2 min read

Nota a Trib. Lecce, Sez. III, 4 maggio 2023.

Massima redazionale

L’art. 54, comma 1, CCII, nel disciplinare le misure cautelari e protettive, ne prevede l’emissione da parte del Tribunale «nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione de del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione». Pur tuttavia, tale letteralità non impedisce l’applicabilità anche al concordato semplificato, attesa la sua applicabilità, in via generale, al procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza, dal momento che:

  • Il concordato semplificato risulta incluso nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come definiti nell’art. 2, lettera m-bis), CCII, e, in particolare, tra «le misure, gli accordi e le procedure volti (…) alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi»;
  • l’art. 40, comma 1, CCII, stabilisce che il procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione delle crisi e dell’insolvenza si svolge con le modalità previste nella Sezione II che contiene la disciplina del procedimento unitario e l’art. 54, comma 2, CCII, si applica alle richieste contenute nella domanda ex 40 CCII;
  • la procedura di concordato semplificato risulta espressamente richiamata dall’ultimo comma dell’art. 40 CCII, laddove si legge che il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza è proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8, CCII, riferendosi la fattispecie – all’evidenza – al concordato semplificato;
  • il legislatore nello stabilire il termine di dodici mesi quale durata massima per le misure protettive «impone di far salva la possibilità di chiedere ulteriori misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII nel caso di accesso a una procedura concorsuale aperta dopo le trattative»[1].

In ossequio a quanto esposto, il Tribunale ha, (anche) nell’ambito del concordato semplificato, la possibilità di concedere misure protettive.

 

__________________________________

[1] Cfr. Relazione illustrativa allo schema di D.lgs. 17.06.2022, n. 83.

Seguici sui social: