1 min read

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

«Les jeux sont faits, rien ne va plus». Con la recentissima sentenza in oggetto, le Sezioni Unite Civili hanno chiuso le “scommesse”[1], statuendo i due seguenti principi di diritto:

  • «il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, secondo comma, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà»;
  • «La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d. lgs. 58/98.».

 

___________________________________

[1] Metaforicamente aperte con l’ordinanza di rimessione: https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/19/aperte-le-scommesse-sulla-natura-del-leasing-con-doppia-clausola-di-indicizzazione-tasso-libor-e-cambio-euro-franco-svizzero-questione-rimessa-alle-sezioni-unite-civili/.

 

Seguici sui social: