Nota a CGUE, 13 settembre 2022, C-45/21.
Massima redazionale
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza emessa in data odierna, ha statuito i seguenti principi di diritto:
1) L’articolo 123, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del Sistema europeo di banche centrali, è responsabile, con i propri fondi, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che questa stessa banca ha soppresso in applicazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, ordinate dalla suddetta banca centrale, qualora, nell’ambito di un successivo procedimento giudiziario, emerga che tale soppressione non era necessaria per garantire la stabilità del sistema finanziario, oppure che questi ex titolari di strumenti finanziari hanno subito, a causa della suddetta soppressione, perdite più gravi di quelle che avrebbero sofferto in caso di fallimento dell’istituto finanziario in questione, purché la suddetta banca centrale sia considerata responsabile soltanto nel caso in cui essa stessa abbia agito o le persone da essa abilitate ad agire in suo nome abbiano agito violando gravemente l’obbligo di diligenza ad esse incombente.
2) L’articolo 123, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del Sistema europeo di banche centrali, è responsabile, con i propri fondi, entro limiti predeterminati, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che questa stessa banca ha soppresso in applicazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, da essa ordinate, soltanto a condizione che:
– da un lato, questi ex titolari siano persone fisiche che percepiscono un reddito annuale inferiore ad una soglia stabilita da detta normativa e,
– dall’altro, i suddetti ex titolari rinuncino ad ottenere un risarcimento di tali danni ricorrendo ad altri strumenti giuridici.
3) L’articolo 130 TFUE e l’articolo 7 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del Sistema europeo di banche centrali, è responsabile dei danni causati dalla soppressione di strumenti finanziari, in applicazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, ordinate da questa banca centrale, per un importo suscettibile di pregiudicare la sua capacità di adempiere efficacemente i propri compiti e finanziato, in ordine di priorità, mediante:
– la destinazione a riserve speciali della totalità degli utili realizzati dalla suddetta banca centrale a partire da una data determinata;
– un prelievo sulle riserve generali della medesima banca centrale che non può superare il 50% di tali riserve, e
– un prestito, produttivo di interessi, contratto con lo Stato membro interessato.
4) L’articolo 33 della direttiva 2001/24, gli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, nonché gli articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, devono essere interpretati nel senso che: le norme enunciate in tali articoli non sono applicabili ad informazioni ottenute o venute in essere al momento dell’attuazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, che non abbiano costituito l’oggetto di procedure di informazione o di consultazione previste agli articoli 4, 5, 8, 9, 11 e 19 di quest’ultima direttiva.
Seguici sui social:
Info sull'autore