrazione o che, a tale data, il marchio venisse associato a un’altra origine commerciale.
L’EUIPO ha, quindi, correttamente ritenuto che il marchio contestato avesse carattere distintivo.