Nota a Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio 2023, n. 5921.
Massima redazionale
Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza, se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge[1]. In particolare, la giurisprudenza di legittimità, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo sia un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata.
In un contesto in cui si assiste a una progressiva dematerializzazione dei valori materiali, si affianca in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l’acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. E ciò in conformità al principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero, quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo[2].
Di recente, si è altresì spiegato che «ai sensi dell’art. 474 c.p.c., nel caso in cui l’atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata»[3]. Posto ciò, nel caso di specie, il contratto di mutuo azionato dal dante causa dell’odierna ricorrente, stipulato in forma pubblica notarile, non prevede l’erogazione contestuale delle somme e non può, pertanto, valere come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. La società ricorrente, non confrontandosi con la ratio decidendi della pronuncia, si è limitata a reiterare le argomentazioni già esposte nel giudizio di merito e a sottolineare che il contratto di mutuo è stato integrato dalla successiva quietanza ‹‹non contestata›› dal debitore esecutato, ma tale circostanza non è di per sé dirimente, in difetto di prova della immediata e contestuale erogazione della somma mutuata.
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 27.08.2015, n. 17194; Cass. Civ., Sez. III, 05.03.2020, n. 6174.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12.10.1992, n. 11116; Cass. Civ., Sez. I, 15.07.1994, n. 6686; Cass. Civ., Sez. I, 21.02.2001, n. 2483; Cass. Civ., Sez. III, 05.07.2001, n. 9074; Cass. Civ., Sez. I, 28.08.2004, n. 17211; Cass. Civ., Sez. I, 03.01.2011, n. 14; Cass. Civ., Sez. III, 27.08.2015, n. 17194.
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 28.12.2021, n. 41791.
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