Con recentissima pronuncia, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la disciplina di cui all’art. 119, comma 4 TUB, faccia esclusivo riferimento al diritto alla consegna di copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non anche dell’estratto conto e delle comunicazioni periodiche sull’andamento del rapporto. Per queste ultime il Tribunale ritiene applicabile l’art. 119, commi 1 e 2 TUB, che prevede un vero e proprio onere di rendicontazione periodico, da tenere distinto dal diritto del cliente a ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni, contemplato dal comma 4, e condizionato, solo questo, al mancato superamento del termine decennale ivi previsto.