Nota a ABF, Collegio di Roma, 14 settembre 2022, n. 12211.
La controversia sorge a seguito di ricorso presentato dal titolare di un mutuo, il quale nel mese di maggio 2020 ha ottenuto ai sensi della normativa emergenziale Covid-19, art. 56 d.l. 18/2020, la sospensione fino al giugno 2021 del pagamento delle rate del prestito. Il reclamo concerne la paventata illegittima applicazione da parte dell’Intermediario di “interessi di sospensione” al nuovo piano di ammortamento. In particolare il Ricorrente contesta che sul modulo sottoscritto a maggio 2020 non vi era alcuna previsione sull’aumento dell’importo delle rate al termine del periodo di sospensione, ricevendo solo a giugno 2021 una proposta ad opera dell’Intermediario sulla estensione della moratoria sino al dicembre 2021 avvertendolo inoltre dell’aumento delle rate, tanto che non venne poi accettata. La richiesta al Collegio è di ripristino delle quote di ammortamento originarie.
In sede di controdeduzioni l’Intermediario eccepisce, preliminarmente la mancanza di un reclamo da parte del Ricorrente, affermando che questo abbia allegato al ricorso una e-mail avente ad oggetto meri chiarimenti e non tale da costituire reclamo. In secondo luogo viene eccepito che il Ricorrente abbia proposto una domanda avente ad oggetto un facere infungibile, che come tale esula dalle competenze dell’Arbitro. L’intermediario afferma la legittimità delle nuove rate ricalcolate sulla base degli interessi da sospensione, e chiede al Collegio di dichiarare inammissibile, ovvero in subordine di rigettare il ricorso.
Il Collegio esamina la preliminare questione del reclamo, in considerazione che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia richiedono che “Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario”, integrato da “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”, ritenendo che aldilà delle espressioni letterali utilizzate possono essere considerate quale reclamo ai sensi delle disposizioni suddette sia le email che le successive comunicazioni inviate all’Intermediario, in quanto questo viene in modo sostanziale diffidato a risolvere la questione oggetto del ricorso. Su tale censura il ricorso risulta ammissibile.
Per quanto concerne la seconda questione preliminare sulla competenza del Collegio, in effetti quest’ultimo cita una disposizione ABF ove si desume che “all’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà”, si ritiene infatti che la domanda del ricorrente abbia piuttosto ad oggetto una violazione delle disposizioni emergenziali ad opera dell’Intermediario e quindi una violazione dei canoni di correttezza in esecuzione del rapporto, ponendosi così una questione di mero accertamento.
Sulla disapplicazione degli interessi di sospensione il Ricorrente afferma un suo diritto alla disapplicazione in quanto desumibile direttamente dalla disposizione di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia che impedirebbe all’Intermediario di eseguire la sospensione addebitando nuovi oneri al debitore, e tanto più senza una preventiva informazione. Rilevante è la lett. c) comma 2 della suddetta disposizione ove si prevede che “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020” e in particolare che “il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”; alla luce di tale disposto l’applicazione degli interessi suddetti appare legittima, sennonché tale ultima espressione secondo l’Arbitro costituisce una specificazione della clausola generale di correttezza e buona fede che secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dall’Arbitro deve presiedere tanto lo formazione del contratto, quanto l’esecuzione e interpretazione, accompagnandolo in ogni sua fase e in quanto operante sia sul piano dei comportamenti del debitore che del creditore, ponendo il dovere di una necessaria cooperazione dei contraenti alla realizzazione dell’interesse della controparte[1].
Così dall’inciso “per entrambe le parti” se ne ricava come la dilazione non possa in nessun modo arrecare un pregiudizio alle aspettative dell’intermediario che ha fatto affidamento sul rientro di una somma computata in modo previsionale al momento specifico della erogazione del credito; e dalle stesse norme del Decreto Cura Italia si desume la loro ratio diretta a far fronte ad esigenze di liquidità delle imprese sulla cui attività ha impattato l’emergenza pandemica, ma al tempo stesso si pone la necessità di non generare pregiudizi per le banche finanziatrici.
Il Collegio, dunque, sulla censura sollevata dal Ricorrente della scarsa trasparenza adottata dall’intermediario nella gestione della pratica di sospensione, accerta la illegittimità del comportamento di quest’ultimo, in violazione degli obblighi informativi nei confronti del cliente durante le trattative volte alla concessione della sospensione del finanziamento, il quale si è limitato nella pratica di sospensione a richiamare le norme di legge senza far alcun cenno alla onerosità della sospensione e suoi contenuti economici. Consegnando inoltre il nuovo piano di ammortamento soltanto a seguito di specifica richiesta del Ricorrente in un secondo momento. Il collegio accerta l’illegittimità in quanto ritiene quest’ultima una condotta nel complesso contraria ai canoni di buona fede e correttezza, respingendo però il ricorso per il resto delle censure.
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[1] Così, Cass., 07.06.2006, n 13345; Cass., 06.08.2008, n. 21250; Cass., 22.01.2009, n. 1618; Cass, 04.05.2009, n. 10182; Cass., 18.09.2009, n. 20106.
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Info sull'autore
Praticante Avvocato presso Giovannelli e Associati,