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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 2 maggio 2022, n. 6857.

Massima redazionale

 

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la recente decisione in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto:

«In ipotesi di polizza non obbligatoria, allorquando l’intermediario erogante trattenga parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di premio, detta parte non deve essere inclusa nel calcolo del TAEG.»

 

Qui la decisione.

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