Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 2 maggio 2022, n. 6857.
Massima redazionale
Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la recente decisione in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto:
«In ipotesi di polizza non obbligatoria, allorquando l’intermediario erogante trattenga parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di premio, detta parte non deve essere inclusa nel calcolo del TAEG.»
Qui la decisione.