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Nota a Trib. Ravenna, 15 maggio 2023, n. 337.

La produzione in giudizio, in luogo del contratto di cessione in originale, di un estratto dello stesso, tra l’altro in lingua inglese, non è sufficiente a dimostrare l’inclusione del credito nell’ambito di una cessione in blocco di crediti cartolarizzati.
È irrilevante a fini probatori la dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione dei crediti avanti a Notaio resa dal legale rappresentante della stessa cessionaria e non dalla banca cedente.
La necessaria prova documentale dell’effettiva inclusione dello specifico credito nell’ambito dell’oggetto del contratto di cessione in blocco concluso può essere raggiunta con il contratto di cessione di crediti in blocco in originale corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti.

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