Secondo il ricorrente il periculum in mora nei casi di segnalazione illegittima sarebbe in re ipsa, atteso che l’iscrizione del debitore nella banca dati produce di per sé un danno al soggetto consistente nell’impossibilità di accesso al credito e comunque sussisterebbe in concreto in quanto causa ostativa alla concessione dell’ulteriore credito bancario, nonché per il mantenimento degli accordati in essere, e costituisce indubbiamente un indice d’inaffidabilità creditizia.
Secondo la prevalente giurisprudenza[1] il periculum non è ravvisabile in re ipsa, essendo onere della parte provare rigorosamente i pregiudizi asseritamente subiti in relazione alla comunicazione del suo nominativo a una banca, dimostrando ad esempio, di aver presentato richiesta di finanziamento (poi negato) o di essere già stati destinatari di eventuali revoche per effetto dell’iscrizione in CRIF e alla Centrale Rischi.
Secondo il preferibile orientamento dottrinale e giurisprudenziale la irreparabilità del danno richiesta dall’art. 700 cpc sussiste qualora la reintegrazione per equivalente ed il risarcimento non valgano in concreto ad attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio. L’elemento della irreparabilità non può riscontrarsi quando siano in gioco interessi a contenuto patrimoniale, a meno che essi non siano finalizzati al soddisfacimento di interessi non patrimoniali, che non possono ricevere piena ed effettiva tutela all’esito del giudizio di merito. Il ricorrente ha invocato una nozione di danno da ritenersi in re ipsa e comunque l’impossibilità di accesso al credito di mantenimento degli accordati in essere, ma tale pericolo non è da qualificarsi come irreparabile consistendo in una perdita meramente economica che non travolge interessi o diritti della persona non reintegrabili per equivalente, posto che il ricorrente non riveste la qualifica di operatore economico professionale. Inoltre lo stesso ricorrente ha riconosciuto di avere proseguito la propria attività con il ceto bancario senza apparentemente incorrere in alcuna problematica nonostante la segnalazione (di cui era a conoscenza dal 2019, il che rende inconfigurabile la sussistenza del requisito della imminenza del pregiudizio) e solo nel corso del mese di ottobre 2022 sarebbe stato obbligato a giustificare la segnalazione, senza tuttavia provare (così non emerge almeno dalla documentazione prodotta) che ciò gli abbia precluso la concessione di finanziamenti.
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[1] V. ex multis Trib. Pescara, 11 ottobre 2022.