Nota a Trib. Padova, Sez. I, 20 luglio 2022.
Massima a cura della Dott.ssa Valentina Scattolin e dell’Avv. Tullio Chierego.
In tema di composizione negoziata della crisi, è ammissibile la richiesta dell’imprenditore per la conferma delle misure protettive di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 118/2021, qualora il Tribunale, assunto il parere dell’esperto nominato sulla sussistenza dei presupposti, ovvero sulla sussistenza dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, nonché sulla ragionevolezza della possibilità in astratto di conseguire il risanamento dell’impresa, ravvisi, pur con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria che connotano il procedimento, una ragionevole prospettiva di risanamento – anche parziale – dell’impresa e ritenga che tali misure, richieste in relazione a tutti i creditori, compresi anche quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lavoratori cioè non subordinati), siano effettivamente funzionali al buon esito delle trattative, nel rispetto del bilanciamento tra l’interesse dell’imprenditore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori di non subire un significativo ed irreparabile aggravamento delle posizioni debitorie a seguito dall’applicazione di dette misure protettive.
Si esclude, pertanto, che l’esonero dagli effetti delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi possa riguardare lavoratori non subordinati.
Qui il provvedimento.