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Nota a Trib. Catanzaro, Sez. II, 17 aprile 2023, n. 614.

di Beatrice Capoccia

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Con recentissima pronuncia, la corte territoriale di Catanzaro ha rigettato la doglianza attorea circa l’asserita nullità del contratto di mutuo (chirografario) per erronea indicazione del TAEG/ISC, sull’assunto che si tratti di un mero indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento che, come tale, “non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (così, S.C., n. 39169/2021).

Rileva sul punto che solo con specifico riferimento ai contratti di credito al consumo, l’art. 125-bis, comma 6, T.U.B. disciplina in modo espresso le conseguenze dell’erronea indicazione del TAEG pubblicizzato, prevedendo che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l’applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto. Fuori da questa ipotesi, invece, l’erronea indicazione del TAEG/ISC è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all’art. 117, comma 6, T.U.B., fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni per violazione dell’obbligo di trasparenza dell’intermediario finanziario[1].

 

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[1] V. anche Trib. Milano, 26 ottobre 2017, n. 10832.

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